Trasferimenti di personale e condotta antisindacale. La giurisprudenza.

Ecco due importanti pronunce della giurisprudenza.

Prima pronuncia.

L’adozione di un provvedimento di trasferimento senza l’osservanza dell’informazione preventiva prevista dal Ccnl di categoria e l’impossibilità per il sindacato di esercitare il diritto di richiedere un incontro per esame, concreta un comportamento antisindacale ex art. 28 SL, in considerazione della lesione del diritto di informazione del sindacato, strumentale rispetto alla piena applicazione dell’attività e dell’immagine dell’organizzazione nei confronti dei lavoratori rappresentati, a prescindere dall’elemento soggettivo(Pret. Campobasso 8/10/98, est. Petti, in D&L 1998, 909, con nota redazionale).

Seconda pronuncia.

“L’adozione di provvedimenti attinenti l’organizzazione del lavoro presso una pubblica amministrazione senza l’osservanza dell’obbligo di informazione preventiva previsto dai contratti di categoria concreta un comportamento antisindacale ex art. 28 SL, in considerazione della lesione del diritto di informazione del sindacato, restando irrilevante l’elemento soggettivo della intenzionalità della condotta.”  (cfr inter alia Trib. Torino 2/4/2010, ord., Est. Lanza, in D&L 2010, con nota di Nadia Marina Gabigliani, “Il nuovo modello di relazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni: questioni di diritto transitorio”, 390).

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir