Disegno di legge n. 912. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 Legge di stabilità regionale

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015
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Ecco il Disegno di legge n. 912. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 Legge di stabilità regionale integrato con gli emendamenti. Questa è la versione che dovrebbe essere inviata all’Ufficio Legislativo e Legale che, dopo avere verificato i riferimenti normativi, dovrebbe pubblicare nella gazzetta ufficiale.

Gli articoli relativi al personale vanno dal 51 al 60 e presentano alcuni refusi e contraddizioni.

Art. 51

  • Comma 13 (MOBILITÀ). In armonia con le vigenti disposizioni in materia di mobilità nel pubblico impiego, nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, il personale con qualifica dirigenziale e il personale con qualifica non dirigenziale può essere trasferito, all’interno dell’Amministrazione regionale, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti.
  • Comma 17 (MALATTIA). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo I della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che applicano il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti regionali, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l’indennità integrativa speciale e l’indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennità o emolumento comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro oppure ricovero ospedaliero o a day hospital nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.
  • Comma 18 (PERMESSI RETRIBUITI). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed al personale con qualifica non dirigenziale dell’Amministrazione regionale e degli enti di cui all’articolo I della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i permessi retribuiti per particolari motivi familiari o personali spettano nella misura massima di tre giorni per anno solare. Si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Non si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti più favorevoli.
  • Comma 19 (COMPUTO DEI PERMESSI AD ORE). Fermi restando i limiti massimi delle assenze per permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente, nei casi in cui la legge, i regolamenti, il contratto collettivo o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni, la quantificazione ai fini della fruizione viene effettuata esclusivamente in ore. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro previsto nella giornata di assenza.
  • Comma 20 (CONCEDI PARENTALI). A decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico e normativo spettante in caso di fruizione di congedo parentale è quello previsto per i dipendenti statali del comparto Ministeri.
  • Comma 21 (PERMESSI SINDACALI). 21. Con apposito accordo quadro sono definite le modalità per ridurre ulteriormente, entro il 2015, il contingente complessivo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali spettante nell’Amministrazione regionale e negli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e negli enti e società che applicano il contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali, al fine di renderlo omogeneo ai contingenti spettanti negli altri comparti del pubblico impiego. In caso di mancato accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2016 i contingenti sono rideterminati in applicazione della normativa statale e del contratto collettivo nazionale quadro.
  • Comma 24 (RINNOVI CONTRATTUALI). Il comma 9 dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, è sostituito dal seguente: “9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all’indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria”. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è abrogato.
  • Comma 27 (FAMP) 27. A decorrere dal 1 gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2014 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale comunque cessato dal servizio.

Di pensioni si parla agli articoli 53 e 54.

La nuova formulazione del 1° comma dell’art. 53, sembrerebbe escludere ogni riferimento alla legge Dini e ai 18 di contributi al 31 dicembre 1995, ma farebbe riferimento SOLO al calcolo della quota retributiva di pensione del personale regionale che verrebbe effettuata effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato (cioè la media degli stipendi degli ultimi 10 anni).

Gli articoli 53 e 54, inoltre, presentano alcuni errori nei riferimenti normativi (la legge di riferimento al 1° comma dell’art. 53 è la n. 21 del 1986 e non la n. 2 del 1986. Vi è, inoltre, una contraddizione (che potrebbe determinare una disparità di trattamento) tra il testo del comma 2 dell’art. 53 (che parla di “trattamenti stipendiali complessivi”) e quello dell’art. 54 (che parla solo di trattamenti stipendiali omettendo la parola “complessivi”).

Sicilia a rischio-default, ma i consiglieri pensano a finanziare i propri collegi

Rosario Crocetta2012La Regione ha gravi problemi nel far quadrare i conti. Nonostante ciò, i “deputati” siciliani hanno proposto e spesso fatto entrare nella legge di stabilità emendamenti per favorire la città o la provincia d’origine. E c’è davvero di tutto: dai musei agli autodromi dall’Istituto del Papiro agli strumenti musicali.