Termini di liquidazione della buonuscita (tfs) e del tfr nel pubblico impiego. Circolare Inps n. 154 del 17 settembre 2015 (applicabile ai dipendenti regionali). AGGIORNAMENTO

Mi scuso per essere stato, forse per brevità, poco felice sull’argomento, anche nei commenti inviati dal mio cellulare e, a beneficio di tutti, preciso quanto segue:

ritengo (e l’avvocato che sta approfondendo la problematica concorda con il sottoscritto) che la circolare Inps relativa ai termini di liquidazione della buonuscita (tfs) e del tfr si applichi a tutti i pubblici dipendenti (dipendenti regionali compresi) e che, pertanto, i termini di liquidazione della buonuscita decorrano dalla dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla data in cui si raggiunge il primo requisito pensionistico utile ai sensi della legge 201/2011 (requisito Fornero).

Ritengo che la modifica al comma 8 dell’art. 52 della L.r. 9/15, introdotta dall’art. 1 comma 8 della L.r. 12/15 sia palesemente incostituzionale perché in contrasto con il resto del pubblico impiego nonché ai sensi dell’art. 14 lett. Q dello Statuto della Regione siciliana (lo stato giuridico ed economico dei dipendenti non può essere inferiore a quello degli impiegati civili dello Stato).

In tanti ci hanno già chiesto di attivarci per ricorrere contro questa norma che penalizza i dipendenti regionali e in tal senso ci stiamo muovendo.


Inps - Termine pagamento del Tfs e del Tfr
Circolare Inps n. 154 del 17 settembre 2015

L’art. 52 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9 al comma 8 stabilisce che: “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”.

Premesso ciò, ecco una guida per sapersi orientare dopo le recenti leggi a livello nazionale e regionale che hanno fatto slittare i termini di pagamento.

Con la circolare n. 154 del 17 Settembre 2015, l’INPS ha fornito nuovi chiarimenti sui termini entro i quali saranno pagati il trattamento di fine rapporto (TFR) e il trattamento di fine servizio (TFS) ai dipendenti pubblici.
Per chiarire tali termini e le relative modalità, è opportuno considerare che sono previste regole differenti per i dipendenti statali che hanno deciso di usufruire della pensione anticipata e che hanno subito, di conseguenza delle penalizzazioni sul trattamento pensionistico e per i casi in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, al momento del raggiungimento dell’anzianità contributiva massima del lavoratore.

La circolare Inps conferma il termine di 24 mesi per il pagamento di Tfr e Tfs erogate a seguito di dimissioni da parte del lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione anticipata.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

25 Risposte a “Termini di liquidazione della buonuscita (tfs) e del tfr nel pubblico impiego. Circolare Inps n. 154 del 17 settembre 2015 (applicabile ai dipendenti regionali). AGGIORNAMENTO”

  1. Rosario Di Giacomo, Dipendente pubblico Scuola, in pensione dal 1/09/2016, con 42anni e 11 mesi di contribuzione al 31/08/2016 età 64 anni.
    Potrei sapere quando avrò la liquidazione?

  2. @Giuseppe Gionta
    Vai in pensione col il massimo contributivo e non in prepensionamento. La normativa vigente prevede che la liquidazione venga erogata entro 12 mesi dalla data di collocamento in quiescenza.

  3. Buongiorno, sono di Febbraio 1952, quest’anno ho fatto domanda di pensione, in quanto ho raggiunto tra dipendente M.P.I. e privato 43 anni di contributi (nello specifico 38 anni con la P.A. e 5 anni come dipendente privato), con ricongiungimento contributi già fatto nel lontano 1984; quando prenderò la liquidazione? tra 12 mesi oppure 24 mesi?
    Grazie

  4. Sono una ex dipendente provinciale collocata in prepensionamento dall’Amministrazione poiché in soprannumero. Dunque non ho “scelto” di andare in pensione in anticipo. Il prepensionamento è avvenuto il 1° novembre 2015 con 40 anni di servizio e 62 anni di età,
    Quando ho diritto al pagamento del tfs? Linps mi ha comunicato la data di luglio 2019. È possibile che devo attendere ben 4 anni per riavere ciò che ho versato in 40 anni? Ringrazio chi può farmi luce sul groviglio di circolari che l’inps ha emanato riguardo ai termini di pagamento del tfs.

  5. Caro Benedetto, scusa la ridondanza, quello che tu scrivi è chiaro ma la domanda che mi sorge spontanea è: i Nostri Uffici del Fondo Pensione, in che direzione si muovono ?
    1) TFR dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
    2) TFR al raggiungimento della più conveniente età, prima raggiungibile dal dipendente, tra quella di vecchiaia ordinariamente prevista dallo stato cioè: 66 + 11 mesi, oltre ulteriori 12 mesi di attesa, e la max età di contribuzione raggiungibile, come ordinariamente prevista dallo stato, cioè 42 anni + 10 mesi oltre ulteriori 24 mesi di attesa.
    Grazie.

