Finanziaria. La dirigenza esulta per lo scampato pericolo ma resta sotto ricatto

I dirigenti digeriscono in fretta il taglio del 20% delle risorse destinate annualmente al loro trattamento accessorio ed esultano per lo scampato pericolo derivante dall’abolizione della clausola di salvaguardia.

Qualcuno elogia e ringrazia alcune organizzazioni sindacali e alcuni politici che, più di altri, si sono battuti per la “giusta causa”.

Io, personalmente, credo che questa sia una vittoria di Pirro.

Non è, infatti, escluso, visto che la clausola di salvaguardia è stata eliminata in tutto il resto d’Italia per effetto dell’art. 9, comma 32, del D. L. 78/2010, che la norma possa essere riproposta in seguito, o che la minaccia della sua riproposizione possa, addirittura essere usata per esercitare pressioni nei confronti dei dirigenti.

Io ritengo che si sarebbe potuti arrivare al superamento della “clausola di salvaguardia” con alcune garanzie che evitassero una sorta di spoil system selvaggio esteso a tutta la dirigenza di III fascia.

Bisognava sedersi al tavolo con l’Aran, in occasione della convocazione sindacale per taglio del 20% del fondo destinato al salario accessorio della dirigenza, e, in quella sede, cercare un accordo. I sindacati, invece, sia per le proteste dei propri iscritti, sia per una sorta di ostracismo (soprattutto da parte di qualche sindacato che ne chiede l’abolizione) nei confronti dell’Aran, hanno ritenuto che, boicottando le contrattazioni, si risolvesse il problema. Invece, proprio laddove si lasciano degli spazi, si infila a gamba tesa la politica, disciplinando con legge ciò che andava regolamentato per contratto. I processi (intesi come complesso di trasformazioni) vanno governati, non subiti. Un po’ quello che andava fatto con la regolamentazione della mobilità. Anche in tale occasione i sindacati, dietro sollecitazione dei propri iscritti, boicottarono le convocazioni Aran e quello che è successo poi con la mobilità non necessita di ulteriori commenti.

Ritengo, inoltre, che in questi giorni sia stata fatta ad arte parecchia disinformazione, proprio per creare il panico. Mi riferisco, in particolare, alla voce che dava per certa, in finanziaria, la soppressione della III fascia dirigenziale partendo da una interpretazione errata e fuorviante del 2° comma dell’art. 22 del DDL 69.

Così come era elaborato, a mio PERSONALISSIMO avviso, l’art. 22 dava, invece, una priorità, nell’attribuzione degli incarichi, ai dirigenti di I e II fascia (una quarantina circa). Ciò, comunque, sarebbe stata, a mio avviso, una palese ingiustizia per il fatto che sembrerebbe che la stragrande maggioranza dei dirigenti di I e II fascia siano coloro che sono transitati alla regione da altre amministrazioni.

Finanziaria. Dirigenza. Resta il taglio del 20% del fondo del salario accessorio ma salta il comma 2 dell’art. 18

Dall’Ars giungono notizie frammentarie che la dice lunga sul clima da “assalto alla diligenza” che si respira nel Parlamento più antico d’Italia.

Stabilizzazioni, tabella H, formazione, ticket sanitari che entrano ed escono. È veramente difficile riuscire a seguire cosa stia realmente accadendo.

Per quanto riguarda i dipendenti regionali.

Del comparto nessuna notizia. Non so se è un buon segno.

Per la dirigenza resta il taglio del 20% del fondo del salario accessorio ma sarebbe stato cassato il comma 2.

Sembrerebbe, così, eliminato il rischio di una discriminazione tra i dirigenti a seconda della fascia di appartenenza che avrebbe comportato la priorità per i dirigenti di I e II fascia nell’attribuzione degli incarichi.

Art. 18

Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all’art. 66 C.C.R.L. 2002/2005,  come determinato ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.r. 9/2012, è ridotto del venti per cento.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 al personale con qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale, e degli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 si applica l’art. 9, comma 32, del D. L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al sopra citato articolo 9 D.L. 78/2010, al dirigente viene conferito un incarico corrispondente alla fascia giuridica di appartenenza (CASSATO)
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con le medesime decorrenze agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell’Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal C.C.R.L.

