Vernuccio convoca i sindacati. Parte la spending review per via amministrativa?

L’assessore alla Funzione Pubblica Nicola Vernuccio ha convocato i sindacati per lunedì 3 settembre alle ore 11,00 per un incontro tecnico preliminare avente come finalità l’esame dello schema di proposta sulla revisione della spesa relativa al personale regionale.

Successivamente, giorno 4 settembre alle ore 12,00, è convocato un tavolo di confronto tra assessore e OO.SS..

Ecco i punti salienti della proposta.

  • riduzione della spesa complessiva per il personale del 5% rispetto al 2011;
  • riduzione del 5% della dotazione organica del comparto prevista dall’art. 51 della L.r. 12 maggio 2010, n. 11 e del 25% della dotazione organica della dirigenza prevista dall’art. 5 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;
  • mobilità volontaria in uscita, nonchè attuazione dell’art. 11 comma 3 lett. b) della L.r. 9 maggio 2012, n. 26 (– Mobilità interna – 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive. Nell’ambito dell’esercizio del potere datoriale di cui all’articolo 2103 del codice civile l’Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa preventiva ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
  • divieto di monetizzazione delle ferie non usufruite;
  • riduzione dell’indennità di mensa a 7 euro;
  • divieto di attribuzione di incarichi di studio e consulenza a soggetti collocati in quiescenza che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno, funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dell’incarico;
  • riduzione dell’autoparco regionale;
  • riduzione del costo delle missioni;
  • attuazione nell’amministrazione regionale della disposizione di cui all’art. 2 comma 11, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Per le unita’ di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita’:
    a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita’ contributiva nonche’ del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita’ di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:
    1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sara’ corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
    2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara’ corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
    b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
    c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
    d) in base alla verifica della compatibilita’ e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilita’ guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonche’ l’inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti piu’ elevato rispetto a quello previsto e’ attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e’ stabilita un’apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
    e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianita’ contribuiva, e’ dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale);
  • riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;
  • riorganizzazione logistica degli uffici periferici presso un’unica sede provinciale.

Scarica la convocazione e lo schema di proposta

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

2 Risposte a “Vernuccio convoca i sindacati. Parte la spending review per via amministrativa?”

  1. Riduzione dei compensi per tutti i dirigenti generali e capi degli uffici speciali, no, eh?
    Senza contare che quasi certamente, con tutto quel che è successo, nessuno di loro riuscirà a raggiungere gli obiettivi assegnati dai rispettivi assessori.
    Vuoi vedere che, niente niente, verranno comunque loro riconosciute e pagate le parti accessorie della retribuzione?
    La spending review si applica solo ai “poveracci”, cioè noi….

  2. siamo alla frutta, manca solo che ci tagliano lo stipendio del 30% come in grecia, e andremo a chiedere l’elemosina……

I commenti sono chiusi.