  6. Benedetto il pagamento sarà effettuato con più soluzioni?

  7. Il comma 8 dell’art.1 della L.R. 12/2015 fa riferimento a proposito di decorrenza dalla data del raggiungimento dei requisiti Fornero. Quindi i 24 mesi dovrebbero decorrere da tale data?

  8. Il comma 8 dell’art.1 della legge regionale n.12/2015 parla anche di “decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell’art.24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni”
    Questo porterebbe a pensare che il termine di 24 mesi decorre dalla data in cui si raggiunge il primo requisito pensionistico utile ai sensi della legge 201/2011 ( Fornero

  9. @Giovanni
    La circolare Inps conferma il termine di 24 mesi per il pagamento di Tfr e Tfs erogate a seguito di dimissioni da parte del lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione anticipata.
    La circolare parla di termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  10. Ma per quelli che siamo andati in prepensionamento dobbiamo aspettare due anni dal pensionamento o da 66 e 7 mesi?

  11. @Salvatore Bono
    La circolare Inps conferma il termine di 24 mesi per il pagamento di Tfr e Tfs erogate a seguito di dimissioni da parte del lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione anticipata.
    La circolare parla di termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  12. Benedetto aiutami, età 62 sono andato in prepensionamento il 31/12/2015, il TFS quando lo prendo?

  13. @giorgio
    La circolare parla di termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  14. Ma vorrei un chiarimento, 24 mesi partono dal momento della pensione anticipata o partono al raggiungimento dell’età regolare 66 e 7 mesi?

  15. @giuseppe 1285
    L’art. 52 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9 al comma 8 stabilisce che: “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”. Ritengo che la modifica al comma 8 dell’art. 52 della L.r. 9/15, introdotta dall’art. 1 comma 8 della L.r. 12/15 sia palesemente incostituzionale perché in contrasto con il resto del pubblico impiego nonché ai sensi dell’art. 14 lett. Q dello Statuto della Regione siciliana.

  16. Quindi se non ho capito male con il mio prepensionamento ad aprile 2017 , a 61 ani e 7 mesi , non dovro aspettare il compimento dei 67 anni e 3 mesi + 24 mesi , per avere il TFR ma solo 24 mesi , quindi ad Aprile 2019 . Questo trattamento per quelli che vanno in pensione entro il 2017. Se la circolare e’ valida per i regionali ?

  17. @Marcello Mazzanobile
    La circolare Inps conferma il termine di 24 mesi per il pagamento di Tfr e Tfs erogate a seguito di dimissioni da parte del lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione anticipata.

  18. Riporto questa nota desunta dal web:
    Precedenti disposizioni abrogate con la circolare di cui sopra.
    Stanti le modifiche descritte e l’eliminazione del vincolo di età anagrafica per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle Pubbliche amministrazioni, l’INPS ha deciso anche di sospendere le precedenti le indicazioni circa i termini di pagamento di Tfr e Tfs, fornite nel Messaggio 8680 dello scorso 12 Novembre 2014.
    In tale messaggio era previsto il termine di 24 mesi per l’erogazione di Tfr e Tfs per i lavoratori che avevano optato per la pensione anticipata con penalizzazoni. Dal momento che, però, l’ultima Legge di Stabilità ha eliminato le penalizzazioni fino al prossimo 31 Dicembre 2017, vengono, almeno per il momento (fino al 2017) ripristinati i vecchi termini di pagamento di 6 o 12 mesi.

  19. @Gaetano
    La circolare parla di termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  20. Scusa ma vorrei capire questi tempi sono da quando andato in pensione o da quando si raggiunge l’età 66 e 7 mesi

  21. @Micro
    La circolare Inps detta regole differenti per i dipendenti statali che hanno deciso di usufruire della pensione anticipata e per i casi in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, al momento del raggiungimento dell’anzianità contributiva massima del lavoratore.
    La circolare Inps conferma il termine di 24 mesi per il pagamento di Tfr e Tfs erogate a seguito di dimissioni da parte del lavoratore che ha maturato il diritto alla pensione anticipata.

  22. Egr. Dott. Mineo, potrebbe chiarirmi cortesemente, in base alla succitata Circolare, quando mi spetterebbe la liquidazione del TFR? E in che modalità?
    Alla F.P. non mi hanno ancora chiarito la questione.
    Dati personali: dirigente di 3F (SPGCAG), nato il 14/10/1951-
    Sono andato in pre-pensionamento il 1/12/2015 (contratto 2), avendo, in tale data, raggiunto l’età di 64 anni 1 mese e 15 giorni, con una anzianità contributiva di 35 anni 11 mesi e 5 giorni.
    Grazie. La saluo cordialmente

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