“Opzione donna” – Art. 16 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo, n. 26. Comunicazioni

Con l’articolo 16 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo, n. 26 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – parte prima – n. 23 di lunedì 28 marzo 2019) anche le dipendenti della Regione Siciliana hanno la possibilità di presentare istanza per il diritto alla pensione anticipata “opzione donna”.

Si allega un modello fac simile da utilizzare da parte delle dipendenti interessate al pensionamento di cui sopra, ricordando che i requisiti minimi necessari sono di 58 anni anagrafici e 35 anni di contribuzione, entrambi in possesso al 31/12/18.

Dl Crescita, assunzioni più facili in Comuni e Regioni: si supera il vincolo del turnover

Assunzioni più facili negli enti locali. Già dal 2019 nelle Regioni e nei Comuni il numero delle nuove entrate non sarà più vincolato a quello delle uscite, dei pensionamenti, ma risponderà solo a un “valore soglia” che verrà individuato attraverso un decreto ad hoc. È la novità prevista dal decreto crescita, che pone – come richiesto da lungo tempo – le basi per il superamento della regola del turnover, con l’obiettivo di liberare e potenziare la capacità assunzione delle amministrazioni sul territorio, rapportandola alla sostenibilità finanziaria.

Enti Locali – Mobilità bloccata per 5 anni

ItaliaOggi del 5 aprile 2019

I dipendenti neoassunti non possono cambiare sede. Lo prevede la legge di conversione del decretane su Reddito di cittadinanza e Quota 100.

La legge 26/2019, di conversione del di 4/2019 (su reddito di cittadinanza e quota 100) introduce una novità rilevante per la gestione del personale alle dipendenze di regioni ed enti locali. L’articolo 14-bis della legge 26/2019, infatti, inserisce nel corpo dell’articolo 3 del di 90/2014, convertito in legge 114/2014, un nuovo comma 5-septies, ai sensi del quale «i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

La rideterminazione della dotazione organica può legittimare la mancata assunzione dei vincitori del concorso

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

La rideterminazione della dotazione organica può legittimare la mancata assunzione dei vincitori del concorso

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

I dipendenti vincitori di un concorso pubblico hanno un diritto soggettivo all’assunzione presso l’ente che ha indetto la selezione, soggetto alla giurisdizione del giudice del lavoro. La rideterminazione della dotazione organica, quale atto di macro organizzazione che abbia, invece, comportato la espunzione dei posti messi a concorso, la tutela del vincitore degrada ad interesse legittimo sindacabile dal giudice amministrativo. In quest’ultimo caso, spetterà al giudice amministrativo verificare se l’atto di macro organizzazione sia da considerarsi legittimo e come tale, il sacrificio richiesto ai vincitori del concorso possa essere o meno considerato recessivo rispetto al pubblico interesse dell’ente a non procedere alla loro nomina. Il Tribunale Amministrativo del Lazio (sentenza n. 4191 del 29 marzo 2019) ha dato ragione all’ente locale nella decisione di non procedere più alla nomina dei vincitori del concorso a suo tempo indetto.

La complessa vicenda

Nel 2016 l’ente locale ha deciso di pubblicare diversi bandi d concorso per l’assunzione di istruttori direttivi affidandone la selezione alla Commissione RIPAM (Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni), i cui esiti determinavano la nomina dei vincitori e degli idonei. A seguito del D.M. 24 luglio 2014, che determina i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica validi per gli enti, in condizioni di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 e ss. e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis, comma 8, lett. g del TUEL, il Comune rideterminava la propria dotazione organica riducendo la propria dotazione organica al fine del rispetto dei parametri ministeriali, con soppressione dei posti che erano stati messi a concorso. La copertura, inoltre, di alcuni posti messi a concorso veniva coperta con procedure di mobilità volontaria, mentre per altri posti a tempo determinato utilizzavano un protocollo di intesa con la Provincia per le necessità di personale transitorio dovuto ad eventi sismici e finanziato con risorse regionali, mediante attingi mento della graduatoria Provinciale e non Comunale.

