PUBBLICO IMPIEGO: Enti locali. Nei Comuni no a promozioni automatiche

(articolo tratto da Il Sole 24 Ore dell’11.05.2013)

Le progressioni orizzontali o economiche devono essere corrisposte in modo selettivo, così da premiare il merito; devono basarsi sulla valutazione, con riferimento di regola a quella dell’ultimo triennio, e possono essere erogate esclusivamente ad una quantità limitata di dipendenti. 

Sono queste le principali indicazioni dettate dal Dlgs 150/2009 ed entrate in vigore l’01.01.2010. In precedenza l’Aran ha ritenuto che comunque le progressioni orizzontali dovessero in ogni caso essere erogate in modo selettivo e premiando il merito. Ed ancora che i destinatari non potessero comunque essere contemporaneamente tutti i dipendenti o la stragrande maggioranza di essi, anche se dal 2003 è stato abrogato il tetto numerico del cosiddetto baricentro ed è rimasto solamente quello del finanziamento esclusivamente tramite la parte stabile del fondo.

Tale tesi è fatta propria dagli ispettori della Ragioneria Generale dello Stato ed è stata ripresa dalla Corte dei Conti della Basilicata. La stessa sezione giurisdizionale lucana ha inoltre censurato la scelta di un ente di prevedere il ricorso al criterio della anzianità come elemento essenziale di scelta. Si deve inoltre ricordare che il Ccnl limita la possibilità di partecipare alle progressioni ai dipendenti che hanno una anzianità minima di almeno 2 anni nella posizione economica.

Tali indicazioni -sulle quali ci chiede lumi Luigi Tortora, relativamente alle promozioni da lui definite «automatiche» al Comune di Casamarciano (Napoli)- vanno in direzione completamente diversa rispetto a quanto avvenuto nella stragrande, per lo meno, maggioranza degli enti locali e, più in generale, delle Pa. Generalmente, soprattutto nei primi anni 2000, si è infatti scelto di erogare la progressione orizzontale a tutti o quasi i dipendenti; il più delle volte si è approdato a tale esito stanziando risorse che finanziano in modo assai massiccio il ricorso a questo istituto e limitandosi a prevedere il superamento di un punteggio minimo.

Peraltro, nella stragrande maggioranza degli enti locali i criteri di valutazione sono stati oggetto di contrattazione, in quanto allegati al contratto collettivo decentrato integrativo. Tali scelte determinano la violazione delle previsioni dettate dal Ccnl 31.03.1999. Inoltre, molto spesso si assegna un punteggio sia alla anzianità che alla mera frequenza di corsi di formazione, introducendo in tal modo meccanismi di automaticità che cozzano con le previsioni contrattuali, le quali privilegiano comunque criteri selettivi. Non si deve inoltre dimenticare che la decorrenza retroattiva delle progressioni è da considerare illegittima, anche nel caso in cui la contrattazione decentrata arrivi tardivamente.

Sulla base di queste indicazioni si deve ritenere, in modo assai rafforzato dallo 01.01.2010, che le progressioni orizzontali riconosciute a tutti i dipendenti di una stessa categoria sollevino numerosi dubbi di legittimità e che comunque occorre garantire che solamente una quota limitata di personale possa ricevere il beneficio in oggetto. Sta alla contrattazione decentrata individuare cosa concretamente si debba intendere come quota limitata di possibili beneficiari, ovviamente senza stravolgere la chiara indicazione legislativa, per la quale questo strumento deve essere inteso come un premio per i dipendenti che hanno avuto le migliori performance e non come una sorta di scatto periodico del trattamento economico fondamentale.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir