Spazio alle progressioni verticali nella P.A.. La riforma Madia reintroduce i concorsi riservati per valorizzare le professionalità interne per il triennio 2018-2020

ItaliaOggi del 24 maggio 2017

Di Luigi Oliveri (Fonte: ItaliaOggi)

Tornano le progressioni verticali. Per il triennio 2018-2020, le norme transitorie del decreto di riforma del pubblico impiego reintroducono un sistema di passaggio da una categoria inferiore a una superiore, simile, appunto, alle progressioni verticali a suo tempo abolite dalla riforma Brunetta. La combinazione degli articoli 24 del d.lgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 ha abolito la disciplina contrattuale delle progressioni verticali (applicata molto malamente dalle amministrazioni, tanto da approdare alla Consulta, le cui sentenze posero limiti molto forti all’utilizzo dell’istituto). Detta disciplina contrattuale consentiva, sostanzialmente, interpretata in armonia con la Costituzione, di riservare non oltre il 50% delle assunzioni programmate ai dipendenti di ciascun ente, per permettere le progressioni di carriera.

La riforma Brunetta, a seguito dell’abuso evidente delle progressioni verticali, trasformate in maniera diffusa in un sistema di promozioni sul campo poco selettivo, impose di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva dei posti non superiore al 50%.

Il decreto Madia apre nuovi spazi alla progressione verticale, non mediante riserva di posti in concorsi pubblici, ma attraverso concorsi interamente riservati, come nel vecchio regime normativo.

Le nuove progressioni dovrebbero essere consentite per il triennio 2018-2020, allo scopo di valorizzare le professionalità interne. Si tratta di una facoltà: le amministrazioni potranno dunque indire procedure selettive riservate ai dipendenti interni. Ma, i vincoli sono parecchi, di tipo oggettivo e soggettivo. Appartiene al primo tipo la precisazione che il numero di posti per le procedure selettive riservate «non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria». Dunque il limite del 20% non riguarda i singoli concorsi, ma il piano dei fabbisogni, che deve indicare in quale area o categoria potranno concentrarsi le progressioni verticali.

Sempre del primo tipo è il vincolo secondo il quale l’attivazione delle selezioni riservate impone di ridurre la percentuale di riserva di posti a personale interno, nel caso in cui l’amministrazione indica concorsi pubblici e si avvalga della previsione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001.Capire come, sulla base di quale formula matematica, effettuare questo tipo di riduzione, tuttavia, risulta francamente incomprensibile.

Infine, le amministrazioni debbono comunque rispettare il vincolo finanziario delle capacità assunzionali; quindi, le «nuove» progressioni verticali consumano gli spazi finanziari destinati alle assunzioni, anche se le selezioni sono dedicate a chi già dipende dall’ente.

Sul piano soggettivo, la riforma Madia prevede che la riserva sia rivolta solo a personale di «ruolo», che, quindi, conduce con l’ente interessato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, i dipendenti debbono possedere i titoli di studio che sarebbero necessari per accedere se si procedesse a un concorso pubblico. Pertanto, un istruttore amministrativo non potrebbe accedere a una selezione riservata per istruttore direttivo o funzionario, se privo di laurea.

Con una norma molto simile ai contenuti di un bando, più che di una legge, le norme transitorie descrivono anche i contenuti della selezione. Si specifica che essa debba contemplare prove per «accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti». Ma, la selezione avverrà anche per titoli e a questo scopo «la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore».

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

19 Risposte a “Spazio alle progressioni verticali nella P.A.. La riforma Madia reintroduce i concorsi riservati per valorizzare le professionalità interne per il triennio 2018-2020”

  1. sono in C da 20 anni e sono laureato triennale.. progetto da sempre ed ora per continuare a farlo devo essere in D (e fin qui potrebbe starci) ma non capisco i cinque anni…d’esperienza in D…

  2. LA COSA ASSURDA E’ CHE COLORO CHE HANNO AVUTO PRIVILEGI NON DOVUTI DI CARRIERA CONTINUANO AD AVERNE….TIPO CAT.D SENZA LAUREA E SENZA ANZIANITA’, MENTRE UNO LAUREATO ASSUNTO IN D DEVE ATTENDERE 5 ANNI…

