Proposta Cobas/Codir di aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per il 2023

Con riferimento alla proposta di aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2023 il Cobas/Codir non può che ribadire tutte le perplessità già evidenziate formalmente nel corso di questi anni, a cominciare dalla complessità delle procedure da cui deriva la quasi impossibilità di rispettare la tempistica prevista.
Nel richiamare, pertanto, integralmente il contenuto della nota di questa O.S. prot. n. 21/1019 del 27 luglio 2021, che ad ogni buon fine si allega in copia, si ribadisce che anche
la nuova proposta ripropone l’ambiguità tra azioni e obiettivi assegnati al personale del comparto non dirigenziale. Non si chiarisce, infatti, se gli obiettivi possono essere assegnati solo alla dirigenza o a titolari di posizioni organizzative, a cui spetta un’indennità ad hoc per il loro raggiungimento mentre per il personale del comparto si debba parlare di azioni o apporto agli obiettivi della struttura.
La nuova proposta non tiene conto della necessità, più volte manifestata, di rendere più equo il sistema di valutazione ed evitare discriminazioni tra dipendenti che vengono valutati, già da molti anni, dalla dirigenza di struttura secondo metri di valutazione discrezionali e non omogenei. Si ribadisce la necessità che vengano adottate altre tipologie di valutazione che vadano oltre la mera valutazione effettuata dal superiore gerarchico.

Le “Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale” n. 5/19 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica prevedono la possibilità, per l’Amministrazione, di introdurre nel proprio Sistema nuovi metodi di valutazione che prevedono il coinvolgimento di ulteriori soggetti valutatori.

Un sistema di valutazione più equilibrato e obiettivo, infatti, non può che andare a beneficio della macchina amministrativa anche per il rilievo che la stessa valutazione avrà relativamente alla progressione economica orizzontale e verticale del personale.

Non è stata, inoltre, accolta la richiesta di una omogeneizzazione del sistema di valutazione tra comparto e dirigenza: mentre il dirigente che consegue una valutazione insufficiente perde solo la parte dell’indennità di risultato pari al 30%, il personale del comparto con una valutazione insufficiente (minore di 60), percepisce ORA una quota di salario accessorio pari a zero, contrariamente al sistema adottato in precedenza che ha previsto l’erogazione di un compenso minimo pari al 70% per la partecipazione al piano di lavoro.

Il personale del comparto risulta, altresì, danneggiato dalle risultanze della valutazione della performance organizzativa. Infatti, in caso di performance organizzativa del dipartimento, in quarta fascia (da 0% a 49%), il personale del comparto verrebbe “punito” oltremodo per scelte politiche, programmatiche e amministrative su cui non solo non ha avuto alcun ruolo e che ha, invece, per certi versi, subito. (pag. 39, punto 12, tab. 4/1).

Per quanto sopra, considerate le refluenze che suddetto sistema di valutazione avrà certamente nei confronti di alcuni istituti contrattuali (progressione economica orizzontale, distribuzione del salario accessorio, differenziazione del premio individuale, etc.), si chiede, ancora una volta, di volere apportare alcune modifiche che possono così
riassumersi:

1. semplificazione delle procedure e introduzione come parametro di misurazione del rispetto dei termini di conclusione di un procedimento amministrativo;

2. precisazione sugli obiettivi che sono solo della dirigenza o dei titolari di posizione organizzativa;

3. superamento del sistema di valutazione gerarchico con altri sistemi più equilibrati come la valutazione dal basso (bottomup) o la valutazione a 360°;

4. garantire anche al comparto una quota minima di salario accessorio pari almeno al 70%.

Si rappresenta che, qualora le proposte di modifica non dovessero essere accolte il Cobas/Codir confermerà, come per gli anni precedenti, il proprio giudizio assolutamente negativo nei confronti del sistema di misurazione e valutazione della performance .


Proposta di aggiornamento del sistema di misurazione valutazione della performance per il 2023

Proposta di aggiornamento del sistema di misurazione valutazione della performance per il 2023

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale e dell’articolo 4 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale si fornisce l’informazione preventiva concernente l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2023.
A tal fine si rappresenta che la proposta è stata elaborata sulla base delle raccomandazioni del parere obbligatorio e vincolante reso dall’Organismo Indipendente di Valutazione con nota n. 326 del 04/03/2022 e successiva integrazione prot. n. 360 del 18/03/2022 sulla proposta di aggiornamento per l’anno 2022.
La stessa è stata adeguata ai contenuti del C.C.R.L. della dirigenza per il triennio 2016/2018, alla normativa concernente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e alle disposizioni dell’articolo 4 della legge regionale 26/2020, per il quale l’articolo 1 della stessa legge prevede l’entrata in vigore a decorrere dalla diciottesima legislatura.
Inoltre, con nota prot. n. 96485 del 29/09/2022 è stato richiesto il prescritto parere obbligatorio e
vincolante all’Organismo Indipendente di Valutazione reso con nota prot. n. 1142 del 28/11/2022 alle cui prescrizione la predetta proposta è stata conseguentemente adeguata.
Con nota prot. n. 98067 del 05/10/2022 è stato richiesto il parere/contributo al CUG fornito con nota prot. n. 150 del 02/11/2022; anche in questo caso, relativamente al contributo fornito e condiviso, la proposta è stata conseguentemente adeguata.


