Finanziaria ter. Il Governo ha presentato una riscrittura penalizzante dell’art. 24 (norme sul personale)

emendamento governativo stralcio sostitutivo dell'articolo 24
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7.5  III PARTE

Sostituire il seguente articolo:
“6. In coerenza con i principi e le finalità dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, vigono per il quadriennio  2014-2017, per il personale dell’Amministrazione regionale i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Le dotazioni organiche del personale di cui all’art. 5, comma 1,  della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e all’art. 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotte rispettivamente nella misura complessiva del 25% e del 5% a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Ferma restando l’invarianza della riduzione complessiva di cui al comma precedente, la rideterminazione della dotazione organica in relazione alle diverse categorie è disposta con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica.
9. Per il quadriennio 2014-2017, la dotazione organica, come rideterminata ai sensi del precedente comma, è ridotta annualmente, con la  procedura di cui al precedente comma 8,  in numero pari ai soggetti collocati in quiescenza nell’anno precedente.
10. È abrogato il comma 3 dell’art. 1 della legge  regionale 16 gennaio 2012, n. 9.
11. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale procede con le procedure previste dall’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,  alla riorganizzazione del proprio apparato burocratico al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base in misura complessivamente non inferiore al 30%,  secondo principi di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
12. All’art. 11 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole “dipartimenti regionali”, sono aggiunte le seguenti  “e delle unità operative di base “  e  sono soppresse le parole “resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici “ .
13. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8,  i Dirigenti generali  con proprio decreto risolveranno i relativi contratti dirigenziali anche prima della scadenza naturale ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a) del C.C.R.L.
14. Nella ipotesi di cui al precedente comma, al dirigente sarà conferito un incarico,  anche di valore economico inferiore. Le disposizioni contrattuali e normative più favorevoli non si applicano.
15. Il Fondo per il trattamento accessorio di posizione della dirigenza è rideterminato, in conseguenza delle misure di cui ai commi precedenti, in 30.000 migliaia di euro a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento di cui al presente articolo.
16. Nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale, le sedi dell’amministrazione regionale collocate nel territorio dello stesso Comune e comunque entro il limite di cinquanta chilometri costituiscono medesima unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 del codice civile.
17. Sono nulli gli accordi, gli atti e le clausole dei contratti collettivi regionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale in contrasto con le disposizioni della presente legge.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,  l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 che, alla scadenza naturale di un incarico di livello dirigenziale, non intendono confermarlo, indipendentemente dalla valutazione, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico dirigenziale, anche di valore economico inferiore. Le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non si applicano.
19.Al fine di conseguire una riduzione dell’apparato organizzativo della Regione siciliana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito in alcun caso autorizzare trattenimenti in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo fissati dalle vigenti norme per le amministrazioni pubbliche.
20. (già articolo 75, comma 1 – stralciato).
21. È fatto divieto all’Amministrazione regionale, agli enti regionali di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 ed a tutti gli enti , istituti,  aziende, società a partecipazione regionale, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza. E’ fatto, altresì, divieto di conferire ai soggetti collocati in quiescenza , incarichi dirigenziali o direttivi, o cariche in organi di indirizzo, governo o di controllo degli stessi. Gli incarichi e le cariche di cui al presente comma possono essere conferiti a titolo esclusivamente gratuito.
22. I trattamenti di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000  sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della regione per l’amministrazione ed erogazione dei relativi trattamenti. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni normative e contrattuali difformi alla disposizione di cui al presente comma.”

Finanziaria ter. In serata il colpo di scena. Il presidente dell’Ars blocca il maxiemendamento del governo

Ars-vuota-foto-di-giorgio-ciaccio-624x300Colpo di scena nella maratona all’Assemblea regionale per approvare la Finanziaria. La Presidenza dell’Ars ha “stralciato” il maxi emendamento del governo che prevedeva tutta una serie di interventi aggiuntivi tra ipotesi di sanatorie, stabilizzazione di precari, abolizione della clausola di salvaguardia che tutela i 1.800 dirigenti regionali e norme sui regionali.