___________________________________________________________________

Articolo 9 comma 32 del D.L. 78/2010.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data é abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

Art. 18 finanziaria – Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

Art. 18

Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all’art. 66 C.C.R.L. 2002/2005,  come determinato ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L.r. 9/2012, è ridotto del venti per cento.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 al personale con qualifica dirigenziale dell’amministrazione regionale, e degli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 si applica l’art. 9, comma 32, del D. L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al sopra citato articolo 9 D.L. 78/2010, al dirigente viene conferito un incarico corrispondente alla fascia giuridica di appartenenza.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con le medesime decorrenze agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell’Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal C.C.R.L.

Commento 

Potrei anche sbagliarmi ma il comma 2 dell’articolo 18, così come è formulato, sembrerebbe introdurre una discriminazione tra i dirigenti a seconda della fascia di appartenenza “(….) al dirigente viene conferito un incarico corrispondente alla fascia giuridica di appartenenza”. Ciò potrebbe significare, secondo l’interpretazione letterale, che i dirigenti di I e II fascia dovrebbero avere la priorità nell’assegnazione degli incarichi.

___________________________________________________________________

Articolo 9 comma 32 del D.L. 78/2010.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data é abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente, che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

Le UOB sono strutture di natura dirigenziale?

Pubblico il commento di Vicio che mette in dubbio la natura  dirigenziale delle UOB.

Con nota prot. 20262/261.11.08 del 10/11/2008, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha reso il proprio parere ad una specifica richiesta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Industria, avente per oggetto la preposizione di funzionari direttivi laureati alle Unità operative di base (Per leggere il parere clicca qui)

Il suddetto Dirigente generale ha (giustamente) motivato tale richiesta argomentando sostanzialmente che il legislatore regionale non ha individuato in tali uffici natura esclusivamente dirigenziale.

L’avvocata che ha redatto il parere invece (forse priva della necessaria lucidità di giudizio rivestendo essa stessa la qualifica di “dirigente UOB”) ne sostiene apoditticamente la natura esclusivamente dirigenziale traendone la (apparente) logica conseguenza che “il livello dirigenziale delle articolazioni organizzative in esame non ne consenta l’attribuzione a funzionari”.

L’affermazione sulla “natura dirigenziale” delle unità operative di base, non sostenuta appunto da alcuna argomentazione giuridica ma soltanto da considerazioni di fatto, è priva di fondamento come si dimostrerà con il ragionamento seguente: La considerazione dell’estensore del parere secondo cui l’art. 4, comma 1 della L.R. n. 10/2000 “…è stata sempre interpretata [sic] come recante l’individuazione di tre uffici dirigenziali ordinati in base al livello in quanto la dimensione intermedia si colloca per forza di cose tra due livelli di cui uno sovraordinato e l’altro sotto-ordinato ché altrimenti sarebbe essa stessa struttura di base.” appare autoreferenziale. Invero, per quale motivo la norma è sempre stata interpretata così? da chi è stata interpretata così? sulla base di quali canoni ermeneutici è stata interpretata così? A parte che la “intermediarità” della struttura si riferisce esclusivamente alla “dimensione” è non dunque alla “funzionalità”, è d’obbligo evidenziare che l’estensore del parere ha incomprensibilmente focalizzato il proprio ragionamento su di una singola specifica norma, ciò comportando una distrazione dal quadro giuridico-organizzativo d’insieme. Infatti, la migliore scienza giuridica insegna che occorre accedere ad una vera e propria interpretazione sistematica nonché ad un esame approfondito dell’assetto organizzativo attuale degli uffici regionali che, appunto, conduce ad un risultato esattamente opposto a quello dell’estensore.

Partendo quindi dall’assunto che nessuna disposizione normativa, tanto meno quella or ora rammentata, esplicitamente attribuisce natura dirigenziale neanche alle c.d. strutture intermedie e che pertanto occorre individuare gli uffici dirigenziali per induzione, occorre soffermarsi sulla lettura anche dell’art. 8 della L.R. n. 10/2000 che, nel delinearne le funzioni, attribuisce al dirigente, fra l’altro, “…l’attuazione dei progetti e le gestioni ad essi assegnati dai responsabili degli uffici dirigenziali generali, l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, e lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dai dirigenti di massima dimensione”. Trattasi di attribuzioni tutte insite negli incarichi di direzione di aree e servizi, laddove si concentra la potestà provvedimentale connessa alle attività amministrative delle varie materie ed anche di gestione delle relative risorse finanziarie ed umane. L’unità operativa di base, siccome incardinata nell’area o nel servizio, alla luce del su menzionato articolo 8, non assurge né potrebbe assurgere ad ufficio dirigenziale poiché privo (ed è dato di fatto incontrovertibile) il relativo preposto dei poteri previsti dall’art. 8 medesimo (adozione dei provvedimenti amministrativi, esercizio dei poteri di spesa, ecc.). Infatti, delle due l’una, o il dirigente di UOB esercita i poteri che la legge gli attribuisce, ma allora li sottrarrebbe al dirigente dell’area o del servizio rendendo incomprensibile la sotto-ordinazione alla struttura intermedia stessa ovvero, non essendo titolare dei poteri di cui all’art. 8 e neppure potendoli avere delegati dal dirigente di area o servizio (delegatur delegare non potest), renderebbe ingiustificata la sua preposizione ad U.O.B.

Ancora, lo stesso estensore del parere evidentemente si contraddice quando, proseguendo il ragionamento di cui sopra, così afferma: “Da notare poi che nel comma successivo [comma 2 dell’art. 4 L.R. 10/2000] ove si specifica l’articolazione del dipartimento compaiono anche gli uffici semplici. Questi sia per …ove sono previsti che per la stessa denominazione [sic] sono invece da considerare esclusivamente attinenti all’organizzazione interna della struttura dirigenziale di massima dimensione e cioè semplici uffici ma non strutture di livello dirigenziale”.

Ora, a parte che pure alcuni uffici semplici (vedi uffici del genio civile) sono stati attribuiti a dirigenti senza che sia stata sollevata alcuna obiezione a dimostrazione che gli incarichi dirigenziali attribuiti sono stati, in questi anni, sganciati dalla natura dirigenziale o meno dell’ufficio, non può negarsi che anche la denominazione “unita operativa di base” riconduca ad attività operative di dettaglio che ne palesano la natura non dirigenziale.

Ancora, l’estensore del parere vorrebbe applicare (si ritiene per analogia anche se non esplicitamente affermato) le linee guida adottate con delibera di Giunta n. 11 del 21/1/2003 (non reperibile in rete) e riportate nel richiamato parere n. 192/2007 sull’organizzazione dell’ERSU, dove si afferma, fra l’altro in un semplice inciso parentetico, che le unità operative di base sono “…espressamente dichiarate a responsabilità dirigenziale…” e così prosegue: “…[le U.O.B.] sono destinate a garantire lo svolgimento di parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, obiettivo e tipo di funzioni”, attribuendo erroneamente le funzioni e i compiti dei servizi ex art. 4, comma 2, 3° periodo L.R. 10, alle U.O.B. medesime.

In più, l’estensore del parere sembra ignorare del tutto la L.R. n. 20/2003 che, con l’art. 11, comma 2 (norma confermata anche dalla L.R. n. 19/2008), ha posto la “pietra tombale” alla pretesa di attribuire natura dirigenziale alle U.O.B. La norma su richiamata, infatti, disponendo che “…Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici.”, non intende certo attribuire (e neanche avrebbe potuto farlo) ad un dirigente generale il potere, per di più con semplice provvedimento amministrativo, di istituire uffici di livello dirigenziale ché, in caso contrario (considerata l’unità polirematica del complemento di specificazione “…costituzione di unità operative di base e uffici semplici”), attribuirebbe natura dirigenziale appunto anche agli uffici semplici e ciò è stato escluso palesemente pure dall’estensore del parere.
Infine, ragionando ad absurdum, si rilevi quanto segue: I dirigenti attualmente in servizio alla Regione sono circa 2400; effettuando una media con gli impiegati non dirigenti, pari a circa 14.000, si ottiene una media di un dirigente ogni 5,8 impiegati, un numero che risulta incredibilmente elevato, considerato che la media nelle amministrazioni statali (pur considerata molto bassa) è pari a circa 50 impiegati ogni dirigente!;
Le unità operative di base attuali sono oltre 2.000 e sono considerate di livello dirigenziale;
Se la Regione avesse in servizio un numero di dirigenti pari (in proporzione) a quelli dello Stato (e cioè circa 280), in presenza di 2000 UOB (dirigenziali) dovrebbe bandire un concorso per l’assunzione di 1720 dirigenti!!! Conclusione assurda che dimostra l’erroneità delle premesse.

