Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico

Palermoreport – I dirigenti regionali condannati, c’è una legge che li farebbe decadere ma in Sicilia non si applica

La legge cui si riferisce PalermoReport (riportata in basso) non può applicarsi al caso specifico, trattandosi di condanna della Corte dei Conti e non di condanna penale.

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081) (GU n.92 del 19-4-2013 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013

Art. 3

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l’inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri casi l’inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l’inconferibilita’ ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l’inconferibilita’ ha la stessa durata dell’interdizione. Negli altri casi l’inconferibilita’ ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all’ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilita’, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. E’ in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l’amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilita’ dell’incarico.

5. La situazione di inconferibilita’ cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all’amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui e’ stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l’incarico e l’efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell’inconferibilita’ stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all’esito della sospensione l’amministrazione valuta la persistenza dell’interesse all’esecuzione dell’incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e’ equiparata alla sentenza di condanna.

Lotta alla corruzione. Ecco la 1ª cosa che dovrebbe fare Renzi. Pesante atto di accusa della Corte dei Conti nei confronti della politica siciliana

La relazione della Corte dei Conti è un dito puntato contro la politica siciliana.

La Corte ha rilevato che davanti davanti alle condizioni di povertà delle famiglie, delle disastrose condizioni economiche dei siciliani “la politica non riesce a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini, occupandosi prevalentemente di se stessa e, sempre più spesso, sottraendo ricchezza al Paese, depredando nei più diversi modi, ed in questo la realtà supera spesso la fantasia, le risorse pubbliche che dovrebbero essere destinate alla crescita.

La Corte si è anche occupata di giudizi concernenti l’illegittima nomina di consulenti esterni per lo svolgimento di compiti spettanti a personale in servizio, giacché nonostante le disposizioni normative che hanno imposto drastici limiti alla esternalizzazione di servizi e compiti, amministratori e dirigenti hanno continuato a sperperare le pubbliche risorse attraverso il ricorso, senza che vi fossero i presupposti previsti dalle leggi in materia e senza alcuna giustificazione di raggiungimento di fini istituzionali, a professionalità esterne all’amministrazione.

Ecco il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Presidente della Regione, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha adottato con decreto n. 510/GAB del 28.01.2014 il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma per la trasparenza e l’integrità 2013-2016 in applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

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Norme che si integrano con il codice antimafia adottato nel 2009 (il cosiddetto codice Vigna) e con il codice contro le molestie sui luoghi di lavoro, varato dal governo Crocetta poco dopo il suo insediamento.
Il cuore delle disposizioni – predisposte dal dirigente del dipartimento Funzione pubblica, Luciana Giammanco, che in qualità di responsabile ha firmato il piano – riguarda il personale, oltre 16 mila dipendenti in tutto. Fra le novità introdotte, innanzitutto un obbligo più stringente di rifiutare regali, anche quelli di «modico valore». Il codice ribadisce di non sfruttare all’esterno la propria posizione e di non nuocere con il proprio comportamento all’immagine dell’amministrazione e impone ai dirigenti obblighi di controllo, anche sui casi di «doppio lavoro».
Per evitare il rischio di corruzione, il piano impone che i dirigenti possano ricevere incarichi per un periodo di 5 anni rinnovabili mentre per il personale indica in massimo 5 anni la permanenza nello stesso settore. In caso di conflitto d’interessi si ribadisce l’obbligo di astensione da procedure e autorizzazioni, una direttiva sarà emanata entro aprile per puntualizzare questo aspetto. Previsto un monitoraggio di tutti i rapporti fra amministrazione terzi, individuando anche eventuali parentele. Ed entro sei mesi invece sarà adottato un altro provvedimento per disciplinare gli incarichi extraistituzionali, definendo quelli vietati e quelli autorizzabili. Per individuare rischi e le contromisure adottate, nella prima fase di attuazione del piano saranno individuati dei dipartimenti pilota. Ogni anno, entro il 15 novembre, inoltre sarà predisposto un report sui tempi di ciascun procedimento ed eventuali ritardi. Nei rapporti con il cittadino maggiore trasparenza, con una e-mail dedicata e un numero verde, oltre alla sezione ad hoc del sito istituzionale. Ma è previsto anche un questionario online per misurare la «customer satisfaction», così come sono in programma le «giornate della trasparenza» e si ribadisce l’accesso civico, ossia il diritto del cittadino ad ottenere dati e informazioni. Previsto infine un percorso di formazione per il personale che verte sui temi della corruzione e dei rischi ad essa connessi, degli appalti pubblici, della sicurezza informatica e della tutela dei dipendenti che segnalano eventuali illeciti.

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