I ricorrenti censurano la rideterminazione della dotazione organica che non avrebbe potuto incidere sulle posizioni ormai consolidate di vincitori di concorso, ricorso che invece era avvenuto mediante attivazione delle procedure di mobilità e di assunzione a tempo determinato per i medesimi profili professionali che avrebbero dovuto dare priorità al vincitori dei concorsi ormai espletati anche questi censurati dai ricorrenti.

L’indicazione dei giudici amministrativi

In merito alla prima censura di aver attivato il protocollo di intesa con la Provincia attingendo alla graduatoria di quest’ultima, il ricorso non merita accoglimento. Trattasi, infatti, di assunzione di personale tecnico a tempo determinato collegato all’emergenza sisma con risorse a carico della Regione e della Protezione Civile, che non incide in alcun modo sul programma triennale di assunzioni dell’ente locale ed è estranea ai posti messi a concorso e rivendicati dai ricorrenti, attinenti ad assunzioni a titolo di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la gestione di funzioni strutturali dell’Ente e non per arginare situazioni emergenziali.

Anche il ricorso a procedure di mobilità volontaria, sono da considerare per il Collegio amministrativo immuni dai dedotti vizi di illegittimità, irragionevolezza e sviamento. Infatti, il ricorso alla mobilità volontaria risponde ad esigenze di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa che utilizza personale con esperienza acquista nell’esercizio dei compiti propri del posto da ricoprire, il quale ha già svolto la specifica funzione per un rilevante lasso di tempo continuativo, trattandosi di un lavoratore già stabilmente inserito nell’organizzazione della Pubblica amministrazione, da preferire rispetto ad una assunzione da farfe ex novo. Secondo la giurisprudenza amministrativa, ormai consolidata, l’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o in ipotesi, addirittura esclude ) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità. Infatti, la mobilità consente varie finalità quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni (tra le tante Cons. di Stato , Sez. III, 19 giugno 2018, n. 3750).

Secondo il Collegio amministrativo, inoltre, il provvedimento attuato dall’ente locale più che costituire vero e proprio esercizio del potere di autotutela nei confronti del concorso, a cui i ricorrenti hanno partecipato, rappresenta la verifica, espressamente prevista nel bando di concorso, che condizionava l’assunzione alla “presenza di tutte le condizioni normative e contabili”. Tale verifica è stata effettuata dall’ente locale, con l’obbligo di rideterminare la propria dotazione organica che non era pari a 378 dipendenti previsti al momento dell’assunzione ma di 324 unità. L’atto dell’ente, nella soppressione delle posizione eccedenti, le quali hanno inciso proprio sui posti messi a concorso, ha permesso di ricondurre sia la spesa complessiva della dotazione organica a quella congrua per un ente in riequilibrio finanziario, sia la coerenza con i limiti imposti dal decreto ministeriale rispetto all’indice demografico del comune che si riferiva alla consistenza della popolazione residente al biennio precedente. Anzi, la Commissione di stabilità finanziaria degli enti locali, cui spetta la verifica della coerenza della dotazione organica e della spesa del personale, aveva evidenziato che la consistenza ridotta a 324 unità da parte dell’ente locale dovesse essere ulteriormente contenuta per arrivare ad un massimo di 315 unità. In altri termini, la riduzione si imponeva dunque come doverosa per l’Ente Comunale, con conseguente assoluta impossibilità di utilizzazione della graduatoria.

Infine, la graduatoria restando in ogni caso efficace non impedirebbe né ostacolerebbe le successive utilizzazioni della stessa da parte di altre amministrazioni per tutta la durata della stessa.

Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 29 marzo 2019, n. 4191

Riscatto «low cost» della laurea: ecco chi resta (ingiustamente) escluso

Il decreto legge che introduce il meccanismo del riscatto low cost della laurea, da poco convertito in legge, stabilisce che possono essere riscattati a condizioni più vantaggiose del normale gli anni universitari frequentati dopo il 1996. Non si tratta di una data scelta a caso. Nel 1996 entra in vigore la riforma del sistema contributivo, che dà diritto a una pensione meno ricca di quella calcolata con il sistema precedente, quello retributivo. L’obiettivo è quindi agevolare chi in futuro avrà una pensione più bassa. Comprensibile. Ma c’è una categoria di persone che resta tagliata fuori.

Pensioni, ecco il testo definitivo del Decreto su quota 100 pubblicato in Gazzetta ufficiale. Confermate tutte le misure e la durata

Pubblicato il 29 marzo in Gazzetta il testo coordinato della legge di conversione del decreto sulla quota 100 e del reddito di cittadinanza. Confermate tutte le misure sulle pensioni. In particolare quota 100 sino al 2021 e blocco degli adeguamenti alla speranza di vita.


Si è ufficialmente concluso l’iter di conversione del decreto legge 4/2019. E’ stata infatti pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione numero 26/2019 recante le modifiche apportate durante l’esame parlamentare del provvedimento durato esattamente due mesi. Come già anticipato su Pensionioggi.it il capitolo pensioni esce quasi intatto rispetto al testo governativo approvato dal Cdm ed in vigore dal 29 Gennaio 2019.

Progressioni verticali: incidenza sul budget assunzionale

Abruzzo, del. n. 38 – Progressioni verticali: incidenza sul budget assunzionale

Pubblicato il 29 marzo 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 che ha legittimato, per il triennio 2018-2020, l’attivazione di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo.

In particolare l’ente ha chiesto se le progressioni verticali erodano il budget assunzionale solo per il differenziale economico tra la categoria di provenienza e quella di destinazione, oppure se la verticalizzazione consuma la facoltà assunzionali per il costo pieno della posizione di destinazione.

I magistrati contabili dell’Abruzzo con la deliberazione 38/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 marzo, hanno evidenziato che tali procedure costituiscono una facoltà per l’Amministrazione e non certamente un obbligo.

In tema di progressioni verticali, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che anche il passaggio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate (Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 2002, n. 373).

Deve quindi dedursi che laddove l’amministrazione intenda procedere a progressioni verticali, la stessa consumi il budget assunzionale per quell’esercizio finanziario.

Mentre la spesa annuale per il personale risulterà incrementata solo per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale importo della retribuzione.

Milita a sostegno di tale interpretazione, da un lato, la diversa composizione (e finalità) dei parametri relativi alla spesa del personale ed ai limiti connessi al budget assunzionale, dall’altro la circostanza che la progressione verticale debba considerarsi equipollente ad un’assunzione tout court.

Di conseguenza l’importo da sottrarre al budget assunzionale deve ritenersi pari all’entità complessiva della retribuzione del dipendente progredito.

In conformità con tale assunto si è già pronunciata la Sezione regionale del controllo della Campania, affermando che “il riferimento espresso nella normativa è al numero dei posti … tal denominatore deve essere posto in relazione con i posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite” (Corte dei conti Campania, del. n. 140/2018).

Atteso che le progressioni verticali implicano una novazione del rapporto di lavoro, costituisce assunto pacifico che, in virtù del transito del personale alla categoria superiore, si generi una vacanza di organico (Corte dei conti, Sez. Lombardia, del. n. 90/2008).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 38 – 19

Senza concorso niente stabilizzazione per i precari

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Senza concorso niente stabilizzazione per i precari

di Andrea Alberto Moramarco

QUI l’ordinanza della Corte di cassazione n. 8671/2019

La conseguenza della illegittima reiterazione di contratti a termine non è mai la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, anche nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con una graduatoria. In materia di pubblico impiego contrattualizzato, infatti, vige la regola del concorso pubblico, sancita dall’articolo 97 della Costituzione e dalle procedure di reclutamento del personale del testo unico sul pubblico impiego. A ricordare questa regola è la Sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 8671, depositata ieri.