Obbligo di pubblicazione dei compensi concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 14
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Entro il 20 ottobre 2013 tutte le amministrazioni pubbliche compresi gli enti pubblici vigilati, a quelli sui quali le Pa hanno potere di indirizzo e di controllo e le società partecipate avrebbero dovuto pubblicare sul proprio sito la situazione reddituale e patrimoniale degli amministratori e dei congiunti che acconsentano alla trasparenza.

In caso di inadempienza maturano sanzioni che vanno da 500 a 10mila euro in capo agli amministratori; il soggetto che deve garantire l’applicazione di queste disposizioni va individuato da ogni ente e, fino a che ciò non sia avvenuto, il compito spetta ai responsabili anticorruzione per i procedimenti disciplinari e, nelle società, all’amministratore. Per i dirigenti matura una responsabilità di risultato in caso di mancato rispetto della previsione. Gli organismi di valutazione sono tenuti al controllo.

La norma si applica non solo a tutte le Pa (articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2011), ma anche agli enti pubblici vigilati, a quelli sui quali le Pa hanno potere di indirizzo e/o controllo; alle società partecipate, anche con quota minoritaria (salvo quelle quotate in Borsa) e agli enti di diritto privato controllati (intendendo come tali anche quelli in cui il Comune abbia poteri di nomina), comprese le fondazioni.

Obbligo di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale per dirigenti e per chi ha ricoperto cariche direttive

Entro il 30 ottobre dovrà essere consegnata la documentazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di chi, nel 2012, ha ricoperto cariche direttive in enti, aziende e società partecipate sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.

Decreto trasparenza: pubblicata in G.U. circolare attuativa

Come già preannunciato, il 20 aprile 2013 è entrato in vigore  il decreto legge n. 33/2013 che disciplina gli obblighi di trasparenza per la Pubblica Amministrazione.

L’obiettivo perseguito con l’approvazione del decreto è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza e riordinare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità a carico delle P A.

Tra le novità introdotte, notevole importanza è ricoperta dal diritto di accesso civico.

I cittadini con tale strumento, disciplinato dall’art. 5 del citato decreto, possono vigilare, attraverso il sito web istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Con l’introduzione dell’accesso civico, come precisato nella circolare, “il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla l. n. 241 del 1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente”.

Occorre, però, fare una precisazione: l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della l. 241 del 1990. Quest’ultimo, infatti, è uno strumento volto a tutelare gli interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

Viceversa, l’accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d. lgs. n. 33 del 2013.

L’unico limite alla trasparenza deriva dalla necessaria esigenza di garantire il diritto alla riservatezza.

In questi giorni il ministro per la Pa e la Semplificazione Gianpiero D’Alia ha diramato una nuova circolare, (la circolare n. 2 del 19 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica, recante le norme di attuazione del Decreto Trasparenza), indirizzata alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società a partecipazione pubblica, riguardante l’attuazione della massima trasparenza della pubblica amministrazione in rete su compensi, redditi, patrimoni e curricula, ex D. lgs 33/2013.

Redditi online

Non sono solo i politici a dover mettere in piazza (virtuale) i propri redditi. Sui siti istituzionali della Pubblica amministrazione devono finire anche le dichiarazioni dei manager delle società partecipate, e quelle dei coniugi se danno l’assenso. A questi obblighi sono tenuti anche i dirigenti scolastici, le università, le Camere di commercio e tutte le altre ramificazioni della «Pubblica amministrazione» nel senso più largo del termine. Per chi non si adegua, la multa può arrivare fino a 10mila euro.

Redditi online. Il Governo nazionale rispetta la legge sulla trasparenza. A quando Crocetta & Co?

Pubblicati online i redditi dell’esecutivo. Prima tra i ministri la titolare della Giustizia con 319mila euro, 730 alto anche per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Per il premier reddito di 123.893 e nessuna proprietà intestata. Ma manca il patrimonio familiare. Fanalino di coda Kyenge con circa 38mila euro.

Trasparenza. Palazzo Chigi pubblica online i redditi dei membri del governo

Tratto dal sito www.governo.it

27 Luglio 2013

Si comunica che oggi, in ottemperanza dell’articolo 14 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, sono stati pubblicati sul sito del governo tutti i dati della situazione patrimoniale del Presidente del Consiglio Enrico Letta, del Vice Presidente e Ministro dell’Interno Angelino Alfano, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi e dei Ministri senza portafoglio Enzo Moavero Milanesi (Affari europei), Graziano Delrio (Affari regionali e Autonomie), Carlo Trigilia (Coesione territoriale), Dario Franceschini (Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo), Gaetano Quagliariello (Riforme costituzionali), Cécile Kyenge (Integrazione) e Gianpiero D’Alia (Pubblica amministrazione e semplificazione).

Inoltre sono stati pubblicati i dati della situazione patrimoniale dei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Giovanni Legnini (Editoria e Attuazione Programma), Sesa Amici (Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo), Sabrina De Camillis (Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività Governo), Walter Ferrazza (Affari regionali e Autonomie), Micaela Biancofiore (Pubblica amministrazione e semplificazione), Gianfranco Miccichè (Pubblica amministrazione e semplificazione), Marco Minniti, (Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica).

Per gli altri ministeri si rimanda ai rispettivi siti istituzionali.

Per saperne di più

Redditi trasparenti anche per sindaci e governatori. Si applicherà anche in Sicilia?

Dopo i ministri sarà la volta degli enti locali. Anche i sindaci, i presidenti di provincia e i governatori regionali dovranno mettere online i propri redditi esattamente come stanno facendo in questi giorni i componenti del governo Letta.

Il dilemma è: la normativa sulla trasparenza si applicherà anche in Sicilia?

Al momento, sul sito istituzione della Regione Siciliana, risultano pubblicati solo i curricula, iredditi dei dirigenti, i tassi di assenza del personale, etc (TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO). Dei redditi del presidente, assessori e deputati vari, nessuna traccia.

E dire che il presidente aveva promesso di dimezzarsi lo stipendio.