Trattamento di fine servizio. Approvata norma che adegua i tempi di erogazione agli statali

Articolo 28 comma 4 della finanziaria

 


Non abbiamo il testo definitivo dell’articolo 28 approvato e sul sito dell’Ars manca ancora il resoconto scenografico. Qualora, però, la norma fosse stata approvata, come auspichiamo, nella sua formulazione originaria, il TFS verrà erogato ai regionali collocati in quiescenza analogamente a quanto avviene per gli impiegati civili dello stato, ovvero “decorsi dodici mesi” dalla maturazione dei requisiti per il pensionamento.

Comma 484 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

21 Risposte a “Trattamento di fine servizio. Approvata norma che adegua i tempi di erogazione agli statali”

  1. @ Giuseppe Trippodo
    Rispondo a te quello che ho già detto ad altri.
    Ho pubblicato la norma che dovrebbe essere stata approvata e la normativa statale di riferimento.
    Non posso e non voglio sbilanciarmi con esempi o simulazioni soggette a tante variabili anche interpretative. Stando comunque all’interpretazione letterale, si dovrebbe passare dai 24 ai 12 mesi dal raggiungimento del requisito fornero, con tutti i dubbi legati al fatto la regione non ha mai dichiarato lo stato di esubero e che quindi, trattandosi di dimissioni volontarie, il termine di 12 mesi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

  2. Sono in pensione dal 31/12/2015. Sono nata il 20/03/1951. Quindi la mia età 67 e mesi. Mi vuol dire gentilmente quando mi daranno questo benedetto TFR. Regione siciliana Dtl di Messina. Grazie.

  3. Scusate gli strafalcioni grafici e non ( tipo senzi ) ma è mattina presto e senza soldi dormo poco.

  4. Credo che occorra un parere dll’Ufficio legislativo è legale da richiedere a cura del Dirigente del Fondo pensione.
    Io gia’ nelo mese di marzo C.A. ho fatto un anota di difida chiedendo l’immediata erogazione del T.F.R.ai senzi della legge 147- ( due anni dal pensionamento ) nel mio caso 1-01-2015.
    Chiedo ai colleghi di tempestare di richieste scritte il Fondo pensioni a far si che si costringa l’ufficio a richiedere il parere legale.
    Mi ripeto la circolare 79 del 23-06-2014 INPS fa presupporre una deroga al raggiungimento dei requisiti della legge fornero, al compimento dei 65 anni poiche ‘ limite ordinamentale ( messo in pensione d’ufficio )

  5. ….sempre che convusione!!!!……..scusate ma non è il caso di contattare un bravo avvocato amministrativo per far si, che ci spieghi esattamente come stanno le cose?…..e capire nel contempo tutte queste sostituzioni?

  6. In riferimento alla legge 10/07/2015 n. 12 articolo 1 comma 8 che così recita, all’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche : a) al comma 3 le parole 60 giorni sono sostituite con le parole 180 giorni; b) il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.” Secondo me visto che il comma 8 della legge regionale 07/05/2015 n. 9 art. 52 è stato sostituito dal comma 8 art. 1 della legge 10/07/2015 n. 12; visto l’articolo 28 comma 8, appena approvato, che sostituisce il comma 8 art. 52 L.R. 07/05/2015 n.9 con i commi 484 – 485 art. Legge 27/12/2013 n. 147, detto questo penso che sia il comma 8 art. 1 della legge 10/07/2015 n. 12 che il comma 8 art. 52 della legge 07/05/2015 n. 9 siano stati sostituiti dai commi 484 – 485 art. 1 legge 27/12/2013 n. 147.

  7. Rispondo a Salvatore Bono, è cosi la circolare dell’ INPS è chiara e poi il sindaco del comune del mio paese, ha mandato in pensione parecchi dipendenti dichiarando che aveva personale in esubero e applicando la legge prima della Fornero e non come ha fatto la nostra cara regione che non è n’è carne e nemmeno pesce, il TFR è stato erogato trascorsi i 24 mesi

  8. In data 20/Marzo/2017 ho ricevuto l’attestazione di diritto alla buonuscita, per dimissioni, dal Fondo Pensioni Servizio Buonuscita dove si attesta che l’importo, ai sensi delle disposizioni della legge 27/12/2013 n. 147 e della legge regionale siciliana 07/05/2015 n. 9, è cosi rateizzato: prima rata Gennaio 2022 – seconda rata Gennaio 2023 – terza rata Gennaio 2024. Vista la mia data di nascita 30/01/1954 e considerato che da Gennaio 2019 i requisiti Fornero per andare in pensione passano a 67 anni il TFS (prima rata) mi verra’ erogato a distanza di 12 mesi dal compimento dei miei 67 anni così come si evince dall’attestazione. Con questa norma, appena approvata, che fa riferimento alla normativa statale cosa cambia per me visto che la prima rata mi verra’ pagata dopo 12 mesi dal raggiungimento del requisito Fornero. Secondo me dopo avere letto la Circolare n. 154 del 17/09/2015 dell’INPS, così come sosteneva tempo fa Benedetto Mineo, per noi dimissionari il TFS viene erogato, prima rata, a distanza di 24 mesi dalla data delle dimissioni a prescindere da tutto.

  9. La legge Madia sui prepensionamenti e’ chiara.Se la regione applica le norme statali e lo stesso di dire legge Madia.Ing.Gaspare Barraco.Marsala

  10. @Clemente
    Rispondo a te quello che ho già detto ad altri.
    Ho pubblicato la norma che dovrebbe essere stata approvata e la normativa statale di riferimento.
    Non posso e non voglio sbilanciarmi con esempi o simulazioni soggette a tante variabili anche interpretative. Stando comunque all’interpretazione letterale, si dovrebbe passare dai 24 ai 12 mesi dal raggiungimento del requisito fornero, con tutti i dubbi legati al fatto la regione non ha mai dichiarato lo stato di esubero e che quindi, trattandosi di dimissioni volontarie, il termine di 12 mesi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Purtroppo per noi, non è stato abrogato l’articolo 1 comma 8 della L.r. 12/15, a mio avviso palesemente incostituzionale.

  11. Gent.mo Dr. Mineo potrei sapere cortesemente quando riceverò la prima trance del tfs dato che sono un prepensionato del 31/12/2015 ed ho 65 e 7 mesi di età? Grazie.

  12. Sono andato in prepensionamento il 31/12/2015. In atto ho 65 e 7 mesi di età. Potrei sapere quando percepiro’ la prima trance del tfs?

  13. ….che convusione!!!……….in poche parole, prendiamo la prima rata del TFS un anno prima, nel mio caso da marzo 2022 a marzo 2021.
    Ma c’è collegamento con la sentenza della corte costituzionale sul caso di pochi giorni fa?

  14. Concordo con quello che dice il Dr. Mineo, la regione non ha mai dichiarato di avere personale in esubero, ciò significa che non possono dire che sono dimissioni volontarie e applicare la legge Fornero, anche la circolare dell’INPS di settembre 2015 dice che se sono dimissioni 24 mesi o 12 mesi negli altri casi, la regione siciliana l’ha chiamata legge Fornero ma non è così, è un pasticcio di norma stile regione siciliana, stiamo a vedere cosa succede, l’importante che viene pubblicata così com’è

  15. Nella peggiore delle ipotesi, cioè considerare la data del raggiungimento della pensione di vecchiaia con la legge Fornero, 66 anni e tre mesi anno 2015 e 66 e 7 mesi 2016, la liquidazione della prima rata(50000€ lorde) dovrebbe essere liquidata dopo 12 mesi. Quindi a 67 anni e tre mesi per chi è andato in pensione nel 2015 e 67 anni e sette mesi dal 2016. Che comunque stride con la legge pre Fornero con cui siamo andati in pensione con la l.r. 9/2015.

  16. @Salvatore Bono e Paolo 65
    Ho pubblicato la norma che dovrebbe essere stata approvata e la normativa statale di riferimento.
    Non posso e non voglio sbilanciarmi con esempi o simulazioni soggette a tante variabili anche interpretative. Stando comunque all’interpretazione letterale, si dovrebbe passare dai 24 ai 12 mesi dal raggiungimento del requisito fornero, con tutti i dubbi legati al fatto la regione non ha mai dichiarato lo stato di esubero e che quindi, trattandosi di dimissioni volontarie, il termine di 12 mesi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Purtroppo per noi, non è stato abrogato l’articolo 1 comma 8 della L.r. 12/15, a mio avviso palesemente incostituzionale.

  17. La legge 09/2015 non parla di esuberi, quindi non puo’essere comparata alla legge dello stato che per quelli collocati in pensione anticipata ( per esuberi) il raggiungimento dei requisiti è quello teorico della fornero.
    Infatti la legge di riferimento per i dipendenti collocati in prepensionamento ai sensi della legge 9/2015 e 12/2015 è la 147/2013 che recita due anni dal pensionamento.

  18. Egr. Dott. Mineo , Dodici mesi dal raggiungimento dei requisiti, si intendono sempre quelli della fornero anche se si è gia in pensione.
    Poiche’ la circolare inpsn.79 del 23-06-2014. recita che il raggiungimento dell’eta’ di 65 anni, di fatto essendo limite “oridinamentale” poiche’ limite di collocamento d’ufficio , va in deroga al raggiugimento teorico da raggiungere anche se non in servizio. Grazie sempre.

  19. Il Tfr per gli statali e’ con la legge Madia.Sapete per i prepensionamenti cosa prevede? Ing.Gaspare Barraco.Marsala.

  20. Gent./ Dott. Benedetto Mineo, si puo’ essere piu’ precisi con esempi reali?
    Io sono in pensione dal 31/12/2016 con la legge 9/2015 quando percepisco la prima rata del TFR?
    Grazie.

  21. Benedetto ad esempio nel mio caso, età 64 e 3 mesi in prepensionamento dal 31/12/2015 quando mi verrà pagato il TFS?

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