La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la delibera con le motivazioni dell’impugnativa della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018

I commi 3 e 4 dell’art. 22 della LEGGE 8 maggio 2018, n. 8 . Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale, impugnati per mancanza di copertura finanziaria.


Dettaglio impugnativa

Relativamente al comma 3 dell’art. 22 introduce un’ipotesi di collocamento anticipato in quiescenza in deroga alla disciplina statale vigente, quindi disciplinando una materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 Cost. comma 1 lett. o) (“previdenza sociale”), con conseguente violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della carta costituzionale. L’estensione della platea di soggetti potenzialmente in grado di usufruire di un’anticipazione sul collocamento a riposo è inoltre suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali per anticipo di trattamento di fine servizio che non risultano in alcuna misura quantificati né aventi copertura; ciò con conseguente aggravio sulla finanza pubblica, e violazione dei principi di cui all’art. 81 della Costituzione.

Il comma 4 dell’art. 22 comporta maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati né coperti in quanto consente anche l’anticipo della liquidazione della buonuscita anche con riferimento a soggetti già andati in pensione (e in attesa della liquidazione), in contrasto con l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.