Sindacando - il Blog di Benedetto Mineo
Blog dei dipendenti della Regione Siciliana
ROMA – Si appesantisce la stangata che il federalismo porterà nelle tasche degli italiani. Il nuovo testo sul fisco regionale e provinciale, contenuto nel parere del relatore di maggioranza al provvedimento, Massimo Corsaro (Pdl), scongela anche l’ultimo ostacolo rimasto sulla strada dell’aumento delle addizionali regionali: i governatori avranno mani libere fin da quest’anno. In sostanza quelle Regioni che non hanno sfruttato la possibilità di portare l’aliquota al tetto massimo dell’1,4 per cento adesso potranno farlo liberamente avendo a disposizione un anticipo di un anno rispetto alla precedente stesura del provvedimento che apriva le porte agli aumenti solo dal 2012.
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Informativa sindacale del Dirigente Generale alla Funzione Pubblica sui criteri di mobilità del personale regionale.
Verbale riunione d’informativa sindacale del Dirigente Generale alla Funzione Pubblica sui criteri di mobilità del personale regionale.
ItaliaOggi Numero 057 pag. 2 del 9/3/2011
1.100 euro. Più o meno. E’ “il sogno” di stipendio di un italiano medio. 1.100 euro circa. E’ l’aumento di stipendio annuo di ogni Parlamentare. In questi giorni, l’aumento è stato approvato. All’unanimità. (altro…)
E’ proprio così.
Il Consiglio dei ministri ha deciso per decreto: il 17 marzo sarà festa nazionale per celebrare la ricorrenza dei 150 anni dall’Unità d’Italia. (altro…)
Clientelismo & amministrazione
COBAS-CODIR
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI
COMUNICATO COBAS-CODIRVOGLIONO AVVIARE LA MOBILITA’ SELVAGGIA DEI REGIONALI …. CHI RESTERA’ CON CERINO IN MANO?
Palermo, 23 febbraio 2011
A chi sarà accollato il fallimento della programmazione comunitaria 2007-2013 con il quasi certo disimpegno automatico dei fondi europei? Ecco il gioco del cerino, che, con il solito scaricabarile alla siciliana, finirà per fare scottare le dita a qualcuno che diventerà il capro espiatorio dell’incapacità di tanti dirigenti generali e politici siciliani.
Palermo, 22 febbraio 2011
È stato sottoscritto in data odierna l’accordo di Programma “Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa”, per l’attuazione delle “Azioni di sistema per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’amministrazione regionale finalizzata all’attuazione degli Accordi di programma quadro e dei Programmi cofinanziati” nell’anno 2011.
di Luigi Oliveri
Lo svolgimento di progressioni verticali, in violazione della disciplina della riforma-Brunetta, che le ha eliminate, comporta la nullità delle assunzioni e potenziali elementi di responsabilità amministrativa. Nonostante a partire dalla deliberazione 10/2010 della Corte dei conti, sezione autonomie, la magistratura contabile abbia assunto una posizione chiarissima, secondo la quale per effetto degli articoli 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 e 24 del dlgs 150/2009 le progressioni verticali siano state eliminate, molte amministrazioni locali hanno continuato per tutto il 2010, a riforma vigente, ad espletare le relative procedure. Si è ingenerata, infatti, la convinzione che tutto sommato non vi sarebbero controindicazioni a procedere egualmente, visto che il legislatore non prevede espressamente sanzioni nel caso in cui si dia corso alle progressioni verticali. È, tuttavia, una visione erronea e semplicistica. Non si tiene sufficientemente in considerazione che la disciplina per le progressioni di carriera (che hanno sostituito le progressioni verticali) è contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, il quale ammette esclusivamente il concorso pubblico, con eventuale riserva di posti non superiore al 50%. Tale norma, come tutte quelle del dlgs 165/2001, è qualificata come «imperativa» dall’articolo 2, comma 2, del medesimo dlgs 165/2001. Dunque, la violazione di tali norme comporta di per sé la totale nullità dei provvedimenti che le violino e degli atti negoziali, i contratti di lavoro, conseguenti. Allora, risultano evidenti le conseguenze delle assunzioni mediante progressioni verticali vietate. Si tratta, infatti, di assunzioni in una nuova categoria o area senza un valido titolo giuridico, sicché l’erogazione del compenso diviene illegittima e, dunque, possibile fonte di responsabilità amministrativa dell’ente e del dirigente che vi abbia dato corso (fermo restando il diritto del dipendente a percepire l’incremento stipendiale, fino a disapplicazione del provvedimento). Il vulnus derivante dal perdurante utilizzo delle progressioni verticali nonostante la loro eliminazione dall’ordinamento viene ulteriormente comprovato dal danno potenziale che esse arrecano ai lavoratori posti in disponibilità e, dunque, alle soglie del licenziamento. Gli enti, quando avviano le progressioni verticali, non adempiono all’articolo 34-bis del dlgs 165/2001 e dunque non verificano se vi sono dipendenti pubblici inseriti nelle liste di disponibilità, per l’attivazione della mobilità obbligatoria. Tale verifica, invece, è obbligatoria quando si proceda mediante concorso pubblico. Di conseguenza, proseguire nelle progressioni verticali non solo implica le responsabilità viste prima, ma compromette le protezioni sul lavoro che l’ordinamento ha previsto a beneficio dei lavoratori pubblici in disponibilità, ciascuno dei quali potrebbe vantare un diritto al risarcimento del danno subito dalla perdita della possibilità di ricollocarsi in un’amministrazione, derivante dall’illecito utilizzo delle progressioni verticali.”
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