La scorsa settimana vi ho preannunciato che il dirigente generale della Funzione Pubblica Giovanni Bologna aveva firmato una circolare attuativa dell’art. 1 bis della L.r. 9/2012 che prevede che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, della legge 15 maggio 2000 n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
La circolare fissa i criteri cui di dirigenti dovranno attenersi, ferma restando la valutazione della professionalità:
- carico familiare
- anzianità di servizio
- età anagrafica
Comunque è un criterio. Perfettibile, ma sempre un criterio.
Considera, comunque, che i sindacati sono stati solo “informati”.
Trovo questi criteri discriminanti! Che significa che uno che non è sposato e non ha figli può girare come una trottola? Posso comprendere chi ha dei figli piccoli in età scolare, che hanno ancora bisogno della presenza continua dei genitori (anche se molto spesso questi sono tali solo sulla carta) ma non si possono considerare alla pari quelli che hanno già figli grandi ed autosufficienti.