Provincia di Trapani, la Corte dei conti boccia l’assunzione di 124 precari

Si tratta, nel dettaglio, di 39 assistenti igienico-sanitari, 52 operai, un assistente di cantiere, 14 uscieri e 18 collaboratori amministrativi.

di GIACOMO DI GIROLAMO

TRAPANI. «Bocciato», dalla Corte dei Conti, il percorso di stabilizzazione che la Provincia di Trapani, con una «operazione» (è questo il termine che usa l’organo di controllo, ndr) avviata con una deliberazione commissariale del 16 ottobre del 2012 e conclusa il successivo 31 dicembre, aveva effettuato a favore di 124 lavoratori precari. La sezione di controllo della Corte dei conti, rilevando «profili di grave criticità» in riferimento alla spesa per il personale dell’Ente relativa allo scorso anno che, «anche sulla base delle risultanze documentali in atti – scrive – risulta difficilmente ricostruibile», ha disposto le «necessarie misure correttive».

Anche la Corte dei Conti contro la politica di austerity

Il presidente Luigi Giampaolino presenta il rapporto 2013 sul coordinamento della Finanza pubblica e dice: “Le politiche di austerity sono state concausa rilevante dell’avvitamento verso la recessione. Dall’Europa servono stimoli alla crescita, non deroghe a spendere”.

Relazione della Corte dei Conti. Corruzione politica dilagante

Consulenze illegittime, corruzione sistematica, troppi debiti fuori bilancio e la necessità di un ritorno della politica all’etica: l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti siciliana è l’occasione per un’analisi impietosa sullo stato della Pubblica amministrazione isolana. E nelle loro relazioni, il presidente Pagliaro e il procuratore Carlino puntano il dito contro “gravi episodi di cattiva amministrazione, sintomatici di un preoccupante calo di tensione morale nella politica e nella gestione della cosa pubblica”.

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Corte dei Conti. 118 “Assunzioni clientelari e immotivate”.

Se la Corte dei Conti avesse intrapreso molto prima l’indirizzo di entrare nel merito delle scelte politiche, probabilmente, i nostri politici avrebbero utilizzato con maggiore oculatezza il denaro pubblico.

La sentenza della Corte dei Conti che condanna diciassette politici siciliani al pagamento di oltre 12 milioni di euro per danno erariale causato dalle assunzioni al 118 nel biennio 2006/2008 è immediatamente esecutiva.

I politici, cioè, devono pagare. A meno che non decidano, e alcuni annunciano già di volerlo fare, di presentare ricorso in Cassazione e chiedano alla stessa Corte dei conti di sospendere l’esecutività della sentenza.

il ricorso alla Suprema corte non potrà, però, riguardare il merito del processo, ma la giurisdizione. Come dire, il fatto è quello accertato dalla Procura regionale della Corte dei Conti. La Corte di Cassazione potrebbe essere sollecitata ad esprimersi sulla competenza dei giudici contabili. In pratica, dovrebbe rispondere al quesito: era la Corte dei conti a dovere processare i politici oppure spettava a un giudice civile?

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Il contratto a termine nel Pubblico Impiego. In caso di violazione “cappiddazzu paga pi tutti”

La recente sentenza del giudice del lavoro di Trapani, che ha riconosciuto un indennizzo di 150.385 euro a un docente precario di educazione fisica condannando il Miur al pagamento della somma “per lucro cessante e danno emergente per mancata stabilizzazione”, costituisce un precedente dai risvolti economici imprevedibili, soprattutto in Sicilia.

L’art. 36, comma 5 del D.lgs 165/01 impedisce, infatti, la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato in quanto nella Pa si entra per concorso, come stabilisce l’art. 97 della Costituzione, ma impone il risarcimento del danno sorto «dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».

Di tale danno potrebbe essere chiamato a rispondere il dirigente nei confronti dell’amministrazione qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Tranquilli!

L’Ars ha sempre provveduto a dare la copertura legislativa alla proroga dei contratti, quindi “cappiddazzu paga pi tutti”.

D.lgs 165/01. Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro flessibile.

1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decretolegge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l’esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell’ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del dirigente ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.