A proposito di ferie pregresse…..! Applicazione art. 87 co. 3 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020

Le scriventi Segreterie regionali hanno sollecitato più volte l’Amministrazione Regionale ad utilizzare, secondo quanto disposto dall’art. 87 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, l’attività in lavoro agile quale attività ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, individuando, con provvedimento formale, il personale da adibire ai servizi indifferibili ed urgenti da svolgere in ufficio, al fine di diminuire sensibilmente la presenza del personale negli uffici regionali per il contenimento del contagio da COVID-19.

La chiara presa di posizione della ministra della P.A, Fabiana Dadone, con il suo preciso richiamo ai vertici burocratici, e la direttiva prot. n. 31966 del 24 marzo 2020 dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica che fornisce ai dirigenti regionali ulteriori istruzioni sulle disposizioni introdotte dal decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, sembrerebbe abbiano sortito un certo effetto e, seppur faticosamente, sempre più numerosi Uffici regionali stanno autorizzando lo smart working con l’individuazione formale attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, cioè, che non possono essere rese al di fuori di esso.

La sopra citata direttiva assessoriale (prot. n. 31966 del 24 marzo 2020), aggiunge testualmente che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), dell’art.87 i dirigenti dovranno fare :

  1. utilizzare le ferie pregresse;

  2. utilizzare, ove possibile, tutte le forme contrattualmente previste di assenza giustificata e retribuita dal lavoro;

  3. utilizzare ogni forma possibile di turnazione e rotazione;

  4. infine utilizzare ogni residuo istituto di lavoro flessibile previsto dai vigenti CCRL.

Esperito ogni tentativo di utilizzo di tutte le misure che precedono, i destinatari possono esentare il personale dipendente dal servizio.

Come si evince dal chiaro dettato normativo (art. 87 comma 3 del D.L. 18/20) richiamato dalla già citata direttiva assessoriale, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni utilizzano, in primo luogo, lo strumento delle ferie pregresse, intendendosi, come tali, quelle del 2019. Tale interpretazione è avvalorata dai chiarimenti forniti nelle FAQ dal Ministro della Pubblica Amministrazione (http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq?).

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad una corretta applicazione della norma in questione vigilando sui provvedimenti emanati dai dirigenti delle strutture intermedie tenendone conto in sede di valutazione al fine della corresponsione dell’indennità di risultato.

LE SEGRETERIE REGIONALI

CGIL-FP CISL-FP UIL-FPL DI.R.SI. COBAS/CODIR S.A.Di.R.S. UGL-FNA

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

2 Risposte a “A proposito di ferie pregresse…..! Applicazione art. 87 co. 3 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020”

  1. buongiorno,
    in merito all’art. 87 comma 3 chiedo un chiarimento sul significato ferie pregresse, si intendono quelle dell’anno precedente (2019)? Pertanto, il lavoratore che rientra nei criteri di poter beneficiare di questo
    “servizio retribuito” deve avere usufruito delle ferie dell’anno 2019, delle ore maturate mai recuperate (oltre ai congedi previsti) e delle ferie maturate fino ad oggi dell’anno in corso (2020)?
    ringrazio per il cortese riscontro

I commenti sono chiusi.