Con la riforma del lavoro di Renzi lavoratori “gabbati” e contenti. Resta l’articolo 18, sì al demansionamento

Matteo Renzi Conferenza2.2014Nuovi assunti licenziabili, sì al demansionamento ma niente revisione dello statuto dei lavoratori.

Previsto il  «contratto d’inserimento a tutele crescenti», riservato ai giovani fino a 35 anni e alle persone con più di 50 anni: i loro datori potranno per tre anni licenziarli senza vincoli, ma se li confermeranno riceveranno un bonus fiscale. Sì anche a due significative modifiche dello Statuto: le aziende potranno «demansionare» i loro dipendenti (cioè ridurre la loro mansione, tagliando anche il salario), e potranno usare le tecnologie per controllare la prestazione dei lavoratori.

 

Riforma PA. Possibile demansionare personale in eccedenza. Ma vale anche per la dirigenza?

DirigenteI dipendenti pubblici «in disponibilità» (collocati in mobilità a seguito di rilevazioni di eccedenze) possono presentare richiesta di ricollocazione «in via subordinata, in una qualifica o in posizione economica inferiore», per ampliare le occasioni di ricollocazione. È quanto si legge in una bozza di riforma della Pa.

Mobbing: per la Cassazione il demansionamento non è sufficiente

Con la sentenza 7985 del 2 Aprile 2013 la Cassazione ha stabilito che  il“mero svuotamento delle mansioni” non è sufficiente a prospettare un atteggiamento vessatorio “occorrendo al fine della deduzione del mobbing anche l’allegazione di una preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente. Accanto a questa considerazione, spicca un ulteriore elemento che è quello delle prove che devono essere inerenti fatti specifici e rilevanti e non “valutazioni” nello specifico delle mansioni “circa il contenuto formale degli incarichi conferiti”……continua a leggere

Demansionamento. Altra sentenza che la dice lunga sul clima che avvolge i dipendenti pubblici

Con sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013 la Cassazione ha ritenuto possibile assegnare ad un lavoratore mansioni inferiori alla qualifica posseduta, purché non prevalenti.

La Suprema Corte ha precisato che “è legittima l’adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l’espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza”; inoltre, “l’espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, non incidono sullo svolgimento in modo prevalente delle mansioni di appartenenza”.