PEO (Progressione Economica Orizzontale). Vediamo cosa dice la normativa di riferimento e l’accordo sottoscritto dalle OO.SS. Facciamo un po’ di chiarezza

La progressione economica orizzontale è un istituto giuridico inserito in quasi tutti i contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego che deve comunque rispettare la normativa di riferimento.

La progressione economica orizzontale è, in sostanza, l’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative.

La riforma della pubblica amministrazione fortemente voluta nel 2009 dal Ministro della funzione pubblica e dell’Innovazione Brunetta ha toccato da vicino anche le cosiddette “progressioni orizzontali”. La finalità dell’intervento legislativo è stata quella di evitare l’attribuzione di miglioramenti di stipendio omnibus sganciati dal merito, come avvenuto in passato.

Ecco cosa prevede l’art. 23 del D.lgs. 150/09 (cd, decreto Brunetta).

“1. le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Le conseguenze della nuova normativa sono tre.

La prima: le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati. I quali sono però vincolati al rispetto dei principi di selettività.

La seconda: le progressioni orizzontali sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti.

La terza: le progressioni orizzontali sono attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

L’Art. 23 del D.Lgs 150/2009 “Progressioni economiche” stabilisce testualmente che:

1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.


L’accordo sulla PEO sottoscritto il 27 dicembre 2019 dalle OO.SS. avrebbe potuto “legittimamente” discostarsi da quanto stabilito dalla legge senza andare incontro ai rilievi e le conseguenti bocciature da parte degli organi di controllo? Assolutamente no.

L’accordo sottoscritto, che vi invito a leggere attentamente (ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 8 DEL CCRL 2016-2018), non prevede la predisposizione di quattro manuali contenenti quesiti a risposta multipla (450 per i dipendenti delle categorie A e B e 900 per i dipendenti delle categorie C e D), da cui verranno estratte 30 domande tra le quali il candidato dovrà scegliere la risposta esatta.

Il comma 3 del sopra citato accordo PEO prevede come criteri selettivi:

  1. esperienza professionale maturata;
  2. titoli di studio, culturali e professionali;
  3. percorso formativo propedeutico all’esame finale;
  4. risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo.come criteri selettivi.

Relativamente al punto 3) percorso formativo propedeutico all’esame finale era intendimento del Cobas/Codir effettuare un corso di formamazione anche online (tipo webinar) con una durata minima di frequenza con verifica finale di apprendimento al termine del corso di formazione attraverso la risposta ad una serie di quesiti a risposta multipla.

Purtroppo l’amministrazione nell’attuare l’accordo ha deciso unilateralmente di introdurre complicate e farraginose procedure di selezione non previste dall’accordo PEO investendo il FormezPA di occuparsi del percorso senza avere coivolto nel processo le organizzazioni sindacali.

Da qui il comunicato del Cobas/Codir sul mancato rispetto dei patti.

Formazione PEO

L’accordo del 27 dicembre 2019, stipulato tra ARAN Sicilia e le OO.SS. in applicazione dell’art. 22, comma 8 del CCRL 2016/2018 del comparto non dirigenziale, nel disciplinare criteri e modalità per l’attribuzione della progressione economica orizzontale, prevede un “percorso formativo obbligatorio propedeutico all’esame finale”.
Il percorso formativo è riservato al personale che, ai sensi dell’art. 2 del predetto accordo, può partecipare alle procedure per l’attribuzione della posizione economica superiore, e cioè a tutti i dipendenti a tempo indeterminato non cancellati dal ruolo alla data della presente nota che, al 1° gennaio 2019, abbiano maturato un’anzianità di servizio pari a 36 mesi anche se in posizione di comando o distacco presso altra pubblica amministrazione.
Sono esclusi dalla procedura coloro che:

  • si trovino in stato di sospensione cautelare, sia obbligatoria che facoltativa, dal servizio;
  • abbiano riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso/bando, superiori alla multa;
  • nel corso della loro attività presso l’Amministrazione di appartenenza o presso altra Pubblica Amministrazione, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione a un procedimento penale che non si sia ancora concluso con l’assoluzione.

Il dipendente sarà escluso dalla procedura selettiva in caso di sopravvenienza di una delle citate fattispecie nel corso dello svolgimento della procedura stessa, sino all’approvazione della graduatoria finale.
Possono partecipare alla procedura selettiva i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione di procedimento penale instaurato nei loro confronti. In tale caso l’attribuzione della progressione economica superiore è sospesa e subordinata alla definizione con formula di piena assoluzione ovvero provvedimento di archiviazione per infondatezza della notizia di reato del procedimento penale in corso.
Ai sensi dell’art 3, comma 5, dell’accordo, l’attività formativa propedeutica all’esame si concretizza nella predisposizione da parte dell’Amministrazione di una pubblicazione, articolata in quattro sezioni corrispondenti a ciascuna categoria professionale, contenente gli argomenti delle materie oggetto di formazione e una serie di batterie di quesiti a risposta multipla dalle quali saranno estratte le domande dell’esame finale. Per la predisposizione della pubblicazione e per l’effettuazione dell’esame finale l’Amministrazione si è avvalsa della collaborazione del FormezPa.

Data l’emergenza Covid-19, la formazione in questione sarà effettuata a distanza e, a tal fine, l’Amministrazione regionale pubblicherà nel link del sito istituzionale quattro manuali contenenti quesiti a risposta multipla (450 per i dipendenti delle categorie A e B e 900 per i dipendenti delle categorie C e D), con difficoltà variabile a seconda della categoria, vertenti sui seguenti argomenti: appalti pubblici, procedimento amministrativo, semplificazione, trasparenza, prevenzione della corruzione, privacy e tutela dati personali, contabilità pubblica con particolare richiamo al d.lgs. 118/2001, informatica, ordinamento della Regione Siciliana con riferimento anche all’assetto organizzativo della PA.

I manuali saranno pubblicati nel link https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoRegionaleAutonomieLocaliFunzionePubblica/PIR_PersonaleAffariGenerali/PIR_Struttura/PIR_AAAOrganizzazione/PIR_AreaAffarigeneralibis/PIR_ProgressioneEconomicaOrizzontale
del sito istituzionale a partire dal 18 marzo c.a. e per un periodo non inferiore a 30 giorni di modo che i candidati abbiano a disposizione un congruo periodo per apprenderne i contenuti.
Successivamente, nelle date che saranno comunicate unitamente alle informazioni di dettaglio, avrà luogo l’esame finale, che si terrà con modalità on-line. Dai manuali verranno estratte automaticamente 30 domande tra le quali il candidato dovrà scegliere la risposta esatta. Per sostenere l’esame, il dipendente dovrà essere collegato ad apposita piattaforma tramite personal computer dotato di webcam indispensabile per la sua identificazione che avverrà attraverso l’esibizione di idoneo documento d’identità.

Saranno fornite, prima della prova, apposite ed esaurienti istruzioni per l’accesso alla piattaforma e sulle modalità di collegamento nonché per l’effettuazione degli esami.

Qualora il candidato non sia in possesso della strumentazione informatica necessaria, dovrà tempestivamente comunicarlo al proprio ufficio che, nel rispetto delle regole di distanziamento dettate dall’emergenza Covid-19, predisporrà distinte postazioni per lo svolgimento dell’esame secondo le indicazioni già fornite da questo Dipartimento.
In ossequio alle pari opportunità, per consentire al personale ipovedente e non vedente di seguire il percorso formativo propedeutico all’esame finale utile per la procedura di attribuzione della PEO, con il supporto dell’Unione Italiana Ciechi verrà organizzata una sessione successiva consistente in due lezioni on-line sugli argomenti sopra indicati, a cui farà seguito l’esame finale. Tale personale, al pari del restante, prima dell’esame avrà a disposizione per almeno trenta giorni le registrazioni delle due lezioni. Seguiranno specifiche indicazioni sulle date e sulle modalità di accesso a tali percorsi.
La presente è inviata ai Dipartimenti affinché la divulghino al personale interessato, al quale comunque perverrà tramite il sistema d’inoltro dei cedolini.

Informativa PEO

Martedì scorso (16 febbraio), al termine della riunione sindacale per l’approvazione delle ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Dipartimento della Funzione Pubblica e degli uffici giudiziari, l’amministrazione ha fornito l’informativa sulle procedure per l’attribuzione della progressione economica orizzontale ai sensi dell’accordo del 27 dicembre 2019.

La procedura prevede la realizzazione di una piattaforma per la raccolta dei dati, non sempre in possesso dell’Amministrazione, individuati dall’Accordo per l’attribuzione dei punteggi che concorrono a formare la graduatoria finale e un percorso formativo.

Percorso formativo

Con riferimento al percorso formativo l’accordo prevede che lo stesso si concretizza nella predisposizione da parte dell’Amministrazione di una pubblicazione, articolata in quattro sezioni, contenenti gli argomenti nelle materie oggetto di formazione con una serie di quesiti a risposta multipla.

Saranno a breve consegnati i manuali richiesti su materie che devono costituire il bagaglio culturale di tutti i dipendenti pubblici (diritto amministrativo, con riferimento a appalti pubblici, procedimento amministrativo, semplificazione, trasparenza, prevenzione della corruzione, privacy e tutela dati personali; contabilità pubblica con particolare focus sul d.lgs. 118/2001; informatica; ordinamento della Regione Siciliana, con particolare focus sull’assetto organizzativo della PA).

