La p.a. stabilizza i precari. Assunzione diretta o tramite concorso con riserva di posti
La stabilizzazione dei precari non può mai mancare nelle riforme sul lavoro pubblico. E così, anche lo schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell’articolo 17 della legge 124/2015 ripropone una nuova edizione delle stabilizzazione.
Per l’ennesima volta si stabilisce che la p.a. deve «superare il precariato» e allo scopo la riforma indica una serie di strade. Sostanzialmente si indica alle amministrazioni di introdurre nella pianificazione triennale dei fabbisogni di personale l’assunzione con contratti a tempo indeterminato di dipendenti già assunti con contratto a tempo determinato, purché a suo tempo selezionati con procedure concorsuali, e che abbiano maturato un certo numero di anni di servizio (ancora da definire, ma pare saranno tre) alle dipendenze dell’amministrazione che effettua la stabilizzazione. Da queste stabilizzazioni saranno esclusi i dirigenti e i componenti degli staff politici. La norma pare non richiedere alcuna selezione particolare: unico presupposto è la programmazione e, ovviamente, la verifica dei requisiti di anzianità. Un secondo tipo di stabilizzazione riguarderà tutti gli altri dipendenti che abbiano condotto rapporti di lavoro flessibile di altro tipo, sempre per una durata da definire con l’amministrazione procedente. In questo caso, nel triennio 2018-2020 si da modo alle amministrazioni di bandire concorsi con riserva di posti non inferiore al 50% appunto in favore dei precari.