Un Comune ha sottoposto all’attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, un quesito volto ad ottenere chiarimenti sulla portata applicativa dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con legge n. 113 del 2021.
In particolare ha chiesto:
- di offrire elementi di dettaglio rispetto al comma 1–bis dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che individua tra i criteri di valutazione posti a base della procedura comparativa per l’accesso all’area superiore anche i “titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area”;
- se per l’accesso alla categoria D del comparto funzioni locali sia richiesto un titolo ulteriore rispetto alla laurea e alla laurea specialistica;
- se, ove per la ridotta dimensione dell’ente i requisiti per la partecipazione alle procedure comparative in esame siano posseduti da un solo dipendente, sia possibile attivare l’istituto in questione pur in assenza di effettiva comparazione.