PEO (Progressione Economica Orizzontale). Vediamo cosa dice la normativa di riferimento e l’accordo sottoscritto dalle OO.SS. Facciamo un po’ di chiarezza
La progressione economica orizzontale è un istituto giuridico inserito in quasi tutti i contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego che deve comunque rispettare la normativa di riferimento.
La progressione economica orizzontale è, in sostanza, l’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative.
La riforma della pubblica amministrazione fortemente voluta nel 2009 dal Ministro della funzione pubblica e dell’Innovazione Brunetta ha toccato da vicino anche le cosiddette “progressioni orizzontali”. La finalità dell’intervento legislativo è stata quella di evitare l’attribuzione di miglioramenti di stipendio omnibus sganciati dal merito, come avvenuto in passato.
Ecco cosa prevede l’art. 23 del D.lgs. 150/09 (cd, decreto Brunetta).
“1. le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
Le conseguenze della nuova normativa sono tre.
La prima: le progressioni orizzontali sono attribuite secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati. I quali sono però vincolati al rispetto dei principi di selettività.
La seconda: le progressioni orizzontali sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti.
La terza: le progressioni orizzontali sono attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
L’Art. 23 del D.Lgs 150/2009 “Progressioni economiche” stabilisce testualmente che:
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
L’accordo sulla PEO sottoscritto il 27 dicembre 2019 dalle OO.SS. avrebbe potuto “legittimamente” discostarsi da quanto stabilito dalla legge senza andare incontro ai rilievi e le conseguenti bocciature da parte degli organi di controllo? Assolutamente no.
L’accordo sottoscritto, che vi invito a leggere attentamente (ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 8 DEL CCRL 2016-2018), non prevede la predisposizione di quattro manuali contenenti quesiti a risposta multipla (450 per i dipendenti delle categorie A e B e 900 per i dipendenti delle categorie C e D), da cui verranno estratte 30 domande tra le quali il candidato dovrà scegliere la risposta esatta.
Il comma 3 del sopra citato accordo PEO prevede come criteri selettivi:
- esperienza professionale maturata;
- titoli di studio, culturali e professionali;
- percorso formativo propedeutico all’esame finale;
- risultanze della valutazione della performance individuale nel triennio precedente al presente accordo.come criteri selettivi.
Relativamente al punto 3) percorso formativo propedeutico all’esame finale era intendimento del Cobas/Codir effettuare un corso di formamazione anche online (tipo webinar) con una durata minima di frequenza con verifica finale di apprendimento al termine del corso di formazione attraverso la risposta ad una serie di quesiti a risposta multipla.
Purtroppo l’amministrazione nell’attuare l’accordo ha deciso unilateralmente di introdurre complicate e farraginose procedure di selezione non previste dall’accordo PEO investendo il FormezPA di occuparsi del percorso senza avere coivolto nel processo le organizzazioni sindacali.