Prepensionamenti. Il termine per il pagamento della buonuscita decorre dalla data teorica in cui sarebbe stato maturato il diritto a pensione secondo le regole Fornero
Gli statali in esubero che utilizzeranno lo speciale scivolo per il pensionamento anticipato in deroga alla Legge Fornero (ai sensi del decreto legge sulla spending review; articolo 2, comma 11 del Dl 95/2012) dovranno mettere in conto uno slittamento nella percezione dell’indennità di buonuscita di alcuni anni. Per tali lavoratori la legge prevede, infatti, che il pagamento dell’indennità si calcoli non piu’ a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, come accade di regola, ma dalla data teorica in cui sarebbe stato maturato il diritto a pensione secondo le regole Fornero. In pratica l’anticipo dell’età pensionabile riconosciuto a questi lavoratori non potrà determinare un anticipo dell’indennità di buonuscita. Che sarà corrisposta come se questi lavoratori fossero usciti con le norme Fornero.
Questo vale anche per i prepensionamenti introdotti dalla finanziaria regionale.
L’art. 52 della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, infatti, al comma 8 stabilisce che: “Il trattamento di fine servizio dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati”.