Il Decreto Reclutamento non svecchia la PA

di Luigi Oliveri

Egregio Titolare,

nell’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore dell’1.8.2021 “La nuova Pa apre le porte ai giovani”, il Ministro Renato Brunetta insiste su uno degli aspetti che caratterizzerebbero le recentissime riforme sulla pubblica amministrazione ed il reclutamento.

Tuttavia, è proprio il “decreto reclutamento” (il d.l. 80/2021) come modificato dalla legge di conversione che in questi giorni vedrà la luce, ancora una volta, a, non diciamo “smentire l’assunto”, bensì a renderlo molto meno concreto di quanto non sia raccontato.

Infatti, le “porte” che si aprirebbero ai giovani sono precedute da tanti portoni e cancelli, col risultato che i giovani davvero in grado di accedere agli uffici della PA, abbassandone l’età media e favorendo l’ingresso di nuove energie e competenze a ben vedere saranno ben meno di quanto non si preveda. Proviamo a capire.

Statali, stop allo smart working: a fine settembre tutti in ufficio. Spinta di Brunetta per il rientro

Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, da tempo lo va predicando. Con un’economia come quella italiana in pieno boom economico, con la crescita che quest’anno raggiungerà e forse supererà il 6 per cento, non è possibile tenere il motore della macchina statale al minimo dei giri. Per Brunetta, insomma, i dipendenti pubblici devono tornare in ufficio. E ora il ministro lo ha detto chiaramente, fissando anche una data per il rientro. Parlando con l’emittente televisiva Antenna Sud, a margine del Festival dei Sensi che si è tenuto a Cisternino in provincia di Brindisi, Brunetta ha spiegato che «ci sarà il ritorno in presenza da fine settembre di tutta la pubblica amministrazione».

Pensioni, ecco cosa bolle in pentola per il dopo-Quota 100 e per evitare il ritorno alla Fornero

Si avvicina la riforma pensioni o meglio quella soluzione alternativa a quota 100 tanto desiderata dai lavoratori. Come noto, il 31 dicembre il pensionamento anticipato a 62 anni di età con 38 di contributi finirà col rischio che dal 1 gennaio 2022 scatti uno scalone di 5 anni.

Sono tanti i lavoratori che per un anno o solo per pochi mesi non possono accedere a quota 100. E per costoro va trovata una soluzione alternativa che non li penalizzi eccessivamente con i requisiti previsti dalla Fornero. Cioè in pensione di vecchiaia a 67 anni o con 42 anni e 10 mesi di contributi (per le donne un anno in meno) a prescindere dall’età.

Relazione sulla performance anno 2020

L’art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. 150/2009 e s.m.i prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni redigano e pubblichino sul proprio sito istituzionale, la Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’OIV.
Considerato che suddetto termine è già abbondantemente trascorso si chiede agli uffici in indirizzo di volere informare queste OO.SS. sui motivi che hanno determinato, anche quest’anno, il ritardo fin qui accumulato. Ciò, al fine di non incorrere nelle stesse problematiche relative alla tassazione sopravvenute lo scorso anno.
Nel ricordare, infine, quanto disposto dal comma 5 del sopra citato art. 10 del d.lgs 150/09, si chiede, inoltre, di conoscere se l’amministrazione ha comunicato tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini nell’adozione della relazione sulla performance al Dipartimento della Funzione Pubblica così come previsto dall’ultimo capoverso del sopra citato comma 5.
Le Segreterie Regionali

Dipendenti pubblici, non c’è diritto all’avvicinamento, neanche con la Legge 104. Così deciso in Cassazione con ordinanza n. 22885/2021)

Non esiste un diritto soggettivo del dipendente pubblico al riavvicinamento alla sede di lavoro, più vicina al domicilio della persona da assistere (art. 33, comma 5, I. n. 104/1992), essendo la richiesta del singolo recessiva rispetto all’interesse della collettività. Infatti, nell’equo bilanciamento tra gli interessi coinvolti il legislatore ha condizionato il trasferimento all’inciso «ove possibile», in ragione proprio del preminente interesse organizzativo dell’ente pubblico. Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n.22885/2021) ha respinto il ricorso, di una dipendente ministeriale, al trasferimento di sede in ragione del rilevante interesse organizzativo dell’ente a confermarla nella sede di appartenenza.

