Il Consiglio di Stato consiglia di espungere dalla delega la responsabilità del dipendente assenteista per danno all’immagine della pubblica amministrazione e la responsabilità penale dei dirigenti.
A parere del Consiglio di Stato, la previsione del licenziamento disciplinare del dirigente o del responsabile di servizio equipara sul piano sanzionatorio, il dirigente con il dipendente che ha commesso la falsa attestazione senza considerare che la condotta dello stesso è diversa e successiva alla commissione dell’illecito disciplinare.
Inoltre, il risarcimento del danno per lesione all’immagine della pubblica amministrazione è un istituto di diversa natura che non può essere ricondotto e contestualizzato alla contestazione disciplinare della falsa attestazione della presenza in servizio quale materia oggetto di delega del Parlamento al Governo.