Legge 104. Dopo il vademecum dell’Aran nazionale, il Cobas/Codir chiede all’Aran Sicilia di esprimersi sui permessi legge 104 giornalieri

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Recentemente l’Aran nazionale ha diffuso un vademecum per chiarire ogni dubbio in fatto di permessi retribuiti nella Pubblica amministrazione, compresi quelli previsti dalla legge 104 del 1992 sulla tutela dei disabili e di chi li assiste.

Proprio relativamente ai permessi ex legge 104, l’Aran ha ribadito che se il dipendente sceglie di utilizzare il permesso a giorni allora si fa riferimento all’intera giornata lavorativa a prescindere dalla sua articolazione oraria, quindi «nel caso di giornata “lunga”, l’assenza corrisponde sempre ad un giorno e pertanto, per il restante periodo mensile il dipendente potrà fruire degli ulteriori due giorni di permesso».

A seguito di questo orientamento dell’Aran nazionale il Cobas/Codir ha chiesto all’Aran Sicilia di prendere posizione in merito.

Legge 104. RAL939_Orientamenti Applicativi

QUESITO: E’ legittima la concessione dei tre giorni di permesso ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ed ex art. 19, comma 3, del CCNL, nei giorni in cui viene effettuata la prestazione lunga, nell’ambito del nuovo orario articolato su cinque giorni?

RISPOSTA: In proposito osserviamo che in assoluto né la legge n.104/92 e successive modifiche né lo stesso contratto collettivo pongono condizioni alla fruibilità di tali permessi, trattandosi di una disciplina speciale di particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia,in considerazione delle finalità sociali perseguite. Eventuali condizioni, connesse anche a valutazioni discrezionali del datore di lavoro, potrebbero infatti vanificare la tutela che il legislatore ha inteso apprestare. Infatti, lo stesso art.19 del CCNL non ha inciso sostanzialmente sulla disciplina prevista dalla L.n.104/1992, ma si è limitato ad introdurre, rispetto alle previsioni legislative, l’ulteriore agevolazione della frazionabilità ad ore dei permessi, proprio per consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato.

Pertanto, sotto il profilo delle modalità di utilizzo, il dipendente non incontra alcun limite prestabilito, fruendo dei permessi anche nei giorni in cui viene effettuata la prestazione lunga di 9 ore nell’ipotesi di orario articolato su 5 giorni.

Sembra utile, peraltro, fornire una lettura di corretta applicazione delle clausole contrattuali nel caso in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi orari che di quelli giornalieri: in tale circostanza si può affermare che per ogni periodo di 6 ore di permesso si debba computare la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e che quindi coerentemente solo un residuo di ore non inferiore a sei può comportare la fruizione di un intero giorno di permesso (che potrà essere fruito, però, anche in una giornata di 9 ore destinata al rientro pomeridiano).

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