Il dipendente ha sempre diritto ad accedere al proprio fascicolo personale

Un lavoratore formulava all’Amministrazione un’istanza di accesso con cui chiedeva di acquisire copia di ogni lettera, atto o documento, a qualunque livello gerarchico a seguito del provvedimenti riguardanti un suo trasferimento ad altre sedi di servizio, prima d’ufficio e poi a domanda. Alla stessa veniva negato l’accesso rappresentando la mancanza di interesse concreto e attuale connesso ad una situazione giuridicamente rilevante. Avverso il rigetto della sua istanza di accesso il ricorrente adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.