Al Comune di Caltanissetta vietata la “pausa caffè” dopo la timbratura

Un paio di settimane fa ho pubblicato un post dal titolo…Addio pausa caffè!….nel quale vi ho segnalato una sentenza del TAR del Trento che ha respinto il ricorso contro un provvedimento disciplinare preso nei confronti di un poliziotto che si era allontanato per alcuni minuti per prelevare caffè dal distributore automatico.

Come specificato nella sentenza: Il ritiro di acqua e caffè dal distributore automatico non appare certo l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, indebitamente conculcato dall’amministrazione, ma solo un comportamento, forse diffuso, anch’esso non conforme a canoni di diligenza e scrupolo professionale, in base ai quali non sembra certo decoroso andare a prendere il caffè immediatamente all’inizio del turno, quando si presume che una persona già abbia fatto la colazione mattutina”.

In poche parole il Tar stabilisce il principio che la pausa caffè  del dipendente pubblico, soprattutto ad inizio turno, non è un diritto e non è decorosa.

Per adeguarsi, forse, a suddetto principio il Comune di Caltanissetta ha emanato una circolare nella quale si stabilisce, tra l’altro, che i dipendenti che entrano al lavoro dopo la timbratura ”devono immediatamente raggiungere senza indugio il posto di lavoro”. Per cui non è consentito timbrare e uscire per parcheggiare l’auto lasciata in via provvisoria o per andare al bar per il consueto caffè.” L’auto si parcheggia prima di entrare in ufficio e andare al bar subito dopo la timbratura non rientra nella nozione di pausa caffè che, evidentemente – è scritto nella circolare – si riferisce a una breve break solo dopo un congruo periodo di lavoro”. In ogni caso il dipendente dopo la timbratura di ingresso deve sempre giustificare con una timbratura l’uscita o l’assenza.