Dipendenti regionali “contratto 1” e “contratto 2”. Facciamo un po’ di chiarezza
Prendo spunto dalle accese discussioni di questi giorni per fare un po’ di chiarezza sulla distinzione dei dipendenti regionali tra “contratto 1” e “contratto 2”.
Andiamo con ordine.
Il trattamento di quiescenza e previdenza di tutti i dipendenti regionali era inizialmente disciplinato dalle disposizioni di cui alla L. R. n. 2 del 23 febbraio 1962.
In base a suddetta normativa si conseguiva il diritto alla pensione al raggiungimento del sessantesimo anno di età e almeno quindici anni di servizio effettivo, oppure, indipendentemente dall’età, avendo prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo.
Nel 1986 viene introdotto il c.d. SISTEMA STATALE, ed il mantenimento del c.d. SISTEMA REGIONALE per alcun categorie di personale, istituendo così di fatto due diversi regimi pensionistici.
L’art. 10 della L. R. n. 21 del 9 maggio 1986 ha previsto che, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il regime applicabile ai dipendenti regionali, fosse quello degli impiegati civili dello Stato, ad eccezione del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima nonché di quello che sarebbe stato assunto in esecuzione di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della medesima legge (successivamente venne incluso anche il personale assunto in esito a concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.
Con l’entrata in vigore della L. R. n. 21/1986, quindi, di fatto vengono introdotti due diversi trattamenti pensionistici:
- personale in regime di c.d. “sistema regionale” cui si applicano le disposizioni della L. R. n.2/1962;
- personale in regime di c.d. “sistema statale”.
Con la successiva L. R. n. 21/2003, al comma 3 dell’art. 20, viene disposto che per il personale rientrante nelle fattispecie contemplate nei commi 2 e 3 dell’articolo 10 della L. R. n. 21/1986, a decorrere dal 1 gennaio 2004 i requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato. Per suddetto personale ai fini del sistema di calcolo della pensione è stato introdotto il cd. sistema misto, in sostanza il trattamento pensionistico del sopra citato personale risulta dalla somma di due quote di pensione: quella relativa al periodo sino al 31 dicembre 2003, calcolata con il sistema retributivo e quella relativa al periodo decorrente dal 1 gennaio 2004, calcolata con il sistema contributivo.
TRATTAMENTO PENSIONISTICO REGIONALE (contatto 1)
Vediamo ora quali sono le categorie di dipendenti regionali cui si applicavano le disposizioni della legge regionale n. 2/1962 e poi il cd. sistema misto a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 21/2003:
- dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21/1986;
- dipendenti di cui alla L. R. n. 39/1985 (personale assunto ai sensi delle disposizioni sulla occupazione giovanile regionale e corsisti);
- dipendenti di cui alla L. R. n. 53/1985 (personale transitato dallo Stato e personale inserito nel Ruolo Speciale Transitorio);
- dipendenti assunti in esecuzione di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della L. R. n. 21/1986 (bandi pubblicati alla data del 11 maggio 1986);
- dipendenti assunti in esecuzione di concorsi i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 21/1986 (11 maggio 1986).
TRATTAMENTO PENSIONISTICO STATALE (contratto 2)
Con l’entrata in vigore dell’articolo 10 della L. R. n. 21/1986 il trattamento pensionistico statale si applica ai dipendenti assunti in ruolo che non rientrano nelle deroghe contemplate nel comma 2 e nel comma 3 del medesimo articolo. A suddetto personale si applicano tutte le norme statali ivi comprese le percentuali di imposizione contributiva.