Bacino unico del personale. Il Governo ci riprova.
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Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012.
Legge di stabilità regionale
Art. 81
Bacino Unico del Personale
DA RIFORMULARE
E’ istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica un’apposita banca dati relativa a tutto il personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, utilizzato dalle Amministrazioni regionali, nonché dagli istituti, aziende, agenzie, consorzi, società a totale o parziale partecipazione regionale, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell’amministrazione regionale che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, al fine di costituire il bacino unico del personale del settore pubblico regionale allargato.
Al personale che confluisce nella banca data di cui al precedente comma continuano ad applicarsi i vigenti contratti collettivi di lavoro previsti dai rispettivi settori di appartenenza vigenti alla data del 31 dicembre 2009.
A tal fine i legali rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al Dipartimento regionale della Funzione pubblica, attraverso apposite evidenze informatiche, i dati necessari all’implementazione dell’istituenda banca dati.
Nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione nonché di quanto previsto dall’art. 30 del D. L.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per motivate esigenze di funzionalità del settore pubblico regionale allargato ed al fine di razionalizzare la spesa del personale, i soggetti di cui al comma 1 possono attingere al bacino unico di cui al comma 1.
L’attivazione delle procedure di cui al presente articolo è disposta, nei limiti dei posti disponibili dei soggetti destinatari o nel ruolo di cui all’art. 5 della l.r. n. 10/2000, con inquadramento nell’area funzionale e posizione giuridica ed economica corrispondente a quella posseduta presso i soggetti di provenienza e nei limiti delle disponibilità di bilancio dei soggetti destinatari di cui al comma 1.
Per i soggetti di cui al comma 1 gli oneri discendenti dall’applicazione del presente articolo trovano compensazione di pari importo nei trasferimenti regionali agli stessi erogati o nella disponibilità di bilancio dell’ente destinatario.
Con decreto del Ragioniere Generale della Regione sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni discendenti dalla applicazione del presente articolo.
Mio personale commento a questo articolo.
Con la creazione del bacino unico non solo aumenta il rischio mobilità per i dipendenti regionali ma, se Italia dovesse finire come la Grecia, non ci sarebbe alcuna distinzione tra dipendenti regionali e dipendenti assunti (tutti sappiamo come) ad esempio dalle società partecipate o dagli enti di formazione.
Sarebbe, poi, la mortificazione del diritto alla carriera.
Tutti gli assunti dalle società partecipate e dagli enti sono collocati nelle fasce apicali e molti sono anche dirigenti. Tutti i vuoti di organico nelle fasce apicali verrebbero coperti attingendo al bacino unico e ci troveremo “figli illustri” assunti senza concorso come nostri diretti superiori.
La creazione del bacino unico serve solo ai politici che hanno creato il “mostro” delle società partecipate, una regione parallela e ora devono trovare una soluzione per pararsi il cul…….