Si può obbligare il dipendente a fare le ferie?

L’azienda non può obbligare il dipendente a fare le ferie quando il lavoratore non le vuole fare. Ma, alla fine del rapporto di lavoro, non è tenuta nemmeno a pagare le ferie che il lavoratore non ha voluto fare nonostante le sollecitazioni dell’azienda.
La giurisprudenza si arricchisce di nuove sentenze sul riposo che ogni dipendente deve fare durante l’anno.

La norma fa riferimento agli «interessi dell’azienda e del prestatore di lavoro». Significa che non si può obbligare il dipendente a fare le ferie (o tutte le ferie) solo quando l’azienda lo decide. Altro discorso è che, per esigenze del datore di lavoro, ci sia un periodo in cui il dipendente non può recarsi in ufficio o in fabbrica (pensiamo, ad esempio, alle chiusure aziendali di agosto o – per chi le adopera – durante il periodo natalizio). In questo caso, il resto del monte ore può deciderlo il lavoratore.

Nel caso in cui venga obbligato a smaltire i giorni di riposo in modo coatto, l’azienda può essere condannata a reintegrare il monte ore di ferie maturate.

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Guardando a casa nostra, il vigente CCRL (2016-2018) del comparto non dirigenziale, all’art. 37 prevede il rinvio delle ferie che vanno fruite entro il 30 settembre dell’anno successivo, tuttavia anche quest’anno, come ogni fine anno, assistiamo ad un proliferare di circolari che, citando il CCRL del comparto non dirigenziale, ricordano che le ferie residue vanno fruite entro il 31 dicembre, limitando il numero di giorni da potere fruire successivamente, richiamando non meglio precisate “esigenze di servizio”.

Alcuni dirigenti, infatti, si soffermano solo alla lettura del comma 14 del sopra citato art. 37 ritenendo che le “esigenze di servizio” riguardino solo il personale del comparto, dimenticando che, in assenza di “indifferibili esigenze di servizio” il primo a dovere fruire delle ferie entro l’anno di riferimento è proprio il dirigente (cfr. art. 25 comma 10 CCRL dirigenza).

Ma le ferie, oltre che per “indifferibili esigenze di servizio” possono essere rinviate anche “in caso di motivate esigenze di carattere personale”. Il comma 15 dell’art. 37 consente, infatti, la fruizione delle ferie entro il mese di settembre dell’anno successivo anche “in caso di motivate esigenze di carattere personale”, esattamente come previsto dal comma 10 dell’art. 25 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale per il quale il rinvio delle ferie non è mai posto in discussione. Tra l’altro l’Aran (nazionale) ha opportunamente chiarito che qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all’anno successivo (cfr. RAL495_Orientamenti Applicativi).

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

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