I manuali sono calibrati per differenti livelli di difficoltà in relazione alle categorie ed articolati in circa 500 test per le categorie A e B e 1000 test per le categorie C e D.

Previa comunicazione a tutti i dipendenti aventi titolo alla partecipazione alla PEO, i manuali saranno resi disponibili su apposita pagina del Dipartimento per un mese. Saranno avviate successivamente le prove….

leggi tutto cliccando sul link che segue:

…..sempre a proposito di PEO

Le procedure finalizzate all’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale (PEO) sembrano essere ormai avviate.

La PEO – ricordo – è il passaggio da una posizione economica retributiva a quella immediatamente superiore che, in base a quanto previsto dal D.lgs 150/09 (c.d. decreto “brunetta”), avviene al termine di procedure selettive.

Come vi ho già anticipato IN QUESTO ARTICOLO, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha investito il FormezPA di occuparsi del percorso formativo obbligatorio propedeutico all’esame finale con la progettazione e predisposizione di manuali formativi contenenti quiz a risposta multipla.

A causa della pandemia in atto ma anche per velocizzare l’iter, le procedure dovrebbero svolgersi su una piattaforma online che servirà anche per la presentazione delle istanze.

A breve tutte le misure previste dall’iter dovrebbero essere illustrate alle OO.SS..

Consiglio, comunque, a tutti di cominciare a munirsi di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che dovrebbero essere necessarie per l’accesso alla piattaforma oltre che di PC munito di webcam.

L’amministrazione sta, comunque, organizzando apposite aule multimediali per i candidati che potrebbero non avere la strumentazione necessaria per effettuare le prove in questione.

PEO (progressione economica orizzontale). Qualcosa si muove

Il Dipartimento della Funzione Pubblica sta avviando le procedure finalizzate all’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale di cui all’art. 22 del CCRL 2016-2018 del personale del comparto non dirigenziale. A tal fine ha investito il FormezPA di occuparsi, nell’ambito della “Linea 2.2.1 del Progetto Nuovi Percorsi”,del percorso formativo obbligatorio propedeutico all’esame finale di cui all’art. 3 dell’accordo con le OO.SS. siglato a dicembre del 2019 con la progettazione e predisposizione di manuali formativi contenenti quiz a risposta multipla.

Al fine di consentire a tutto il personale regionale del comparto non dirigenziale di partecipare alle prove selettive per l’attribuzione della PEO, la Funzione Pubblica ha chiesto a tutti i consegnatari di individuare e comunicare entro il termine di 7 gg. la disponibilità di un’aula multimediale attrezzata con circa 10 postazioni connesse a internet e munite di webcam per i candidati che potrebbero non avere la strumentazione necessaria per effettuare le prove in questione.


Articoli correlati

Progressioni orizzontali possibili se si rispettano alcune regole – La normativa di riferimento

Progressioni orizzontali, non conta solo l’anzianità. La Cassazione avalla le tesi dell’Aran e della Corte dei Conti

Progressione Economica Pubblico Impiego e valutazione esperienza professionale

Progressione Economica Pubblico Impiego e valutazione esperienza professionale: il parere della Corte di Cassazione.


La decisione sulla questione in esame è stata emessa con la Sentenza n.13622/2020.

In sintesi la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso presentato da un pubblico dipendente che chiedeva che voleva riconosciuta e ricongiunta l’anzianità di servizio maturata al di fuori dell’amministrazione che aveva bandito la selezione per le progressioni economiche.

Progressione Economica Pubblico Impiego e valutazione esperienza professionale

Già la Corte territoriale aveva ritenuto che nel comparto Stato, il parametro dell’anzianità – intesa come esperienza professionale acquisita – risulta meramente secondario. Prevale infatti la valutazione dei risultati professionali acquisiti e delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale.

La Cassazione conferma il corretto rilievo attribuito dalla Corte d’Appello alla regolamentazione del Comparto Stato. Questo in ragione della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, che si rinviene nel contratto collettivo del Comparto stesso, e del bando di selezione.

La disciplina delle procedure selettive interne, finalizzate alla mera progressione economica o professionale all’interno della medesima area o fascia, risulta strettamente correlata a quella degli inquadramenti del personale pubblico “privatizzato”, delegificata ed affidata alla contrattazione collettiva chiamata a disciplinare i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti “privatizzati” la quale, per quanto concerne le progressioni all’interno della stessa area, può derogare alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 497 del 1994, nel rispetto del principio dì selettività (art. 52, co. 1 bis del d.lgs. n. 165 del 2001).