Impugnativa della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8….. In attesa della pubblicazione delle motivazioni del C.d.M.

In attesa della pubblicazione della Delibera del C.d.M. con le motivazioni dell’impugnativa della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale – si possono fare solo supposizioni.

Nel caso dell’impugnativa della norma che adeguava i termini di erogazione della liquidazione a quelli statali, ritengo che il motivo dell’impugnativa sia stata la mancanza di copertura finanziaria e non perché sarebbe incostituzionale l’adeguamento.

Presto sapremo se questa mia supposizione verrà confermata.

Tutti coloro, infatti, che hanno presentato istanza di prepensionamento ai sensi della legge regionale 9/15 sono, quasi esclusivamente, appartenenti al cd. contratto 1 i cui contributi confluiscono nel bilancio regionale e la provvista per il Fondo Pensioni va prevista, anche per le liquidazioni, con la legge di bilancio, pur trattandosi di spese obbligatorie.

Poiché la norma sull’erogazione della buonuscita era retroattiva (dal 2015), nel nostro caso avrebbero dovuto coprire oltre 3 anni. Anticipare, rispetto al sistema in vigore in precedenza (giusto o sbagliato che fosse) il pagamento della buonuscita senza prevedere la copertura o è fatto apposta (la norma è stata approvata dall’Ars – che ha fatto la parte del buono – ben sapendo che sarebbe stata impugnata dal cattivo di turno, esattamente come avveniva quando c’era il Commissario dello Stato)  o è da incompetenti.