Federalismo, stangata subito sbloccate le addizionali regionali

Costi da 230 euro. Nuove tasse sul rumore e sui Suv. Manovra anticipata: chi ha un reddito oltre 28 mila euro pagherà 862 euro in più nel 2015 di ROBERTO PETRINI

ROMA – Si appesantisce la stangata che il federalismo porterà nelle tasche degli italiani. Il nuovo testo sul fisco regionale e provinciale, contenuto nel parere del relatore di maggioranza al provvedimento, Massimo Corsaro (Pdl), scongela anche l’ultimo ostacolo rimasto sulla strada dell’aumento delle addizionali regionali: i governatori avranno mani libere fin da quest’anno. In sostanza quelle Regioni che non hanno sfruttato la possibilità di portare l’aliquota al tetto massimo dell’1,4 per cento adesso potranno farlo liberamente avendo a disposizione un anticipo di un anno rispetto alla precedente stesura del provvedimento che apriva le porte agli aumenti solo dal 2012.
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MOBILITA’: Mentre tutti tacciono sull’argomento, invitiamo i dipendenti regionali a visionare il verbale relativo all’informativa del 22 febbraio.

Informativa sindacale del Dirigente Generale alla Funzione Pubblica sui criteri di mobilità del personale regionale.

Verbale riunione d’informativa sindacale del Dirigente Generale alla Funzione Pubblica sui criteri di mobilità del personale regionale.

VOGLIONO AVVIARE LA MOBILITA’ SELVAGGIA DEI REGIONALI …. CHI RESTERA’ CON CERINO IN MANO?

COBAS-CODIR
COMITATO NAZIONALE LAVORATORI
COMUNICATO COBAS-CODIRVOGLIONO AVVIARE LA MOBILITA’ SELVAGGIA DEI REGIONALI …. CHI RESTERA’ CON CERINO IN MANO?

Palermo, 23 febbraio 2011

A chi sarà accollato il fallimento della programmazione comunitaria 2007-2013 con il quasi certo disimpegno automatico dei fondi europei?  Ecco il gioco del cerino, che, con il solito scaricabarile alla siciliana, finirà per fare scottare le dita a qualcuno che diventerà il capro espiatorio dell’incapacità di tanti dirigenti generali e politici siciliani.

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APQ Sicurezza e legalità – Sottoscritto l’accordo

Palermo, 22 febbraio 2011

È stato sottoscritto in data odierna l’accordo di Programma “Sicurezza e legalità per lo sviluppo della Regione Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa”, per l’attuazione delle “Azioni di sistema per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’amministrazione regionale finalizzata all’attuazione degli Accordi di programma quadro e dei Programmi cofinanziati” nell’anno 2011.

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Progressioni bandite. Assunzioni nulle. Paga il dirigente

ItaliaOggi del 26 novembre 2010

di Luigi Oliveri

Lo svolgimento di progressioni verticali, in violazione della disciplina della riforma-Brunetta, che le ha eliminate, comporta la nullità delle assunzioni e potenziali elementi di responsabilità amministrativa. Nonostante a partire dalla deliberazione 10/2010 della Corte dei conti, sezione autonomie, la magistratura contabile abbia assunto una posizione chiarissima, secondo la quale per effetto degli articoli 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 e 24 del dlgs 150/2009 le progressioni verticali siano state eliminate, molte amministrazioni locali hanno continuato per tutto il 2010, a riforma vigente, ad espletare le relative procedure. Si è ingenerata, infatti, la convinzione che tutto sommato non vi sarebbero controindicazioni a procedere egualmente, visto che il legislatore non prevede espressamente sanzioni nel caso in cui si dia corso alle progressioni verticali. È, tuttavia, una visione erronea e semplicistica. Non si tiene sufficientemente in considerazione che la disciplina per le progressioni di carriera (che hanno sostituito le progressioni verticali) è contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, il quale ammette esclusivamente il concorso pubblico, con eventuale riserva di posti non superiore al 50%. Tale norma, come tutte quelle del dlgs 165/2001, è qualificata come «imperativa» dall’articolo 2, comma 2, del medesimo dlgs 165/2001. Dunque, la violazione di tali norme comporta di per sé la totale nullità dei provvedimenti che le violino e degli atti negoziali, i contratti di lavoro, conseguenti. Allora, risultano evidenti le conseguenze delle assunzioni mediante progressioni verticali vietate. Si tratta, infatti, di assunzioni in una nuova categoria o area senza un valido titolo giuridico, sicché l’erogazione del compenso diviene illegittima e, dunque, possibile fonte di responsabilità amministrativa dell’ente e del dirigente che vi abbia dato corso (fermo restando il diritto del dipendente a percepire l’incremento stipendiale, fino a disapplicazione del provvedimento). Il vulnus derivante dal perdurante utilizzo delle progressioni verticali nonostante la loro eliminazione dall’ordinamento viene ulteriormente comprovato dal danno potenziale che esse arrecano ai lavoratori posti in disponibilità e, dunque, alle soglie del licenziamento. Gli enti, quando avviano le progressioni verticali, non adempiono all’articolo 34-bis del dlgs 165/2001 e dunque non verificano se vi sono dipendenti pubblici inseriti nelle liste di disponibilità, per l’attivazione della mobilità obbligatoria. Tale verifica, invece, è obbligatoria quando si proceda mediante concorso pubblico. Di conseguenza, proseguire nelle progressioni verticali non solo implica le responsabilità viste prima, ma compromette le protezioni sul lavoro che l’ordinamento ha previsto a beneficio dei lavoratori pubblici in disponibilità, ciascuno dei quali potrebbe vantare un diritto al risarcimento del danno subito dalla perdita della possibilità di ricollocarsi in un’amministrazione, derivante dall’illecito utilizzo delle progressioni verticali.”