Proposta Cobas/Codir di aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance per il 2023

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE. PUBBLICAZIONE DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 2021 – D.D.G. N. 5640 del 20/12/2022

Con D.D.G. N. 5640 del 20/12/2022 sono approvate le graduatorie provvisorie, di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente Decreto, distinte per categoria e singola posizione economica, per l’attribuzione della progressione economica orizzontale anno 2021 di cui all’art. 22 del C.C.R.L..
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 68 comma 5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall’articolo 98 comma 6 della L.R. 9/2015, e sulla pagina dedicata alla PEO all’indirizzo sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Giudice Ordinario, nei modi e tempi previsti dalla vigente normativa.

A proposito della prescrizione dei contributi previdenziali vi segnalo un paio di articoli interessanti

Tratto da tecnicadellascuola.it

Prescrizione contributi, niente panico: le pensioni saranno riconosciute

L’Inps, con la circolare 15 novembre 2017, n.169,  ha fornito informazioni in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici.

Ricordiamo che le contribuzioni cadono in prescrizione a partire dal quinto anno successivo alla data in cui l’obbligazione deve essere attuata.

Il termine, spiega l’Inps, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (così come stabilito art. 2935 codice civile), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l’istituto può esigerla.

Si tratta della data di scadenza del termine per fare il versamento (giorno 16 del mese successivo a quello a cui la contribuzione si riferisce).

Se, ad esempio, i contributi relativi al mese di luglio 2017 debbono essere versati entro il 16 agosto 2017, a partire dal 16 agosto 2022 il mese di luglio 2017 è definitivamente prescritto, sempre se non intervengano nel frattempo interruzioni a partire dalle quali iniziano a decorrere ulteriori 5 anni.

Dopo il 16 agosto 2022 nessuna operazione potrà consentire di versare i contributi relativi al mese di luglio 2017.

La circolare dell’INPS sulla prescrizione dei contributi

La precisazione dell’Inps rassicura dalla prescrizione gli assegni previdenziali, che saranno comunque calcolati tenendo in considerazione anche gli eventuali contributi mancanti e addebita i relativi oneri alle amministrazioni e non più all’Inps.

Tanti estratti conto contributivi, però, è bene ricordarlo, risultano incompleti, inesatti o errati. Alle volte, però, si tratta di semplici errori formali, facilmente risolvibili. Altre volte, invece, questo, comporta che le banche dati contributive non siano sempre attendibili.

Pertanto la circolare dell’Inps invita le amministrazioni ad aggiornare e comunicare all’INPS i dati contributivi entro il 31 dicembre 2018, pena il pagamento del riscatto a garantire il trattamento previdenziale eventualmente prescritto.

Dal 1° gennaio 2019, infatti, se i dati e/o i relativi versamenti contributivi presenti nelle banche dati INPS non sono corretti ed il termine per sanarli è prescritto, al personale sarà comunque riconosciuta la pensione senza alcuna decurtazione ma le amministrazioni dovranno pagare obbligatoriamente e per intero il riscatto dei contributi mancanti.

In caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro resta infatti tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962.

Bene, dunque, ricordare per evitare ALLARMISMO, che la prescrizione dei contributi non mette a rischio la pensione per i lavoratori del settore pubblico.

Anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della pensione.

Per quanto riguarda il personale della scuola statale, si dovrà far attenzione invece a distinguere i periodi di pre-ruolo da quelli di ruolo poiché i due periodi hanno trattamenti di Cassa diversificata. 

Per il pre ruolo, riporta la Flc Cgil, la condizione prevista dalla Circolare Inps n.169/2017, sarà applicata solo per i periodi svolti dopo il 1988 (per i periodi di supplenza svolti prima del 1988 il versamento è stato effettuato a carico di altra cassa previdenziale, la verifica di questi contributi va trattata diversamente ed è quella su cui permangono invece altre difficoltà che abbiamo denunciato e seguiamo già da un po’ di anni).

Attenzione, per gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate resta valido il regime previsto per i lavoratori dipendenti del settore privato: i contributi prescritti non sono validi ai fini della pensione.

Come controllare il proprio estratto conto

Per controllare la propria posizione contributiva, si consiglia di collegarsi al sito dell’INPS per accedere al servizio “Consultazione Estratto conto contributivo/previdenziale”, scegliendo l’opzione Desktop, per chi si collega dal PC di casa, o l’opzione Mobile, per chi accede da tablet o cellulare.

Una volta entrati nella pagina di autenticazione, sarà possibile accedere con l’inserimento del codice fiscale e del pin, oppure molto agevolmente si potrà accedere anche utilizzando lo stesso SPID della Carta del docente.

