ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGO. Compensi aggiuntivi per incarichi dirigenziali ad interim e danno erariale

Tratto dal sito www.ptpl.altervista.org/

La Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Puglia, con la sentenza 26.06.2013 n. 1014, condanna il dirigente di un ente locale al risarcimento del danno patrimoniale per le somme personalmente percepite quali compensi aggiuntivi a fronte dello svolgimento di incarico dirigenziale ad interim. Il soggetto è pienamente e gravemente colpevole ed ha adottato l’atto di riconoscimento dei compensi in proprio favore (ancorché a fronte di conforme previsione regolamentare).
Le motivazioni, in sintesi:
– “… nel nostro ordinamento vige attualmente il principio della c.d. onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici e, in particolare … del personale con qualifica dirigenziale. In tal senso depone l’art. 24 d.lgs. 165/2001, meramente ricognitivo della normativa già vigente, alla cui stregua ‘… la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale è determinata dai contratti collettivi … (comma 1) e … il trattamento economico … remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti … nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa …’. La norma è chiarissima e non ammette dubbi interpretativi: la retribuzione dirigenziale, stabilita dalla contrattazione collettiva, è solo quella e deve remunerare tutti gli incarichi eventualmente assegnati al dirigente, senza che residui alcuna ulteriore possibilità di utilizzazione di istituti economici diversi da quello di cui qui si discute. A loro volta, le norme della contrattazione collettiva dirigenziale del comparto Regioni-Enti Locali, via via succedutesi nel tempo, e tuttora operanti, nel recepire il surriferito principio, hanno definito la struttura della retribuzione in parola, prevedendo, oltre allo stipendio tabellare, solo la retribuzione di posizione e di risultato (cfr. art. 33 C.C.N.L. del 10.04.1996; cfr. artt. 24-32 C.C.N.L. del 23.12.1999)“;

– “Ed è bene evidenziare che le singole amministrazioni non possono in alcun modo determinare autonomamente nuove voci retributive al di là di quelle previste dalla contrattazione collettiva, a ciò ostando il nitido disposto dell’art. 2, comma 3, T.U. n. 165/2001, che devolve esclusivamente a quest’ultima la fissazione delle regole relative al trattamento economico“;
– “… nell’ipotesi di affidamento ad interim di funzioni dirigenziali diverse da quelle di titolarità, è da escludersi la possibilità per il dirigente di usufruire di una maggiorazione della retribuzione di posizione già goduta, ovvero -e a fortiori- di una seconda indennità, laddove a remunerare siffatti incarichi aggiuntivi soccorre l’art. 27, comma 9, CCNL cit., secondo cui ‘… le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno …“.
La sentenza affronta anche una seconda questione: la sottoscrizione di ordinanze da parte del Sindaco con vizio di incompetenza. Al riguardo, la i magistrati contabili pugliesi ritengono che ricorrano gli estremi della c.d. scriminante politica.
Osservano, a tal proposito:
– “… la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede abbiano approvato atti di gestione ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione” – in tal senso l’art. 1 della legge 20/1994 e perché ciò “può considerarsi il necessario completamento della distinzione tra atti di direzione politica ed atti di gestione“;
– “La ratio della disposizione in esame è, infatti, quella di porre a riparo da possibili conseguente pregiudizievoli -sul piano della responsabilità per danno all’erario- i titolari degli organi politici per gli atti assunti dagli organi tecnici ed amministrativi, nell’ambito di competenze che sono loro proprie, dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 29/1993 (ora D.lgs. 165/2001) e presuppone l’intervento dell’ufficio tecnico o amministrativo come meramente propedeutico alla decisione che compete all’organo politico: una decisione che per il suo contenuto tecnico è condizionata dal parere o da altro adempimento istruttorio dell’ufficio tecnico o amministrativo“;
– “E tuttavia, sebbene di limitata applicazione, la esimente soggettiva della buona fede conserva immutata la sua validità anche nel nuovo assetto dei rapporti tra politica ed amministrazione, in quanto si è osservato che se il legislatore si è preoccupato, da un lato, di garantire spazi di autonomia decisionale alla dirigenza nei confronti di possibili tendenze invasive ed indebite ingerenze da parte dell’apparato politico, con la previsione di una riserva di funzione amministrativa di esclusiva spettanza della dirigenza, dall’altra, comunque, si è preoccupato, con la introduzione della speciale esimente, di tutelare l’organo politico da possibili errori della dirigenza che eventualmente gli sottoponesse l’adozione di decisioni di competenza dirigenziale“;
– “Si è voluto, cioè, ribadire che l’istituto della responsabilità amministrativa attiene strettamente al campo della vera e propria attività (amministrativa) di gestione e di conseguimento dei risultati, e non anche alla attività intrinsecamente politica, per la quale deve sussistere un altro tipo di responsabilità (politica)” (tratto da www.publika.it).

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir