2 Risposte a “Rotazioni. Dopo il Turismo altri uffici nel mirino”

  1. Caro frank,
    il trasferimento dalla sede lavorativa di soggetti che rivestono la qualità di dirigenti sindacali SOLO previo nulla-osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza, non è un privilegio fine a se stesso (come lasci trasparire dal tuo commento).
    L’inamovibilità PREVIO NULLA OSTA è un istituto previsto dall’art. 22 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) a tutela “anti-discriminazione” sia della specifica persona fisica rivestente tale qualità (IL DIRIGENTE SINDACALE NELL’AMBITO DELLA SUA ATTIVITÀ PUÒ PESTARE PARECCHI PIEDI), sia (e soprattutto) dell’organizzazione sindacale, la quale viene chiamata a consentire il trasferimento sulla base delle proprie valutazioni organizzatorie, nel senso di prendere in considerazione se il trasferimento di tale dirigente è compatibile con la strutturazione organizzativa che il sindacato in quel momento si è data.
    Risulta essere, quindi, a tal fine, irrilevante che il trasferimento abbia luogo VERSO UN UFFICIO A POCHI ISOLATI DI DISTANZA, infatti, poiché lo spostamento del dirigente in altra sede, sia pure nelle immediate vicinanze, è idoneo a determinare una modifica nell’organizzazione sindacale, questa non può essere assolutamente ignorata e alla medesima deve essere richiesto il relativo nulla-osta.
    Relativamente ai lavoratori che assistono parenti infermi, anche qui la tutela deriva direttamente dalla legge (104/92) al fine di consentire al beneficiario di potere assistere al meglio il parente o il congiunto “inabile”.

  2. NON CAPISCO PERCHè I 5 SINDACALISTI E I 4 CHE HANNO PARENTI INFERMI NON SI POSSANO TRASFERIRE…MICA LI STANNO TRASFERNDO CHISSà DOVE SI TRATTA DI QUALCHE CENTINAIO DI METRI DAL PRECEDENTE POSTO DI LAVORO E …MAGARI PIù VICINO AL PARENTE INFERMO

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