Pensioni, dopo Quota 100? Ecco che cosa accade, punto per punto

Quota 100, la forma di pensionamento anticipato introdotta nel 2019 sperimentalmente per 3 anni, voluta fortemente dalla Lega, andrà in soffitta. Il rischio scalone all’orizzonte non è stato ancora scongiurato e non pare esserci nel governo un’unità d’intenti in grado di sbrogliare la matassa a breve termine. Nessuno vuole tornare alla “vecchia” legge Fornero e servono nuovi meccanismi di flessibilità in uscita.

Per l’Inps la quarantena da Covid-19 nel 2021 non è più malattia

Per i lavoratori del settore privato in quarantena affetti da Covid-19, manca al momento il riconoscimento dell’indennità di malattia. E’ quanto riferisce l’INPS nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021: poiché il legislatore non ha stanziato nuove risorse l’indennità non potrà essere erogata per l’isolamento fiduciario determinato da contatti, avvenuti nell’arco di quest’anno, con soggetti positivi. Ovvero, la quarantena, che prima era parificata alla malattia e perciò riconosciuta dall’INPS, ora e con effetto retroattivo non lo sarà più.

Per quarantena Covid si intende il periodo in cui una persona deve rimanere presso la sua abitazione (o altro luogo idoneo) per disposizione di un operatore della sanità pubblica in quanto c’è il rischio che sviluppi la positività al virus.

È quindi urgente che in un prossimo provvedimento sia previsto un apposito fondo per l’anno in corso, destinato a finanziare la tutela della quarantena prevista dall’articolo 26, comma 1, del Dl 18/2020 per evitare una situazione di caos che imporrebbe alle aziende di recuperare le prestazioni in busta paga e restituirle all’Inps, con conseguente scopertura contributiva dei relativi periodi.

Green pass, il sottosegretario alla Salute Costa: obbligo a dipendenti pubblici per riaprire gli uffici

Sul green pass e la necessità di estendere l’obbligatorietà a una serie di professioni, prende una netta posizione il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Sull’obbligatorietà del green pass penso a tutte quelle attività dove c’è da garantire la continuità di un servizio, per esempio gli operatori del trasporto pubblico locale, i dipendenti dei market e dei servizi essenziali, ma anche i dipendenti degli uffici comunali e pubblici dovranno tornare alla normalità e in presenza. Hanno la responsabilità di garantire un servizio al paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smartworking”. La dichiarazione del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è stata raccolta dall’agenzia Ansa in vista della conversione del decreto legge sul green pass a settembre.

Limiti di età nei concorsi pubblici: ecco la guida completa

Dal sito lentepubblica.it

Spesso si parla di legittimità o meno rispetto ai limiti di età nei concorsi pubblici. Vediamo cosa dice la legge in merito.


limiti di età nei concorsi pubblici sono sempre stati una questione spinosa su cui si è molto dibattuto. Si tratta di uno dei requisiti più problematici, a causa delle complessità legislative che si legano ad esso.

Stabilire dei limiti di età nei concorsi pubblici è legittimo oppure i concorsi in questione vanno annullati?

Vediamo insieme cosa dice la legge in merito.

Limiti di età nei concorsi pubblici: cosa dice la legge

Per parlare di limiti di età nei concorsi pubblici, non possiamo che partire dall’art.3, comma 6 della Legge 127/1997 (la legge Bassanini). Secondo questa legge, sarebbe stato eliminato il limite anagrafico per l’iscrizione ai concorsi pubblici:

“la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione”.

Il fatto che ci sia la dicitura “salvo deroghe” permette d’inserire i vincoli d’età per alcuni concorsi, come quelli relativi alle forze armate e al comparto di sicurezza.

Inizialmente la suddetta dicitura doveva fare riferimento solo ad alcuni concorsi pubblici, come quelli relativi alle forze armate, appunto, ma sempre più amministrazioni hanno fatto leva su questo “cavillo” per inserire il vincolo di età nei bandi.

Comunque, la questione dei limiti di età nei concorsi pubblici rimane spinosa ed è intervenuta anche l’Unione Europea a riguardo.

La Corte Europea ha confermato il contenuto della legge Bassanini, specificando, però, che i limiti possono essere inseriti solamente se il posto di lavoro, per cui si concorre, richiede attività specifiche che potrebbero essere limitate da un’età avanzata.

La decisione è rafforzata dalla sentenza del 13 novembre 2014 della Corte di Giustizia, nella quale un cittadino spagnolo aveva presentato ricorso contro un bando che stabiliva a 30 anni il limite d’età per la partecipazione al concorso pubblico per la polizia locale.

Il limite è stato considerato discriminatorio, poiché, tra le prove d’esame erano presenti delle prove fisiche rigorose ed eliminatorie, considerate una modalità di selezione più efficace e meno discriminatoria del limite di età, per poter partecipare al concorso.

Perciò, la legge afferma che l’inserimento del vincolo dei limiti di età nei concorsi pubblici è legittimo, sia secondo la legislazione italiana che quella europea. Ma se il limite fosse considerato discriminatorio e sproporzionato, sarebbe impugnabile presso un tribunale.

Limiti di età nei concorsi pubblici: quali sono le limitazioni per i concorsi delle forze armate

Nei concorsi delle Forze armate, però, esistono diversi limiti di età, a seconda della posizione da occupare.

Per i Carabinieri:

  • Da 17 a 22 anni per i concorsi per Ufficiale del ruolo normale dell’Accademia;
  • Da 17 a 28 anni per chi ha prestato servizio militare per una durata non inferiore alla formazione obbligatoria;
  • 28 anni per il concorso di Allievo carabiniere.

Per la Polizia di Stato:

  • Fino a 30 anni per il commissario e direttore tecnico della Polizia;
  • Fino a 40 anni per un ruolo nell’amministrazione civile;
  • Massimo 35 anni per la posizione di medico nella Polizia;
  • Fino a 32 anni per la posizione di medico veterinario.

Per i Vigili del Fuoco:

  • 26 anni per i concorsi con accesso alla qualifica di Vigile del Fuoco;
  • 30 anni per la qualifica di Ispettore antincendi;
  • 45 anni per i ruoli tecnico-professionali.

Limiti di età nei concorsi pubblici: differenza tra “superamento” e “compimento”

Un’altra questione relativa ai limiti di età dei concorsi pubblici è quella pertinente ai termini “superamento” e “compimento”, che spesso troviamo nei bandi.

Viene in nostro soccorso l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza del 2 dicembre 2011, n.21, ha specificato che la legge afferma che i diritti di ammissione decadono quando si supera il limite di età indicato, ovvero già quando si compiono gli anni.

Perciò, i termini “superare” e “compiere” si riferiscono alla conclusione di un determinato anno, allo scoccare della mezzanotte del giorno del proprio compleanno.

Allo stesso modo, i limiti di età si riferiscono al bando e non alle prove concorsuali: se un candidato presenta l’età adatta per fare domanda, non importa se supera il limite durante le lunghe procedure concorsuali. Il candidato sarà comunque idoneo al posto di lavoro, messo a disposizione, anche nel caso superi il limite di età dopo la scadenza del bando.

La Giunta regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022/2024

Con deliberazione n. 337 dell’11 agosto 2021 la Giunta regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022/2024.

Vi suggerisco un’attenta lettura della parte relativa al personale regionale, ai rinnovi contrattuali, alle dotazioni organiche e al programma assunzionale sulla base delle risorse assunzionali (da pag. 94 a pag. 101 del DEFR).

Prevista, dopo la riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, la determinazione della dotazione di personale ottimale per ciascun Dipartimento regionale, superando l’attuale situazione, determinata da poco razionali criteri di distribuzione del personale tra i vari uffici e tra le sedi centrali e quelle periferiche, che rischia a breve di determinare la paralisi della macchina amministrativa.