Il maxi emendamento tornerà alle commissioni di merito per un ulteriore esame e per l’inserimento, eventualmente, in un nuovo ddl, da discutere dopo la pausa estiva.

Il testo integrale della finanziaria ter pubblicato su linkSicilia

Ars-vuota-foto-di-giorgio-ciaccio-624x300LinkSicilia ha pubblicato il testo integrale della finanziaria ter.

Gli articoli più rilevanti riguardanti il personale regionale (comparto e dirigenza) sono:

  • l’art. 24 (Riduzione della dotazione organica e pensionamenti anticipati”all’interno del quale oltre al prepensionamento con i requisiti pre-fornero, è inserita anche la norma che prevede la possibilità di richiedere l’anticipo del TFR per tutti i dipendenti che possono vantare una anzianità di servizio di almeno 8 anni. Particolare rilevanza ed effetti imprevedibili assume il comma 6, dell’articolo 9, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che prevede l’abolizione per la dirigenza dei contratti “di consulenza, studio e ricerca”.
  • l’art. 73 (Abrogazione clausola di salvaguardia in materia di incarichi dirigenziali”).

LinkSicilia – Il testo integrale della terza manovra finanziaria approvata dalla Commissione Finanze di Sala d’Ercole (I parte)

LinkSicilia – La manovra finanziaria in discussione all’Ars: parte II

L’assessore all’Economia Agnello. Il sì alla Finanziaria ter tra 15 giorni. Intanto la commissione la smonta

Ars-vuota-foto-di-giorgio-ciaccio-624x300Intervista all’assessore all’Economia Roberto Agnello: “Sono ottimista sul giudizio di parifica della Corte dei conti. L’articolo che abbatte il tetto per i cda di alcune partecipate non deve scandalizzare: quelli sono ruoli di grande responsabilità.

La manovra arriva all’Ars. E il governo va sotto in prima commissione, grazie al voto di Antonello Cracolici che “chiude” alla presenza degli esterni nei gabinetti. Poco prima Pippo Digiacomo “affossa” il reddito minimo garantito voluto dal governatore che oggi ha incontrato a Palazzo d’Orleans deputati grillini e di centrodestra.

Finanziaria ter. Le aziende vincitrici di appalti regionali dovranno utilizzare una quota del 20% di precari regionali

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Ieri la giunta ha dato via libera alla manovra che dovrà garantire i lavoratori della Regione fino a fine anno. La copertura finanziaria sarà il frutto di recenti sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto mezzo miliardo di fondi per la Sicilia.

Circa 360 milioni verranno utilizzati per “spesa corrente”. Vale a dire, nella maggior parte, per garantire gli stipendi a migliaia di lavoratori siciliani. Dai Forestali ai dipendenti di Esa, Eas, Consorzi di bonifica ed enti collegato alla Regione. “Tra l’altro – aggiunge Agnello – abbiamo deciso di riproporre la logica della Finanziaria ‘impugnata’, ripresentando molte delle norme che allora erano state cassate dal Commissario dello Stato”. In particolare, la giunta ha deciso di inserire anche nella nuova Finanziaria le norme sul credito alle imprese che vede protagonista l’Irfis e quella – richiesta anche dai renziani del Pd – che dovrebbe favorire il graduala “alleggerimento” del peso precariato, prevedendo, nel caso di imprese destinatari di appalti e forniture pubbliche, l’utilizzo per una auota del 20%, di precari regionali.

La regione in crisi di liquidità prepara la finanziaria ter “salva pip”

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Sbloccati i fondi congelati a inizio anno per precari, forestali e Comuni. Nove milioni per gli enti della storica Tabella H. Ecco la manovra sfornata dalla giunta Crocetta per riportare ordine nei bilanci dopo i rilievi della corte dei conti