Quota 100 e pagamento TFS Dipendenti Pubblici: le regole

Il decreto sulla quota 100 prevede uno slittamento dei termini di pagamento di TFS e TFR? Scopriamone di più.


Quota 100 e pagamento TFS Dipendenti Pubblici. I lavoratori del pubblico impiego che hanno o che faranno domanda di pensione con quota 100 dovranno mettere in conto uno slittamento dei termini di pagamento delle indennità di buonuscita.

L’articolo 23, co. 1 del DL 4/2019 prevede infatti che i termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici che conseguono la pensione con 62 anni e 38 di contributi dal 1° agosto 2019 decorreranno dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Quota 100 e TFS Dipendenti Pubblici: i termini di pagamento

In attesa delle relative istruzioni Inps la disposizione da ultimo richiamata prevede, di fatto, che il pagamento venga scadenzato al raggiungimento del primo dei seguenti requisiti:

a) 12 mesi + 90 GG dalla maturazione dei 67 anni di età;

b) 24 mesi + 90 GG dalla data di maturazione (teorica) dei requisiti contributivi per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne; 42 anni e 10 mesi per gli uomini), cioè la massima anzianità contributiva.

In questa seconda ipotesi però il termine dovrebbe poter beneficiare dell’abbattimento a 12 mesi + 90 GG. Ove il lavoratore abbia maturato i 65 anni, il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, prima del raggiungimento della massima anzianità contributiva.

Occorre precisare che l’anzianità, andando in pensione, resterà ferma e quindi il raggiungimento del requisito per la pensione anticipata è solo teorico cioè va inteso nel senso che “sarebbe maturato se fosse rimasto in servizio”.

Queste regole significano che un dipendente che va in pensione alla prima finestra utile con 62 anni e 6 mesi di età e 38 anni e 6 mesi di contributi (i 6 mesi sono determinati dalla finestra mobile) riceverà

  • la prima tranche della buonuscita con un ritardo di circa cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • la seconda tranche dopo 12 mesi dalla prima
  • e la terza rata, ove applicabile, dopo altri 12 mesi dalla seconda.

Termini più brevi solo per coloro che cessano il servizio con anzianità contributive o età anagrafiche superiori (in tal caso la data di maturazione teorica del diritto a pensione con i termini fornero avverrebbe prima).

La rateazione

Come accennato resta fermo il meccanismo di rateazione del pagamento di TFSTFR previsto dal 1° gennaio 2014 a seguito della legge 147/2013.

Nello specifico anche chi accede alla quota 100 vedrà corrispondersi il TFS/TFR:

a) in un unico importo annuale, qualora l’ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

b) in due importi annuali, qualora l’ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo pagato dopo 12 mesi dalla prima tranche, sarà pari all’ammontare residuo;

c) in tre importi annuali, qualora l’ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro.

In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo, dopo 12 mesi dal secondo pagamento, sarà pari all’ammontare residuo.

I benefici

Il DL 4/2019 prova a mettere una pezza a questo meccanismo particolarmente penalizzante. Tramite un prestito sino a 45mila euro erogato dal settore bancario (allo stato attuale ancora non possibile). E con una detassazione del TFS (resterebbe escluso il TFR) commisurata all’entità della dilatazione temporale nel pagamento della buonuscita.

Il prestito sul TFS/TFR, tuttavia, per come è stata scritta la norma non potrà essere attivato da tutti i dipendenti del pubblico ma solo da quei lavoratori che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall’articolo 24 del DL 201/2011 (cioè 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con la quota 100 (62 anni e 38 di contributi) ancorchè – a seguito di un correttivo introdotto durante l’esame in Parlamento del Dl 4/2019 – siano andati in pensione con i predetti requisiti prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019.

Resterebbero, dunque, esclusi dall’anticipo tutta la schiera di lavoratori che a vario titolo mantengono requisiti pensionistici diversi da quelli individuati dal DL 201/2011 (ad esempio le lavoratrici optanti, il comparto difesa e sicurezza, i soggetti che hanno fatto salvi i requisiti ante-fornero in virtu’ delle salvaguardie pensionistiche). Si tratta di una limitazione di cui occorre tener conto.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

10 Risposte a “Quota 100 e pagamento TFS Dipendenti Pubblici: le regole”

  1. Su questo hai perfettamente ragione. Concordo pienamente, specialmente noi regionali che rispondiamo solo alle assemblee retribuite.

  2. @Paolo Sanzone
    Dopo la pronuncia della Corte costituzionale l’unica cosa da fare sarebbe imitare i francesi ma gli italiani hanno abbondantemente dimostrato che non hanno palle.

  3. Piu’ che dimissioni volontarie ” costrinzione ” o ti manci sta minestra o ti iecchi ra finiestra . quale era l’alternativa? diventare impiegati dello stato dopo 38 anni di servizio e di diritti acquisiti?
    Comunque considerato che i requisiti da raggiungere sono stati considerati come se il personale andato in pensione fosse ancora in servizio, il teorema non regge.
    Comunque il motto di un sindacato dovrebbe essere la non rassegnazione.
    Tu stesso fai la citazione ” chi lotta puo’ perdere chi non lotta ha gia’ perso.

  4. @Paolo Sanzone
    Ognuno è libero di fare ciò che vuole.
    ad ogni modo, “Resta impregiudicato il termine di 12 mesi per chi ha raggiunto il limite di eta’ o di servizio”….si riferisce al motivo della cessazione, non a quando si raggiunge in ogni caso il limite di età.
    Se i motivi della cessazione sono “i raggiunti limiti di età o di servizio” i termini di liquidazione sono 12+90.
    Nel caso di coloro che invece sono andati in pensione con la L.r. 9/15 i “motivi della cessazione” sono le dimissioni volontarie.

  5. “Resta impregiudicato il termine di 12 mesi per chi ha raggiunto il limite di eta’ o di servizio. ”
    E’ quello che recita la circolare ultima dell’inps. 12 mesi e 90 giorni.
    quindi se uno è andato in pensione nel 2015 il limite era di 66 anni e tre mesi , termine che molti di noi hanno raggiunto da tempo , quindi chiedo che il sindacato in difesa dei nostri diritti batti un colpo. altrimenti delle sei euro versati ne facciamo beneficenza, almeno serviranno ad un nobile scopo.

  6. Sindacato Cobas codir ” batti un colpo”. mi accorgo sempre piu’ che i pensinati iscritti e non, non hanno alcuna rappresentanza ,nonche’ manifesto interesse da parte dei sindacati tutti.
    Egr. Dott. Mineo , non se la prenda come un accusa alla sua persona, almeno esiste il suo blog dove un puo’ sfogarsi, ma sino ad oggi non ho visto nessuna mossa, richiesta, volantino, comunicato che difenda o inciti i colleghi a fare una riunione , sciopero, convocazione e quant’altro per discutere e promuovere azioni, contro questa assurdita’ che il t.f.r debba essere erogato dopo sei anni e piu’.
    siamo andati in pensione a 63/65 anni siamo alla soglia dei 70 e non vediamo una lira, dico lira perche’ l’euro mi fa schifo.

  7. Da anni combatto quella norma iniqua della legge 12/2015, afferente il t.f.r.
    Sono passati quattro anni dai primi pensionamenti di cui alla legge 9/2015, nulla si è mosso, perche’ il governo sordo alle legittime richieste degli ex dipendenti, rei di essere incappati nella legge Fornero.
    Si era riusciti a far emanare e pubblicare , un art. della legge n.8/2018 ,che riportava l’erogazione del T.F.R alle norme statali, ma grazie a 40 deputati presi dal caldo di agosto detto articolo è stato abrogato.
    Oggi ci ritroviamo nelle stesse condizioni. L’INPS riporta quali sono i tempi di erogazione del T.F.R. per quota 100. prepensionamento equiparabile al prepensionamento dei regionali con la legge n.9/2015.
    Cosa fara’ il fondo Pensioni?
    Certo capisco che e’ troppo impegnato a prendere i nostri soldi ed riacquistare gli immobili a suo tempo venduti, credendo di risollevare il bilancio regionale dll’epoca.
    Spero che questo quesito lo faccia proprio il sindacato per porlo al fondo pensioni.

  8. Chi è andato in pensione nel 2015 il requisito di vecchiaia era di 66 anni e 3 mesi.
    quindi secondo le direttive INPS. il T.F.R dovrebbe essere corrisposto dopo 12 mesi + 90 gg. mentre ad oggi la regione calcola due anni dal raggiungimento di taler requisito.
    Nella considerazione che siamo equiparati ai dipendenti dello stato questa norma non ha bisogno di essere recepita. Confido in un attento esame , nonche’ immediato intervento dei sindacati.

  9. Gent.mo dottor mineo per noi pensionati regionali l’aspettativa di vita è stata pure bloccata?……..valgono i due anni e dieci mesi o i tre e due mesi?…

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