  3. L’unica cosa che condivido da tutta la informativa di enzo è che non c’e’ stato alcun risparmio.
    poi consiglio di rileggere attentamente la legge 9/2015 e la legge12/2015 poiche’ la percentuale non si calcola sullo stipendio bensi’ sull’assegno che avresti dovuto percepire, dal quale la suddetta legge ha tolto il 10% per coloro che andavano in pensione entro il 2016. succesivamenteil 15%
    Molti tra i prepensionati erano gia in servizio dal 1978, come il sottoscritto e altri magari prima , tipo il sottoscritto.
    Tutto questo per dovere e diritto di giusta informazione. quelli del contrtto 1 non sono dei privilegiati, poiche’ in servizio dalla data in cui vigevano determinarte leggi , anzi, rispetto ai coleghi che hanno avuto la possibilità di andare via prima della fornero hanno perso il22%.
    Il contratto due non è una nuova invenzione ma èla collocaziobne che ha dato il governo regionale gia’ all’atto dell’assunzione.
    Per opportuna conoscenza il T.F.R. non lo ha percepito nessuno dei prepensionati con le quote, poiche’ lam legge 12/2015 ha postargato l’erogazione al 2020/21.
    Grazie a lotte sindacali e di noi ex funzionariche non ci siamo arresi a questa ingiustizia forse entro due anni vedremo detto T.f.R.

  4. Errata Corrige
    Scusate avevo indicato il medesimo articolo previsto dalla Legge Regionale 9/2015, non volendo creare confusione, riscrivo le mie considerazioni.
    Art. 52 per il prepensionamento entro il 2020
    Art. 51 per chi continuerà ad essere in servizio dal 2021 in poi.

    Per chiarimento, con la Legge Regionale 9/2015, sono stati introdotti due articoli fondamentali:
    1) l’articolo 52 che regolamenta il sistema di calcolo dei colleghi che hanno aderito al prepensionamento fino al 2020. Questi sono gli ultimi che riusciranno ad andare via ancora col 100% dell’ultimo stipendio appartenendo al cosiddetto contratto 1, i cui concorsi furono banditi se non ricordo male entro metà maggio del 1985, mentre per gli altri dopo tale data si applica in sistema statale cosiddetto contratto 2. La clausola di salvaguardia, che stabilisce che il trattamento pensionistico regionale non può essere inferiore a quello statale in questo caso non si verifica, poiché il trattamento pensionistico regionale è sempre superiore a quello statale, ribadisco riescono ad andare via ancora col 100% dell’ultimo stipendio.
    2) l’artidolo 51 si applicherà a tutti coloro che non potendo aderire al prepensionamento, rimarranno in servizio. In questo caso dal 2021, si applicheranno le aliquote di rendimento previste dallo stato per determinare la prima quota di pensione dal giorno di immissione in servizio fino al 31/12/2003, il risultato alla fine dei conti sarà quello di accorgersi di aver perso un bel po’ rispetto allo stipendio, questa perdita sarà più elevata per coloro i quali dovranno andare via nel quinquennio dopo il 2021 e sarà minore almeno spero per coloro che dovranno rimanere per almeno 10 anni e più, in questo caso la clausola di salvaguardia di cui ho accennato sopra ha la sua ragione di esistere.
    Concludendo , il tanto fantomatico risparmio dei costi del personale per giustificare il prepensionamento è una Bufala, per potere giustificare l’immissione nei ruoli della Regione del personale precario ed altri previsto dai nostri governanti della Regione Sicilia con la recente Legge di Bilancio, sempreché il Consiglio dei Ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione…..

  5. Per chiarimento, con la Legge Regionale 9/2015, sono stati introdotti due articoli fondamentali:
    1) l’articolo 52 che regolamenta il sistema di calcolo dei colleghi che hanno aderito al prepensionamento fino al 2020. Questi sono gli ultimi che riusciranno ad andare via ancora col 100% dell’ultimo stipendio appartenendo al cosiddetto contratto 1, i cui concorsi furono banditi se non ricordo male entro metà maggio del 1985, mentre per gli altri dopo tale data si applica in sistema statale cosiddetto contratto 2. La clausola di salvaguardia, che stabilisce che il trattamento pensionistico regionale non può essere inferiore a quello statale in questo caso non si verifica, poiché il trattamento pensionistico regionale è sempre superiore a quello statale, ribadisco riescono ad andare via ancora col 100% dell’ultimo stipendio.
    2) l’artidolo 52 si applicherà a tutti coloro che non potendo aderire al prepensionamento, rimarranno in servizio. In questo caso dal 2021, si applicheranno le aliquote di rendimento previste dallo stato per determinare la prima quota di pensione dal giorno di immissione in servizio fino al 31/12/2003, il risultato alla fine dei conti sarà quello di accorgersi di aver perso un bel po’ rispetto allo stipendio, questa perdita sarà più elevata per coloro i quali dovranno andare via nel quinquennio dopo il 2021 e sarà minore almeno spero per coloro che dovranno rimanere per almeno 10 anni e più, in questo caso la clausola di salvaguardia di cui ho accennato sopra ha la sua ragione di esistere.
    Concludendo , il tanto fantomatico risparmio dei costi del personale per giustificare il prepensionamento è una Bufala, per potere giustificare l’immissione nei ruoli della Regione del personale precario ed altri previsto dai nostri governanti della Regione Sicilia con la recente Legge di Bilancio, se non verrà impegnata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

