Pensionamenti in caso di soprannumero. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica

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Alle     Amministrazioni dello Stato

Alle     Agenzie

Agli     Enti pubblici non economici nazionali

Agli     Enti di ricerca

Agli     Enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4,

del d.lgs. n. 165 del 2001.

CIRCOLARE N. 3

OGGETTO: art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in l. n. 135 del 2012, c.d. “Spending review” — pensionamenti in caso di soprannumero.

  1. Premessa. Il regime dei pensionamenti in deroga.

 L’art. 2, comma 11, lett. a), del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in l. n. 135 del 2012, c.d. “Spending review“, nell’ambito delle misure che le pubbliche amministrazioni devono adottare in relazione alle situazioni di soprannumero, prevede: “a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (….)“.

Di seguito a quanto chiarito nella direttiva n. 10 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, in presenza di situazioni di soprannumero eventualmente risultanti all’esito delle riduzioni effettuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell’art. 2, comma 5, del predetto d.l. n. 95 del 2012, e nei limiti della necessità del riassorbimento, la disposizione disciplina delle particolari ipotesi di pensionamento, prevedendo l’applicazione del regime di accesso e di decorrenza al trattamento pensionistico previgente rispetto alla riforma operata con l’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La presente circolare è stata elaborata a seguito di confronto istruttorio con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS al fine di dare indicazioni omogenee alle amministrazioni interessate e viene diramata a seguito di informativa sindacale. Le amministrazioni che intendano adottare criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto agli indirizzi contenuti nella presente circolare dovranno comunque adottare criteri generali e oggettivi da seguire, previa informativa ed eventuale esame con le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’applicazione della norma può comportare l’ “esodo volontario”, in caso di dimissioni del dipendente, o la risoluzione unilaterale del rapporto da parte dell’amministrazione, con accesso speciale al pensionamento. Il ricorso ai pensionamenti in deroga di cui al menzionato comma 11 ha comunque carattere sussidiario; rimangono infatti vigenti le normali regole di pensionamento e, quindi, il riassorbimento della soprannumerarietà deve essere compiuto dando priorità ai pensionamenti secondo le regole ordinarie.

  1. Destinatari dei pensionamenti in deroga.

 I pensionamenti di cui al citato comma 11, lett. a), riguardano le categorie di personale interessate dall’attuazione del processo di riassetto organizzativo disciplinato dall’art. 2. Per l’individuazione dei destinatari si rinvia al contenuto della direttiva n. 10 del 24 settembre 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicata sul sito del Dipartimento, a pag. 3 – paragrafo “Amministrazioni destinatarie“.

Considerato il mutato quadro normativo e finanziario rispetto al momento in cui fu approvato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le procedure di pensionamento in esame riguardano anche i dipendenti già collocati in esonero, alle stesse condizioni degli altri dipendenti.

  1. Individuazione delle aree territoriali e/o degli ambiti istituzionali in cui applicare i pensionamenti in deroga.

Gli ambiti istituzionali e/o le aree territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga  possono essere prestabiliti da ciascuna amministrazione sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, previa informativa ed eventuale esame sindacale ai sensi del menzionato art. 6, che tengano conto dei fabbisogni e del livello di copertura degli organici per sede o per ambito istituzionale.

  1. Esodo volontario.

Poiché la norma non stabilisce un ordine di priorità nell’attuazione dei pensionamenti, risponde ad un criterio di ragionevolezza ed all’esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti (quello dell’amministrazione all’assorbimento del soprannumero e quello dei dipendenti a non veder pregiudicate le proprie aspettative professionali) il ricorso prioritario, nei limiti del soprannumero, all’esodo volontario, ossia l’attuazione dei pensionamenti in base alle domande volontariamente presentate dai dipendenti muniti dei requisiti (di seguito illustrati). A tal fine, per il caso di domande eccedenti il contingente del soprannumero, si ritiene ragionevole che sia seguito il criterio della maggior anzianità contributiva. Questo criterio, d’altra parte, si desume anche dalla normativa in esame, lì dove si fa appunto riferimento alla maggior anzianità contributiva per la dichiarazione di eccedenza (art. 2, comma 11, lett. e) “definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti.”). Le pubbliche amministrazioni, pertanto, porranno in essere ogni necessaria attività di immediata informazione sulla accessibilità del diritto a pensione per quei soggetti per i quali il regime di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico può essere attivato ai sensi dei requisiti richiesti precedententemente all’entrata in vigore dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011.

  1. Risoluzione unilaterale del rapporto obbligatoria e pensionamenti in deroga.

Se il ricorso allo strumento dell’esodo volontario non consente l’assorbimento del soprannumero, le amministrazioni devono procedere con la risoluzione obbligatoria del rapporto cui segue l’applicazione del regime derogatorio di accesso al pensionamento. Come visto, la disposizione prevede che si applica, senza necessità di motivazione, l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, facendo in tal modo rinvio allo strumento della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con il preavviso di 6 mesi, i cui presupposti debbono pertanto essere integrati con tutti i requisiti pensionistici richiamati nella predetta lettera a) (di seguito illustrati).

Come detto, la norma non enuncia i criteri da seguire per l’applicazione dei pensionamenti in presenza di più soggetti possibili destinatari della disposizione. In proposito, il criterio più ragionevole e desumibile dalla legge è quello che tiene conto del minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico per gli interessati, considerando cioè la maggior anzianità contributiva. In tale ottica, ai fini dell’assorbimento dei soprannumeri, le amministrazioni dovrebbero valutare prioritariamente la risoluzione del rapporto di lavoro al 30 dicembre 2014 (fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo 8 circa il regime delle decorrenze a seconda della diversa gestione di appartenenza) nei confronti di quei dipendenti che alla medesima data sono in possesso dell’anzianità contributiva più elevata. Occorre, tuttavia, tener presente che, se nell’ambito dei soprannumerari – cui si applica il regime di deroga – ci sono dei dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o raggiungono il limite ordinamentale dei 65 anni, essendo già titolari del diritto a pensione, o il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva per la pensione di anzianità a prescindere dall’età, questi, nell’ambito del soprannumero, devono essere collocati a riposo in via prioritaria anche in presenza di altri possibili destinatari.

Per i casi di dubbio circa l’anzianità contributiva dei dipendenti, si invitano le Amministrazioni a prendere i contatti con l’ente previdenziale di riferimento che provvederà a fornire le informazioni necessarie anche sulla base di eventuali direttive del Ministero vigilante.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro deve essere preceduta dalla comunicazione del preavviso di 6 mesi in base a quanto stabilito dall’art. 72, comma 11, del citato d.l. n. 112 del 2008, chiarendo ancora una volta che la cessazione del rapporto e la decorrenza del trattamento pensionistico deve avvenire entro il 31 dicembre 2014.

Rimane salvo naturalmente il regime ordinario del collocamento in quiescenza per limiti di età.

  1. Ambito temporale di vigenza dello speciale regime di accesso al trattamento pensionistico.

La norma stabilisce l’ultrattività delle disposizioni relative ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze previgenti rispetto alla riforma operata con il citato art. 24 del d.l. n. 201 del 2011. Tale ultrattività è fissata a tutto l’anno 2014, nei limiti in cui la decorrenza del trattamento avvenga entro tale termine. Conseguentemente, per il periodo considerato, occorre far riferimento ai requisiti di accesso alla pensione previgenti e applicare, se del caso e secondo quanto si dirà di seguito, il regime della finestra mobile, tendendo presente che il pensionamento non potrà aver luogo in presenza di situazioni in cui il dipendente matura i requisiti per l’accesso al trattamento ma non la decorrenza dello stesso entro il 31 dicembre 2014. In sostanza, la norma vuole evitare che ci siano fratture tra il momento della cessazione del rapporto di lavoro e il momento della percezione del trattamento pensionistico.

  1. Requisiti di accesso al trattamento pensionistico (disposizioni ante art. 24 del d.l. n. 201 del 2011).

Si ritiene utile riepilogare la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, sia ai fini del diritto all’accesso che della decorrenza del trattamento pensionistico applicabile ai dipendenti interessati dalle disposizioni del citato art. 2, comma 11, lett. a), del predetto d.l. n. 95 del 2012, segnalando che a decorrere dal 1 gennaio 2013 l’applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico deve tener conto dell’adeguamento alla speranza di vita determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2012 (G.u. 13 dicembre 2011, n. 289). Pertanto, a decorrere da tale anno, i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono incrementati di 3 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla l. n. 243 del 2004 sono incrementati di 0,3 unità. Tali adeguamenti sono stati tenuti presenti nelle tabelle sotto riportate. Gli aumenti per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione di anzianità, posto che l’adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall’art. 24, comma 12, del predetto d.l. n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto legge.

7.1.            Requisiti per la pensione di vecchiaia.

a)   Requisiti per la pensione di vecchiaia per il personale civile iscritto ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria (gestioni ex INPDAP)

UOMINI

ANNO ETA’                                                                    ANZIANITA’CONTRIBUTIVA
2011 65                                                                       20*
2012 65                                                                       20*
2013 65 e 3 mesi*                                                     20*

DONNE

 

ANNO ETA’                                                                    ANZIANITA’CONTRIBUTIVA
2011 61                                                                        20*
2012 65                                                                        20*
2013 65 e 3 mesi*                                                     20*

* Vale la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al fine di conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico anche se in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 20 anni, a condizione che la stessa sia pari o superiore a 15 anni. Cfr.: circolare INPS n. 16 del 2013.

b) Requisiti per la pensione di vecchiaia per il personale dipendente iscritto all’assicurazione generale obbligatoria ed ai fondi sostitutivi della medesima

UOMINI

ANNO ETA’                                                          ANZIANITA’CONTRIBUTIVA
2011 65                                                                       20*
2012 65                                                                       20*
2013 65 e 3 mesi*                                                       20*

DONNE

 

ANNO ETA’                                                          ANZIANITA’CONTRIBUTIVA
2011 60                                                                        20*
2012 60                                                                        20*
2013 60 e 3 mesi                                                          20*

* Vale la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al fine di conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico anche se in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 20 anni, a condizione che la stessa sia pari o superiore a 15 anni. Cfr.: circolare INPS n. 16 del 2013.

7.2. Requisiti per la pensione di anzianità.

a)      Raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica.

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Come detto, a tale requisito non si applicano gli aumenti per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

b)      Conseguimento della c.d. “quota”, rappresentato dalla somma tra il numero di anni di anzianità di servizio e dell’età anagrafica, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, in base ai requisiti indicati nella Tabella B allegata alla l. n. 243 del 2004, per il personale dipendente non militare.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi per le quote.

ANNO ETA’ + ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
dal 1/1/08 al 30/6/09 58 + 35
dal 1/7/09 al 31/12/09 59* anni con quota 95 **
2010 59* anni con quota 95 **
2011 60* anni con quota 96 **
2012 60* anni con quota 96 **
2013 61 anni e tre mesi * con quota 97,3**

*   Requisito anagrafico minimo richiesto

** Anzianità contributiva minima richiesta: 35 anni interamente raggiunti, escludendo la contribuzione figurativa accreditata per malattia e disoccupazione.

Si rammenta che l’art. 24, comma 14, del menzionato d.l. n. 201 del 2011 ha mantenuto in vigore il regime sperimentale speciale previsto per le lavoratrici donne dall’art. 1, comma 9, della l. n. 243 del 2004, che accorda sino al 2015 il diritto di accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni, nei confronti delle dipendenti che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Tale regime rimane quindi applicabile anche durante il periodo di vigenza della disposizione sui pensionamenti per soprannumero quale sistema di accesso volontario al trattamento. Considerato che la norma accorda una facoltà connessa all’esercizio dell’opzione per il sistema di calcolo contributivo, la sua applicazione può essere soltanto chiesta dalla dipendente interessata e non può invece essere pretesa dall’amministrazione ai fini del pensionamento obbligatorio.

  1. Decorrenza del trattamento (finestra mobile).

La norma subordina la possibilità di attuare i pensionamenti alla circostanza che la decorrenza del trattamento avvenga entro il 31 dicembre 2014. In sede applicativa, occorre pertanto verificare in concreto la necessità di applicare il regime della finestra mobile di cui all’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Come noto, tale disposizione in generale ha introdotto il posticipo di 12 mesi della decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1 gennaio 2011 (per i dettagli si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 18 dell’8 ottobre 2010 dell’INPDAP e n. 53 del 16 maggio 2011 dell’INPS).

Di conseguenza la pensione avrà decorrenza immediata per coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici prima del 1 gennaio 2011 e nei confronti di coloro per i quali siano già decorsi 12 mesi dalla maturazione del primi requisiti utili per l’accesso a pensione (ad es. ha decorrenza immediata la pensione di colui che compie 65 anni il 2 giugno 2012 e che ha maturato il 31 marzo 2011 un’anzianità contributiva pari a 35 anni. In questo caso, il dipendente ha maturato il diritto alla pensione di anzianità il 31 marzo 2011 e quindi al momento del compimento dei 65 anni di età sono già decorsi i 12 mesi dalla maturazione del diritto).

Parimenti, considerato che ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 11, in esame i requisiti devono essere tali da comportare, in base alla previgente normativa, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e tenuto conto che per i requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2011 l’accesso al pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione degli stessi (c.d. finestra mobile), i sopra illustrati requisiti sia per le pensioni di vecchiaia che di anzianità devono essere raggiunti al massimo alla data del 30 novembre 2013 per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1 dicembre 2014) ed alla data del 30 dicembre 2013 per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).

Per quanto attiene al requisito di cui al punto 7.2., lett. a), ovvero i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico per questo canale di uscita anticipata subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 1 mese per requisiti maturati nell’anno 2012 e di 2 mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 (art. 18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111). Di conseguenza, i 40 anni di anzianità contributiva devono essere raggiunti al massimo alla data del 30 settembre 2013 per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1 dicembre 2014) ed alla data del 30 ottobre 2013 per gli iscritti alle gestioni ex INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).

  1. Liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto “comunque denominato”, il comma 11 del predetto art. 2, lett. a), ai numeri 1 e 2, distingue due fattispecie:

  1. per il personale “che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;”
  2. per il personale “che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 [e che quindi risulta destinatario del regime previgente in virtù della deroga] in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.”

IL MINISTRO PER LA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E LA SEMPLIFICAZIONE

Gianpiero D’Alia

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir