“Lavoratori Fragili”. Richiesta chiarimenti

Si fa riferimento alla nota prot n 109192 del 12 ottobre 2021 recante per oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021. Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell’8/10/2021 concernente le misure di organizzazione del lavoro pubblico. Linee guida sulle modalità operative per l’organizzazione delle verifiche ex articolo uno comma cinque del D.L. 127/2021.
Nella disposizione di cui sopra, non viene affrontata la problematica dei “Lavoratori Fragili” in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della loro possibilità a svolgere, di norma, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Questa O.S. invita pertanto a volere emanare apposita direttiva a tutti i rami dell’Amministrazione al fine di sgomberare il campo da una eventuale discrezionalità interpretativa che potrebbe determinare comportamenti difformi o discriminatori tra un luogo di lavoro e un altro, nella considerazione che, fino al 31 dicembre 2021, i Lavoratori Fragili” hanno diritto a svolgere normalmente la loro prestazione lavorativa in modalità agile. Infatti, la norma di riferimento appare abbastanza chiara sul tema:
Il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105, prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 oltre ad avere ripristinato, a favore della categoria dei Lavoratori Fragili”, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con effetto retroattivo dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
L’articolo 90 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, tuttora vigente, prevede al comma 1 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 lo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da  immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dello svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico
competente”.
Distinti Saluti