Lex posterior derogat priori

Art. 34.

Conversione a tempo indeterminato dei contratti

1. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, in attuazione delle disposizioni autorizzative di cui all’articolo 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, provvede alla conversione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale individuato dall’articolo 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

Ecco cosa dice l’art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: “

553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, e’ autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall’articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, gia’ equiparato, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dell’articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

L’impressione è che non è stato “colto” l’attimo.

L’art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 AUTORIZZAVA (non obbligava) la regione siciliana alla trasformazione e la Regione ha deciso di non avvalersi di tale autorizzazione.

Oggi le procedure di stabilizzazione inserite nella sopra citata norma, sono state superate dalle c.d. “leggi Brunetta”. Vale, pertanto, il principio secondo cui lex posterior derogat priori (“la norma posteriore deroga quella anteriore”) e il criterio cronologico rappresenta uno dei principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

6 Risposte a “Lex posterior derogat priori”

  1. ciao Benedetto,
    abbiamo opinioni diverse, in ogni caso ti riporto uno stralcio del 1 comma del citato art. 20 – Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella regione Sicilia :
    1. La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima
    provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
    rapporti di lavoro a tempo determinato …….. sulla base di apposite procedure
    selettive, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno
    di personale, nei limiti delle dotazioni organiche……. .
    Come vedi , al contrario di quanto affermi, l’art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 deroga ai limiti anche per quanto riguarda lo svolgimento di apposite procedure selettive e quindi al sistema generale sulle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, come del resto previsto dallo stesso art. 97 della Cost., come ho chiarito nel precedente post.
    Infine per quanto riguarda il richiamo alla questione della legge speciale è ovvio che la finanziaria non è una legge speciale e neanche l’art. 34 della suddetta finanziaria può considerarsi una norma speciale, essa richiama soltanto una norma speciale dello Stato cioè l’art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attuando semplicemente l’autorizzazione ivi prevista nel sopra citato art.
    Vorrei inoltre puntualizzare la questione della c.d. ” autorizzazione ” da te sollevata per dire che quest’ultima è stata concessa dallo Stato a fronte di una specifica richiesta inoltrata alla presidenza del Consiglio – dipartimento nazionale della protezione civile, dall’allora Assessore pro-tempore alla presidenza della Regione Siciliana.
    Risulta pleonastico affermare che una autorizzazione la si concede a fronte di una specifica richiesta e mai ” motu proprio “.
    Non mi inoltro più di tanto nella questione delle ” specialità “; sono d’accordo quando affermi che la norma speciale non deroga la norma generale posta da una fonte del diritto di rango superiore ma se valutiamo attentamente potrai convenire che non è questo il nostro caso, sarà in ogni caso il Commissario dello Stato a derimere la questione, semprechè la norma venga approvata in Assemblea.
    Altre volte ai tavoli sindacali in cui eravamo entrambi presenti abbiamo discusso della questione e ritengo che, nel rispetto del principio di legalità e conformità alle disposizioni legislative, l’art. 34 se approvato dall’Assemblea regionale prima e dal Commissario dello Stato poi, non rappresenti quella enorme ingiustizia che si vuole contrabbandare al fine di infiammare gli animi.
    Non penso che nessuno si sia stracciato le vesti quando i funzionari regionali sono transitati nell’area della dirigenza senza effettuare alcun concorso pubblico e sappiamo entrambi che di questioni simili ce ne sono a iosa, ma non è mia intenzione inoltrarmi in queste sterili polemiche.
    Il tema del confronto è chiedersi perchè risulta normale accettare la stabilizzazione del personale degli enti locali e non per quelli che lavorano presso L’amministrazione regionale. Risulta per te accettabile questa disparità di trattamento ? Dopotutto le risorse finanziarie sono sempre le stesse ( quelle regionali ).
    Sembrerebbe che su questi 64 lavoratori di Italter – Sirap siano appese le sorti della Regione siciliana, dimenticando che, per ragioni che conosci benissimo, le questioni sono altre e di portata ben più ampia.
    Non mi lamento sulla difesa delle prerogative corporativistiche del personale di ruolo che ritengo fisiologiche e che non contrasto, ma questo non può avvenire a scapito di una corretta informazione, che non sia becera e populistica, che non tenga conto anche delle ragioni degli altri lavoratori a tempo determinato che lavorano da quasi venti anni nella P.A.
    cordialità

