Lavoro giornaliero oltre le dieci ore per i Dipendenti Pubblici: chiarimenti

Nel parere dell’Aran n. 8783/2019 sono contenuti chiarimenti estremamente importanti in merito alla richiesta di prestazione lavorativa giornaliera anche superiore alle 10 ore.

L’art.38, comma 6, del CCN L dcl 14.9.2000 si limita a fissare un limite massimo giornaliero alla durata della prestazione lavorativa resa dal dipendente. Infatti questa norma stabilisce che essa, a qualunque titolo resa, sia come lavoro ordinario che come straordinario, non può superare il tetto massimo consentito di 10 ore giornaliere.

Tuttavia, l’inciso “di norma” contenuto nella clausola contrattuale, consente una certa elasticità nell’applicazione della stessa . Si tratta, quindi, in relazione ai singoli casi concreti determinatisi, di individuare le condizioni contingenti, e perciò eccezionali ed imprevedibili. In poche parole queste condizioni consentono di giustificare e quindi richiedere anche una prestazione giornaliera di durata superiore alle 10 ore.

Ovviamente deve trattarsi di esigenze organizzative eccezionali e imprevedibili e in alcun modo deve tradursi in una regola di carattere ordinario.

Infine questo orientamento deve comunque tenere conto della nozione di riposo giornaliero: ciò vale a dire che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Si tratta di un diritto che il legislatore ha previsto a tutela del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente.