La p.a. stabilizza i precari. Assunzione diretta o tramite concorso con riserva di posti

ItaliaOggi del 17 febbraio 2017. Per scaricare l’articolo dal sito dell’Ars, clicca sopra l’immagine

La stabilizzazione dei precari non può mai mancare nelle riforme sul lavoro pubblico. E così, anche lo schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell’articolo 17 della legge 124/2015 ripropone una nuova edizione delle stabilizzazione.

Per l’ennesima volta si stabilisce che la p.a. deve «superare il precariato» e allo scopo la riforma indica una serie di strade. Sostanzialmente si indica alle amministrazioni di introdurre nella pianificazione triennale dei fabbisogni di personale l’assunzione con contratti a tempo indeterminato di dipendenti già assunti con contratto a tempo determinato, purché a suo tempo selezionati con procedure concorsuali, e che abbiano maturato un certo numero di anni di servizio (ancora da definire, ma pare saranno tre) alle dipendenze dell’amministrazione che effettua la stabilizzazione. Da queste stabilizzazioni saranno esclusi i dirigenti e i componenti degli staff politici. La norma pare non richiedere alcuna selezione particolare: unico presupposto è la programmazione e, ovviamente, la verifica dei requisiti di anzianità. Un secondo tipo di stabilizzazione riguarderà tutti gli altri dipendenti che abbiano condotto rapporti di lavoro flessibile di altro tipo, sempre per una durata da definire con l’amministrazione procedente. In questo caso, nel triennio 2018-2020 si da modo alle amministrazioni di bandire concorsi con riserva di posti non inferiore al 50% appunto in favore dei precari.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

2 Risposte a “La p.a. stabilizza i precari. Assunzione diretta o tramite concorso con riserva di posti”

  1. Buongiorno a tutti, da una attenta lettura sulla problematica precariato storico dove tutti i precari prestano servizio in vari Enti, si evince che ancora non si è individuato il periodo esatto dei 3 anni di anzianità a cui fare riferimento, sicuramente le procedure che hanno dato origine alla stipula dei contratti di lavoro seppure a tempo determinato e parziale con l’ Ente che a suo tempo, negli anni 2000 ne ha fatto documentale richiesta, chi dei precari ex art.23 L.R.67/88 e s.m.i. con la L.R.85/95, dopo lo scioglimento delle Cooperative ex art.23 si è formulato il bacino unico di tutti i precari ex art.23 quindi la selezione unica per anzianità di entrata nel mondo del precariato ex art. 23 L.R. 85/95. Vista la richiesta dell’Ente che aveva ricevuto il finanziamento da parte della Regione per la stipula dei contratti di diritto privato. Gli U.P.L.M.O. di ogni provincia, che gestivano le graduatorie, hanno convocato con lettera raccomandata i primi in graduatoria per scegliere un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale che al momento le veniva presentato, chi rinuncia veniva depenalizzato e inserito infondo alla graduatoria. Questa procedura è stata paragonata a quella che viene utilizzata nei distretti scolastici. Quello che successivamente si è verificato…..

  2. Saro’ ignorante in materia , ma almeno in Sicilia non conosco precari entrati nella Pubblica Amministrazione con concorso.
    Da cio’ ne deduco che nell’atto del recepimento di una legge Nazionale che mira alla stabilizzazione di precari con piu’ di tre anni di servizio ed assunti all’epoca con procedure concorsuali, sarà abolita la parola concorso ed entreranno tutti i precari in servizio atteso che tutti hanno ben oltre i tre anni.
    Morale della favola i Giovani che non hanno mai lavorato per lo piu’ diplomati e laureati ed arrivati glià alla soglia dei 30/35 anni non hanno speranze.

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