  2. Gent.le Giulio,
    ti devo purtroppo smentire.
    La finanziaria non è una legge speciale….
    Una norma speciale all’interno della finanziaria? Anche in questo caso non è così.
    L’art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 parla solo di deroga ai limiti (piante organiche e programmazione triennale) imposti dall’articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non di deroga al “sistema” di stabilizzazione e alla necessità di prove selettive come prescritto dallo stesso art.20.
    In sostanza la Regione Siciliana, in base alla sopra citata norma avrebbe potuto provvedere (….) “alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato” in deroga alla (…..) “programmazione triennale del fabbisogno di personale” e in deroga ai “limiti delle dotazioni organiche”.
    Quanto poi ai principi o criteri tradizionalmente utilizzati dagli ordinamenti giuridici per risolvere le antinomie normative, il “criterio di specialità” è subordinato rispetto al criterio gerarchico, espresso dal brocardo “lex superior derogat inferiori”; pertanto, la norma speciale non deroga la norma generale posta da una fonte del diritto di rango superiore (LA COSTITUZIONE).
    Saluti.

  3. Ho la sensazione che “qualcuno”, arbitrariamente e inutilmente, stia forzando la mano per fomentare chissà quale “rivoluzione”. Ma, miei cari regionali doc, probabilmente fate finta di dimenticare le centinaia di funzionari promossi (ai sensi della legge regionale) a divenire dirigenti, anche quando il loro ingresso in amministrazione aveva previsto la sola qualifica di funzionario. Il concorso per il Genio Civile vi suggerisce qualcosa? Qui l’applicazione di leggi non contano?! P.S.: Più di vent’anni di amministrazione (SUL CAMPO!!!) li possiamo paragonare ad un concorso? Saluti, miei cari

  4. vorrei far notar a Fabio che l’articolo 97 della Costituzione così recita :

    ” I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
    Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
    L’art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 essendo legge dello Stato rientra perfettamente nell’ambito di quanto previsto dall’art.97 ( salvo i casi stabiliti dalla legge ), pertanto e costituzionalmente legittimo assumere questo personale, a meno che non si voglia speciosamente affermare che per tale personale, al contrario, la legge non vale.

  5. ” LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI ”
    Al contrario di quanto riportato nell’articolo ” il criterio di specialità prevale, invece, sul criterio cronologico, espresso dal brocardo “lex posterior derogat priori”; pertanto, la norma posteriore generale non abroga la norma anteriore speciale (principio espresso dal brocardo “lex posterior generalis non derogat priori speciali”), salvo che dalla lettera o dalla ratio della prima si evinca la volontà di abrogare la seconda o la discordanza tra le due norme sia tale da rendere inconcepibile la loro coesistenza ” .
    In base a questo criterio, in caso di antinomia tra due norme giuridiche prevale quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell’altra. Quest’ultima non cessa del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione; si parla, in questo caso, di deroga della norma generale da parte della norma speciale.
    Infatti è lo stesso legislatore a indicare espressamente che una determinata norma fa eccezione a un’altra, introducendo la disposizione generale con espressioni tipo ” Salvo quanto prescritto …” o quella speciale con espressioni tipo “In deroga …”
    Tenuto conto che risulta ovvio che l’art. 2, comma 553, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal suo testuale tenore, non può che considerarsi come norma speciale ne discende che il principio del lex posterior derogat priori non è, in questo caso, applicabile alla norma di cui sopra.
    Pertanto l’Assemblea regionale è pienamente legittimata ad applicare tale norma nel proprio ordinamento.

  6. Se questi 90 precari della protezione Civile dovessero entrare senza concorso succederà una sommossa popolare. E tutti i Siciliani (disoccupati e non) dovranno mettere in ginocchio la sicilia e i palazzi del potere siciliani per contrastare questa enorme ingiustizia perpretata ai danni della democrazia del lavoro. Nella Pubblica Amministrazione si entra per concorso, lo sancisce la legge! Avere lavorato come precario in un posto pubblico non fa maturare nessun diritto per bypassare il concorso Pubblico!!!
    NON PERMETTIAMO SIMILI PORCATE, CON LA CRISI FEROCE CHE C’E’ NON SI FANNO SCONTI A NESSUNO!!! ED ALFANO SI POTRA’ SCORDARE I VOTI DEI SICILIANI!!!

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