Prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo – Parere della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio studi e consulenza trattamento personale –, con la nota 15888 del 04/04/13, ha fornito il proprio parere sulla possibilità per l’amministrazione di proseguire il servizio con un dipendente ai fini del raggiungimento del minimo contributivo. Nello specifico, ha distinto due fattispecie principali:

  1. il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo);
  2. la seconda fattispecie riguarda invece il caso in cui il dipendente ha complessivamente un ammontare di anzianità contributiva che risulta insufficiente al raggiungimento del minimo contributivo per il requisito della pensione di vecchiaia.

Nel primo caso, deve essere verificato l’ammontare complessivo dei contributi versati a favore del dipendente prossimo al collocamento a riposo, se del caso, consultando gli enti previdenziali di riferimento. Se la somma delle anzianità contributive maturate presso diverse gestioni raggiunge il minimo di 20 anni, ferma restando la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 503 del 1992, nonché la possibilità di effettuare la ricongiunzione ai sensi della I. n. 29 del 1979, il lavoratore può ricorrere all’istituto della totalizzazione, di cui al d.lgs. n. 42 del 2006 o del cumulo contributivo, di cui alla I. n. 228 del 2012 (art. I, commi 238-248), totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia.

Pertanto, l’amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell’età limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungi mento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall’ art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con l. n. 214 del 2011.

Nel secondo caso, se il dipendente è titolare di un’anzianità contributiva complessivamente inferiore al minimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anche considerando la sommatoria dei periodi contributivi, allora il datore di lavoro deve verificare se prolungando il rapporto di lavoro oltre il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sempre entro i 70 anni di età, il dipendente raggiunga il requisito di anzianità minima contributiva. Si evidenzia in proposito che il limite dei 70 anni è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.

Se ciò non dovesse verificarsi, l’amministrazione dovrà collocare a riposo il dipendente una volta che egli abbia raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni (senza incremento della speranza di vita).

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir