Disparità di trattamento tra gli stessi precari nel DDL disposizioni in materia di personale precario

Sembra che i politici ce la stiano mettendo tutta per costringere il Commissario dello Stato a impugnare il disegno di legge “disposizioni in materia di personale precario”.

A parte, infatti, i problemi di copertura già evidenziati e quelli relativi al patto di stabilità, confrontando l’art. 2 e l’art. 6 del DDL è evidente una netta disparità di trattamento tra chi presta servizio presso enti locali e chi presso Uffici regionali, riservando a quest’ultimi una condizione diversa e un percorso riservato ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato.

Art.2
Stabilizzazioni

A decorrere dal 1° settembre 2013 e sino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali e gli altri enti pubblici che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i., coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica e, nell’ambito dei vincoli finanziari di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, procedono in deroga a quanto disposto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. 1 dicembre 1997 n.468, all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall’articolo 4, comma 7, del d.l. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, dei soggetti inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) e c), della presente legge, secondo i criteri e le modalità di reclutamento previsti dall’articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l’ente che procede alla stabilizzazione.

Per le qualifiche superiori rispetto a quelle di cui all’art. 16 della legge 56/87 e s.m.i., a decorrere dal 1 settembre 2013 e fino al 1 dicembre 2016, le pubbliche amministrazioni che hanno vuoti in organico, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei posti in dotazione organica, per Ie finalità e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dall’art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, possono procedere all’assunzione del personale precario di cui all’articolo 1 , comma 2 , lettera b ) della presente legge, anche con contratto a tempo parziale, come previsto dall’articolo 4 , comma 7, del d.l. 101/2013 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125, con diritto di essere stabilizzati con precedenza dei lavoratori utilizzati presso l’ente che procede alla stabilizzazione.

Si applicano sino al 31 dicembre 2016 le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4 , della legge regionale 1 settembre 1993,n .25 ed all’articolo 8 della legger regionale 10 ottobre 1994, n . 38.

Art. 6
Proroghe e stabilizzazioni del personale
a tempo determinato in servizio presso la Regione

L’Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica del personale non dirigenziale del ruolo dell’Amministrazione regionale, determinata con I’art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nonché della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine sino al 31 dicembre 2016 è autorizzata:

a) ad attivare le procedure di reclutamento per assunzioni a tempo indeterminato secondo i criteri e le modalità previste dall’articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 da inquadrare nelle categorie A e B dell’ordinamento professionale del personale regionale;

b) ad attivare procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da inquadrare nelle categorie C e D dell’ordinamento professionale del personale regionale.

2. le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.244, nonché a favore di coloro che alla data del 31 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’Amministrazione regionale, con esclusione, in ogni caso dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

3. Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica di concerto con I’Assessore dell’economia, vengono individuati i posti da utilizzare per le procedure di reclutamento speciale nel limite del 50% dei posti disponibili a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, anche, complessivamente considerati per gli anni 2014, 2015, 2016 coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa riduzione del 5% della dotazione organica di cui all’art. 51 della legge regionale n. 10/2011.

4. Nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, e fino al 31 dicembre 2016, in armonia a quanto previsto dall’art. 4, comma 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 I’Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in scadenza al 31/12/2013, tenuto conto del fabbisogno effettivo, delle risorse finanziarie disponibili e dei posti in dotazione organica in atto vacanti, per le esigenze di cui all’art. 5, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.

5. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2014-2016 la spesa di 27.161 migliaia di euro annui, cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001 – del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.

6. A decorrere dall’anno 2014 è istituito un Fondo per le stabilizzazioni ed il ricambio generazionale e professionale con una dotazione finanziaria, per il triennio 2014-2016, pari a 1.000 migliaia di euro per l’anno 2014, 2.000 migliaia di euro per l’anno 2015 e 3.000 migliaia di euro per l’anno 2016.

Il Fondo è annualmente alimentato:

a) dell’importo annuo delle retribuzioni di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio dall’1 gennaio di ciascun anno;

b) dal 50% delle somme versate da enti, aziende ed agenzie sottoposte a tutela e vigilanza della Regione, società partecipate dalla stessa, nonché aziende private in relazione agli incarichi espletati da Dirigenti regionali la cui designazione o nomina compete all’Amministrazione regionale;

c) dall’importo annuo delle indennità di amministrazione del personale regionale del comparto non dirigenziale comunque cessato dal servizio dall’1 gennaio di ciascun anno.

d) dal 60% delle riduzioni da operare ai fondi per il trattamento accessorio del personale, arche di livello dirigenziale, in corrispondenza alla riduzione del personale in servizio.

7. All’onere di cui al precedente comma si procede mediante riduzione di parte
delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1004 – del bilancio della Regione per il triennio 2014-2016.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

Una risposta a “Disparità di trattamento tra gli stessi precari nel DDL disposizioni in materia di personale precario”

  1. dove sta la differenza? tutti precari sono e tali resteranno!

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