Finanziaria bis: via libera ai prepensionamenti negli enti regionali

Stralcio
DDL Stralcio

La manovra stralcio della Finanziaria è arrivata a Sala d’Ercole, che ha iniziato a discuterla approvando subito il primo articolo, che avvia i prepensionamenti con la legge pre-Fornero, in tutti gli enti controllati della Regione, comprese le Camere di commercio. Quindi potrà andare in pensione anche chi ha meno di 65 anni di età e non ha 40 anni di contributi: una norma, questa, che riguarda moltissimi lavoratori.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

6 Risposte a “Finanziaria bis: via libera ai prepensionamenti negli enti regionali”

  1. La logica non è mai stata di casa alla Regione, nulla è ovvio.
    Le norme vanno applicate alla lettera, non lasciandole alla libera interpretazione, e le norme in questione possono generare interpretazioni diverse.

  2. Giorgio ” le norme possono trovare applicazione” (art 52 che prevede decurtazioni) rispettando i limiti temporali della legge 9/2015. E’ ovvio che si applicano le decurtazioni sarebbe assurdo il contrario e scatenerebbe la legittima contestazione dei regionali “puri”

  3. Se ciò fosse vero si creerebbe una ulteriore disparità di trattamento in quanto le decurtazioni della LR 9/2015 vengono applicate, non come penalizzazione per il pensionamento anticipato, ma solo per colpire una ristretta cerchia di dipendenti regionali. E tale violazione della Costituzione deve essere ben evidenziata nel ricorso dall’Avv. Rubino

  4. Premesso che sconosco sia il loro sistema pensionistico che a carico di quali enti previdenziali essi siano mi sorge un grosso dubbio.
    Il comma 2 dell’art. 1 del DDL 1133-1155/A recita testualmente: “Le disposizioni di cui all’articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le disposizioni di cui all’articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati” specificando, quindi in ultimo, che dell’art. 52 della L.R. 9/2015 si applicano solo i riferimenti temporali.
    Ciò significa, quindi, che questi prepensionamenti non sono soggetti ad alcun taglio o decurtazione della pensione perchè i destinatari del taglio e della soglia di sbarramento della L.R. 9/2015 è esclusivamente il “personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21”?

  5. Hanno copiato da una finanziaria di un bel Po di anni fa ….. e come allora anche oggi nn credo si possa fare.

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