Simulazione calcolo pensione e ipotesi rigetto istanza prepensionamento con clausola di salvaguardia

Cercherò di rispondere complessivamente ad alcuni dei quesiti più ricorrenti.

Relativamente alle simulazioni di calcolo dell’importo della pensione, le richieste sono state quasi tutte evase. L’invio della mail a quanti hanno compilato l’apposita pagina di simulazione del calcolo sul sito www.codir.it,  è in fase di completamento.

Restano solamente poche istanze “contratto 1” di qualche ritardatario, e le simulazioni di calcolo per i “contratto 2” che richiedono una procedura molto più complicata e una serie di dati (situazione contributiva) che sono stati o che saranno richiesti ai diretti interessati.

Ci sono, poi, una quindicina di richieste inevase di quanti hanno inviato dati incongruenti. In settimana riceveranno una mail con l’invito a correggere i dati inviati.

Relativamente all’eventualità che i Servizi Gestione Giuridica ed Economica possano non accettare o rigettare l’stanza con la clausala di salvaguardia predisposta dai legali del Cobas/Codir, gli uffici del protocollo non possono esprimere alcuna valutazione in merito alle istanze indirizzate ai servizi, ma hanno l’obbligo di accettarle e registrarle (art. 53 del DPR 445/2000).

Un eventuale rigetto motivato dell’istanza spetta al competente Servizio Gestione Giuridica ed Economica della Funzione Pubblica. Ci sfugge però quale potrebbe essere la motivavazione del rigetto dal momento che il modello dell’istanza non è stato approvato né inserito all’interno della stessa legge 9/15 ma si tratta di un modello esemplificativo inserito all’interno di una circolare esplicativa. Le circolari non sono atti normativi (né tanto meno sono a essi assimilabili) e, pertanto, sono prive del potere di innovare l’ordinamento giuridico (puoi leggere qui, a proposito delle circolari, cosa scrive il giudice).

In ogni caso ti invito a rileggere come viene considerata l’istanza di prepensionameto dai servizi gestione giuridica della funzione pubblica. Chiedi loro conferma di ciò.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

3 Risposte a “Simulazione calcolo pensione e ipotesi rigetto istanza prepensionamento con clausola di salvaguardia”

  1. Nel caso in cui un dipendente presenti due istanze, una con la postilla di salvaguardia e
    l’altra così come predisposta nella circolare può diventare motivo di annullamento?
    Cordiali saluti

  2. Io ho dubbi sull’efficacia della clausola di salvaguardia proposta per le istanze-dimissioni inoltrate prima del 14 luglio c.a. perchè, come ha già fatto osservare qualcuno prima di me, dopo l’ennesima sentenza-ammazza Statuto della Consulta che ha abolito il controllo preventivo degli atti del Parlamento siciliano da parte del Commissario dello Stato, eliminando lo stesso Commisario, le norme statutarie siciliane che recitano:
    “(ARTICOLO 28) : Le leggi dell’Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall’approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l’Alta Corte.
    (ARTICOLO 29): 1. L’Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. 2. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell’impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell’Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.”,
    nelle parti che riguardano la “sospensiva” delle leggi regionali impugnate dal Commissario non valgono più. Per questo motivo la legge di stabilità regionale n.9/15 è stata promulgata e subito pubblicata, entrando immediatamente in vigore con tutta la sua efficacia. E se una nuova legge dovesse subentrare, rimarrebbe salva l’efficacia della legge 9/15 dalla sua pubblicazione sino all’entrata in vigore della nuova legge. E ciò, a mio avviso, può valere anche per le impugnative del governo nazionale e successive sentenze della Consulta.
    ……………………………………………….
    Riguardo, poi, alle istanze-dimissioni dopo il 14 luglio c.a. (nel caso di proroga del termine della domanda) rimane come un macigno il problema della loro revocabilità, poichè, anche in caso di esito positivo per la legge 9/15, un successivo provvedimento normativo potrebbe cambiare i termini della questione, mettendo a rependaglio la certezza delle date di prepensionamento, col pericolo di rimanere fottuti (esodati).

    Caro Benedetto, vorrei il tuo parere.

  3. Appunto, al di là dell’impugnatìva che ormai appare improbabile, la contrapposizione fra istanza e dimissioni potrebbe generare contenzioso o no ?
    E’ con quali conseguenze ?

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