In conclusione, nel parere reso (e non sarebbe potuto essere altrimenti) non viene menzionata alcuna norma giuridica da cui possa trarsi il convincimento della “natura dirigenziale” delle UOB. L’unico atto citato è una delibera di Giunta (la n. 366/2001) che, com’è noto, non ha natura normativa ma amministrativa e che va ritenuta superata per almeno due ragioni: il riordino del personale regionale non dirigenziale operato in virtù dell’art. 5 della L.R. n. 10/2000, con DPRS n. 10 del 22/6/2001 che individua la qualifica di funzionario direttivo realizzando la previsione del su menzionato art. 5 il quale distingue espressamente le qualifiche non dirigenziali dal ‘personale direttivo; l’entrata in vigore della L.R. n. 20/2003, ed in particolare dell’art. 11 comma 2, meglio descritto sopra.

Alla luce di quanto sopra, si trasmette alla S.V. per le valutazioni di competenza ed al fine di intraprendere quanto in Suo potere per la riaffermazione dei principi giuridici di buon andamento ed imparzialità, il parere di cui trattasi, non potendosi non evidenziare che l’applicazione del parere medesimo (che, d’altronde, si limita a rispecchiare l’attuale assetto organizzativo dell’amministrazione regionale, non certo conforme alla legge, e del quale la S.V. sta giustamente avviando una profonda ristrutturazione), comporta un rilevante danno per l’erario pubblico regionale. È chiaro infatti che alla preposizione di dirigenti (nella stragrande maggioranza dei casi attribuendo loro addirittura la seconda fascia economica dell’indennità di posizione e risultato) alle unità operative di base in luogo dei funzionari direttivi, consegue un esborso di risorse finanziarie notevolmente più elevato.

Dirigenti pubblici. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sulla incompatibilità e inconferibilità degli incarichi

Stop se condannati e se in conflitto con parenti e affini. Patroni Griffi: «spartiacque anticorruzione». Statali e dipendenti pubblici sempre più imparziali e incorruttibili. L’ultimo tassello del pacchetto anti-corruzione voluto dal ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi,è stato approvato ieri dal consiglio dei ministri. Si tratta del decreto legislativo sulla incompatibilità e inconferibilità degli incarichi per i dirigenti pubblici che disciplina con regole strette il possibile conflitto d’interesse per chi lavora nella macchina pubblica. Dopo il Codice di condotta varato una quindicina di giorni fa e dopo le norme sulla trasparenza di metà febbraio, si chiude il cerchio. Approvati anche i regolamenti sul reclutamento dei funzionari pubblici.

(altro…)

Il Tar Lazio dichiara illegittimi gli incarichi dirigenziali esterni

Mentre Corte dei Conti accusa gli enti locali siciliani che fanno eccessivo ricorso alle consulenze esterne mortificando la Pubblica amministrazione, con interessi personali che prevalgono su quello pubblico……Troppe consulenze esterne E sulla sanità interessi illeciti, il Tar del Lazio, con SENTENZA 21 settembre 2011, n.7481, ha dichiarato illegittimi gli incarichi dirigenziali esterni…..TAR LAZIO di ROMA – SENTENZA 21 settembre 2011, n.7481.

Continuiamo così, a farci del male….Un giorno ti nomino, il giorno dopo ti rimuovo

Incompetenza?

Inseguimento dei grillini cercando di superarli a destra? Sta di fatto che si ha l’impressione che la mano destra non sappia cosa fa la sinistra.

Ecco, in sintesi, l’accaduto.

All’indomani dell’incarico, il numero uno dell’istituto che concede i contributi alle imprese è finito al centro della rotazione alle Attività produttive. Così ha rinunciato anche al mandato ricevuto il giorno prima. Lasciando bloccati finanziamenti per 80 milioni.

……..E ora il Turismo cerca dirigenti. Pubblicità posizioni dirigenziali disponibili del Dipartimento Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

I dirigenti regionali di ruolo interessati alle postazioni dirigenziali potranno presentare apposita manifestazione di disponibilità, al conferimento dell’incarico in questione, corredate da curriculum vitae, indirizzata al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, via Emanuele Notarbartolo n. 9, Palermo, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo mail [email protected], entro e non oltre il 24.02.2013.

La pesatura economica delle strutture del Dipartimento è attribuita con D.D.G. n. 277 del 13.2.2013.

A proposito!

Quando è stata data l’informativa alle OO.SS. della rideterminazione  della pesatura delle strutture dirigenziali di cui al DDG 277 del 13.2.2013?

  1. Nota prot. n. 2957 del 13 febbraio 2013. Pubblicità posizioni dirigenziali disponibili 
  2. Allegato alla nota n. prot.2957 
  3. D.D.G. n.211 del 13.02.2013 
  4. D.D.G. n.211 – Allegato 1 
  5. D.D.G. n.211 – Allegato 2