i Giudici Amministrativi si schierano contro la stabilizzazione dei precari senza prove selettive
Quando la sezione controllo della Corte dei Conti della Sicilia (pareri 27 e 28 del 2019) bocciò l’interpretazione regionale dei concorsi riservati ai precari, sancendo l’obbligo dell’apertura all’esterno, fu il Tar di Palermo (sentenza n. 234/2019) ad affermare la legittimità di procedure selettive interamente destinate al personale “contrattista”.
Adesso che i commi 2 e 3 dell’articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 26 febbraio 2019), affermano la legittimità del ricorso al comma 1 dell’art. 20 del D.L. n. 75/2016, è lo stesso Tar di Palermo (ordinanza 278/2019) ad asserire che i precari degli enti locali non hanno mai espletato procedure concorsuali e, quindi, possono essere “stabilizzati” solo in seguito al superamento di prove selettive.