  6. Se alla regione il D6- corrispondesse veramente al D6 dello Stato , Laureato ed inquadrato nei ruoli dirigenziali, poche’ ( vecchio Capo ufficio) responsabile degli uffici tecnici, segreterie comunali ecc….
    Allora credo che il calcolo della differenziale tra impiegati dello stato e quelli della regione siciliana, imposto dalla legge 9/2015 sia sbagliato.
    Non ho contezza su quali basi siano stati calcolate gli assegni dei prepensionamenti, considerato che la legge detta che non possono essere inferiori a quelli dello stato.
    Se D6 = alti funzionari , qualcosa non torna.

  7. L’anzianita’ di servizio non puo’ trovare solo giustificazione per il calcolo pensionistico, non esiste in nessuna attività lavorativa.
    La carriera si fa’ con applicazione e dedizione al lavoro assegnato, poi se si sommano spiccate attiduni nell’eccellere, quindi in giudizio di merito, uno puo’ raggiungere qualifiche anche superiori, sempre con il limite del proprio titolo di studio, il Diplomato puo’ raggiungere il D.6 il laureato dovrebbe aspirare alla Dirigenza, non alla qualifica assegnata , con legge ai funzionario direttivo.
    Non essere laureato non è una discriminazione , è possibile che 50 anni fa qualcuno pur avendone le capacita’ non se lo poteva permettere.

  8. Esiste una pubblcita’ che dice ” Ti piace Vincere facile !!! “.
    Perche’ non si spiega a tutti i laureati che aspettano fuori le regioni, i comuni, le province e/o presunte ex, che prima di loro vengono i laureati che non so’ come sono entrati accettando manzioni inferiori sino alla categoria A, ed adesso pretendono il volo ( dei tre Tenorini)

  9. Enzo se i sacrifici devono essere mirati ad ottenere una posizine apicale nella società, non bisognerebbe accettare impieghi di gruppo a.b.c.d.
    L’ambizione non è a convenienza, poiche’ entrare nella pubblica amministrazione, accertato che si dovrebbe entrare per pubblico concorso, dovrebbe essere impidito , per qualifiche , dove occorre solo la scuola media inferiore e Superiore,
    partecipare a chi è munito di laurea, poiche’ essendo molto piu’ preparato, attesa la meno complessità degli esami, è sicuramente avvantagiato rispetto agli altri.
    Ti significo se tu non ne fossi a conoscenza, che gli assistenti che sono pasati in (D ) nel 2000, hanno avuto questo pasaggio ( certamente anomalo rispetto allo Stato)poiche’ di fatto svolgevano manzioni superiori, firmando, all’epoca in prima persona provvedimenti che dopo il 2000 sono passati come competenza ai Dirigenti.
    Chi ha 38/40 anni di sevizio puo’ smentire o meno questa mia affermazione, chi non ha vissuto quel periodo ed è laurato, entrato non so come in categorie inferiori, se non gli conviene , fuori esiste il libero professionismo dove esprimere la professionalita’ e l’estro di cui alla laurea acquisita.
    Relativamente le professionalità nell’ombra, sono tali perche’ accettate interamente da chi laureato ha preferito la qualifica A.B.C.D. pretendendo oggi, senza aver svolto lavori neanche da funzionari, tutto ad un tratto li scavalca perche’ ha un pezzo di carta.
    l’unica cosa corretta è quello di partecipare a concorsi esterni, ( ammesso che ne esistano piu’ ) perche’ il fatto di fare il commesso per convenienza e poi presentare la laurea, non è nelle corde di una amministrazione che premia il merito, la competenza , la gavetta, requisiti essenziale, prima di qualsiasi titolo.

  10. Nei Funzionari “categoria D” il Titolo di studio per potere accedere è la Laurea, ma nel 2000 epoca di applicazione del sistema di riclassificazione del personale regionale, in prima applicazione fecero passare la maggior parte dei colleghi regionali col semplice diploma.
    Se andrà in porto la Vice Dirigenza, credo che a partecipare alle selezioni dovrebbero essere esclusivamente tutti coloro i quali siano in possesso della Laurea.
    Anche perché per rami specifici dell’Amministrazione bisogna avere conoscenze adeguate che richiedono Laureati in Giurisprudenza, in Economia e Commercio, in Ingegneria, in Architettura, in Medicina, ecc…., anche perché se qualcuno si è iscritto all’Universita’, sacrificando almeno 5 anni della propria vita, non lo ha fatto per sport o per passa tempo ma per raggiungere una competenza specifica e vedere nel tempo dei riconoscimenti soprattutto nel campo lavorativo che non trovano giustificazione in una semplice anzianità di servizio senza Titolo “Laurea” rivendicata da altri.
    L’anzianita di servizio trova giustificazione solo ed esclusivamente per arrivare a fine carriera al trattamento Pensionistico.
    Se l’Amministrazione Regionale vuole dare una svolta alla propria immagine, deve iniziare a tenere conto delle professionalità che ha al proprio interno invece di tenerle nell’ombra, nel dimenticatoio, solo perché ancorata ai criteri dei favoritismi e non a quelli dell’imparzialità e del merito.

  11. Enzo eviterei comunque di definire porcata un passaggio che nel 2000, era destinato agli assistenti che avevano gia 22 anni servizio. ( ad eccezione di quelli entrati con la legge 11/90) che ne avevano solo 10 ed hanno usufruito comunque del passaggio a D.6
    L’unica cosa che all’epoca è cambiato è la denominazione da assistente a funzionario direttivo, poiche’ alcun avanzamento di carriera ha sortito.
    Ad oggi si aspetta il riconoscimento della vice dirigenza, esistente in una bozza di contratto mai arrivato alla stesura definitiva.
    Ben venga un concorso dove ognuno possa mettere nero su bianco le sue competenze e conoscenze, acquisite anche nel campo lavorativo e non solo perche si è in possesso di laurea.

  12. Gentile signora Maria, non riesco a cogliere il motivo del suo commento a quanto da me scritto.
    L’auspicata (da me…) selezione nelle progressioni verticali di carriera deve venire attuata per tutte le qualifiche, in ognuna delle quali ci sono colleghi meritevoli e non.

  13. CARO SIGNOR ROMEO,PARLI PARLI , PARLI PURE. MA CHE QUALIFICA AVREMO NOI DI CAT. “A” CHE FIN’ORA ABBIAMO FATTO MOOOLTO DI PIU’ DI QUELLO CHE AVREMMO DOVUTO. PERCHE CARO SIGNOR ROMEO UN PO’ DI DIGNITA’ CE L’ABBIAMO E SAPPIAMO PURE CHE ANCHE PER QUESTA VOLTA I SINDACATI NON NE TERRANNO CONTO MA SI GUARDERANNO IL LORO OMBELICO E QUELLO DI QUALCHE AMICO!!! COME SEMPRE E .. CE NE SIAMO FATTI UNA RAGIONE!! CARO SIGNOR ROMEO…..

  14. Veramente quasi tutti i Funzionari non sono Laureati, vi ricordo che nel 2000 quando si avviò la riclassificazione del personale, transitarono nell’area D tutti gli ex assistenti amministrativi, contabili, tecnici senza Laurea ovviamente.
    Spero che finalmente finisca questa Porcata di premiare Tutti senza merito, altri nel frattempo in questi anni si sono muniti della cosiddetta minilaurea che altro non è che una laurea con la “l” minuscola.
    Vediamo cosa accadrà, anche se è facile immaginarlo.

  15. quindi un C5 non laureato non potrà avanzare a D1, RESPONSABILE DI AREA, senza laurea?…spero sia così

  16. Mi piacerebbe inoltre commentare sulla proposta dell’Amministrazione in merito alla “Valutazione della performance” estesa, a mio avviso in maniera del tutto arbitraria, anche al personale del comparto non dirigenziale.

  17. E’ su questo campo che si giocherà la (residua…) credibilità dei sindacati.
    Nessuno è più disposto a perdonare favoritismi, interessi particolari o cavilli costruiti apposta per i soliti raccomandati.
    Pochi e obiettivi criteri di selezione che dovranno venire applicati rigorosamente.
    Le progressioni di carriera non possono e non devono essere per tutti. Coloro che ne verranno esclusi se ne dovranno fare una ragione….così come hanno fatto, in questi anni di “siamo tutti funzionari ed istruttori”, astenendosi accuratamente dall’assumere responsabilità che altri hanno dovuto intestarsi anche per loro….. 🙁

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