Cassazione: i furbetti del cartellino sono truffatori
“La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili. L’omessa timbratura del cartellino, in occasione di allontanamenti intermedi del dipendente, impedisce pertanto a sua volta il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità dell’attività lavorativa prestata, tanto in vista di un recupero (ove previsto) del periodo di assenza, quanto in vista di una detrazione correlativa dal compenso mensile, così che, sotto tali profili, costituisce condotta idonea a trarre in inganno ed a far conseguire ingiusti profitti“.
E’ questo il principio ribadito dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione che, nella sentenza pubblicata il 9 novembre 2016 (Pres. Fumu – udienza 10.6.2016).
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