Disposizioni sulla presenza nei luoghi di lavoro: le norme già ci sono

Le scriventi Segreterie Generali e Regionali esprimono la più ferma condanna dei recenti episodi di assenteismo che, se confermati, pur riguardando uno sparuto numero di “furbetti”, contribuiscono a gettare discredito su una intera categoria di lavoratori che, ogni giorno e spesso in condizioni di lavoro precarie, fanno spesso anche più del proprio dovere portando avanti l’intera macchina amministrativa.

Alcune considerazioni sulla circolare emanata dal dirigente generale dell’Energia

Ecco la circolare del Dipartimento Energia che indenterebbe abolire tutti i permessi (“non saranno più concessi permessi di alcun genere” – recita la circolare) ad eccezione dei permessi per servizio esterno o per la partecipazione autorizzata ai corsi di formazione e/o aggiornamento.

La circolare in questione, o disposizione di servizio che dir si voglia, viola le norme contrattuali vigenti in materia di permessi in genere.

I contratti collettivi hanno, a norma dell’art. 39 della Costituzione, efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Hanno forza di legge tra le parti. Sono equiparabili, di fatto, ad una legge ordinaria.

Una circolare può chiarire il contenuto di una norma contrattuale ma non può modificarla o abrogarla.

Regione, guerra agli assenteisti. Basta permessi, dirigenti richiamati

Lo stesso giorno in cui l’assessore alla Funzione pubblica Bernadette Grasso firma una circolare “per contrastare l’assenteismo sui luoghi di lavoro”, il dirigente generale dell’Energia, Salvatore D’Urso, firma una sua disposizione di servizio con la quale annuncia che al Dipartimento dell’Energia “non saranno più concessi permessi di alcun genere, ad eccezione dei permessi di servizio esterno o per la partecipazione autorizzata ai corsi di formazione e/o aggiornamento”.

Anche il dirigente risponde per la falsa timbratura ma non per truffa

“Secondo il contratto collettivo, il dirigente pubblico può essere sottoposto all’obbligo di timbratura finalizzato al calcolo di ferie, missioni e buoni pasto, ma non certo alla determinazione delle ore di presenza negli uffici, essendo la sua retribuzione parametrata al solo raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, nel caso in cui il dirigente pubblico dovesse violare il sistema di rilevazione delle presenze, per qualsiasi motivo, allo stesso non sarebbe applicabile il reato di truffa aggravata, previsto esclusivamente in presenza di un danno erariale economicamente apprezzabile, ma potrebbe incorrere nel reato inserito all’articolo 55-quinques del Dlgs 165/2001 secondo cui «… il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente … é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600». Inoltre, quest’ultima ipotesi di reato risulta compatibile con una eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari o, in subordine, della sospensione dall’esercizio della funzione….continua a leggere