Per autenticarsi c’è anche una terza opzione, quella del CNS (Carta Nazionale dei servizi), che è una smart card o una chiavetta USB che contiene un “certificato digitale” di autenticazione personale, utile per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Una volta autenticati sarà possibile verificare il proprio Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi e verificare la presenza di Note a margine dei periodi esposto sull’Estratto Conto.

Tali note sono indice di criticità sulle informazioni presenti nella banca dati dell’Istituto.

In presenza di tali criticità si suggerisce di provvedere ad effettuare una richiesta di variazione della Posizione Assicurativa attraverso le apposite funzionalità on-line (o rivolgendosi ad un patronato) al fine di velocizzarne la risoluzione. Ciascuna richiesta di variazione potrà essere corredata da documentazione a supporto.

Le funzionalità web per le richieste di variazione alla Posizione Assicurativa sono disponibili nei servizi al cittadino del portale INPS.

L’Estratto conto riporta i dati anagrafici del lavoratore e i versamenti previdenziali suddivisi in:

  • periodo di riferimento;
  • tipologia di contributi (da lavoro dipendente, servizio militare ecc.);
  • contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi, sia per il calcolo della pensione che per il raggiungimento del diritto;
  • retribuzione o reddito;
  • riferimenti del datore di lavoro;
  • eventuali note.

Per gli iscritti con periodi ante 1993, non vengono evidenziati i dati relativi alle retribuzioni per tali periodi. La loro mancanza o la loro effettiva consistenza non deve essere segnalata in richiesta di variazione.

Sul sito dell’Inps, ecco le principali casse a cui possono essere iscritti i dipendenti pubblici ai fini pensionistici. Ad oggi, si prevede la seguente suddivisione:

  • CTPS per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
  • CPDEL per la Cassa Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali.
  • CPUG per la Cassa Pensioni degli Ufficiali Giudiziari.
  • CPI per la Cassa Pensioni degli Insegnanti.
  • CPS per la Cassa Pensioni dei Sanitari.

Somme aggiuntive o tardivo pagamento

In caso di somme aggiuntive dovute nelle situazioni di versamento omesso, ritardato oppure non sufficiente, per il datore di lavoro, la situazione è differente, in quanto il periodo di prescrizione è decennale, così come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione, n. 18148 del 2006.

I giudici hanno sancito che le somme aggiuntive sono identificabili come sanzione. Nel caso, dunque, si riceva una cartella esattoriale che intima il pagamento dei contributi non versati e delle somme aggiuntive per il mancato versamento, è necessario ricordarsi che i primi si prescrivono in cinque anni mentre le seconde in dieci anni.

Nel caso in cui siano caduti in prescrizione soltanto i contributi, allora è possibile chiedere ad Equitalia, l’annullamento parziale della cartella esattoriale.


Tratto da pensionioggi

Pensioni, Niente prescrizione dei contributi per i dipendenti pubblici sino al 2021

Le amministrazioni pubbliche avranno più tempo per sistemare i conti assicurativi dei propri dipendenti. Non scatterà, infatti, come previsto il prossimo anno la prescrizione dei contributi omessi e non versati risalenti ad oltre 5 anni che avrebbe costretto le amministrazioni a procedere alla costituzione della rendita vitalizia in favore dei diretti interessati. Lo prevede l’articolo 19 del Dl 4/2019 contenente le misure in materia di pensioni e reddito di cittadinanza attualmente all’esame del Parlamento.

La misura dispone la non applicazione fino al 31 dicembre 2021 dei termini di prescrizione contributiva riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014. In sostanza la norma sospende la prescrizione della contribuzione omessa fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Concedendo più tempo all’amministrazione per la sistemazione della posizione assicurativa dei propri dipendenti.

La questione

Come noto, l’articolo 3, co. 9-10 della L. 335/1995, prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi 5 anni salvo denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti (nel qual caso il termine spira in dieci anni). L’Inps ha esteso recentemente tale regola (Circolare Inps 169/2017) anche ai lavoratori del pubblico impiego prevedendo che la contribuzione omessa riferita a periodi di competenza eccedenti i 5 anni sarebbe caduta in prescrizione dal 1° gennaio 2020 (termine fissato alla fine dello scorso anno).

Per evitare che tale norma avesse impattato negativamente sulle pensioni dei dipendenti pubblici (che spesso presentano vuoti contributivi) si era trovato a fatica un compromesso: sarebbero state comunque le amministrazioni pubbliche a farsi carico degli oneri per costituire una rendita vitalizia in favore dei danneggiati salvaguardando così la pensione dalla prescrizione. Almeno nella maggior parte dei casi. Ora con la norma appena approvata si riportano indietro le lancette e si sospende sino al 31.12.2021 la partenza di questo meccanismo. La sospensione riguarda i “buchi contributivi” presenti sino al 31.12.2014, il periodo più critico in quanto antecedente all’assorbimento dell’Inpdap da parte dell’Inps.

I periodi

La sospensione dei termini – si legge nella relazione illustrativa – è prevista per tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche indipendentemente dalla Cassa o Fondo previdenziale ai quali sono iscritti. Rientrano quindi nel campo di applicazione della norma, i dipendenti pubblici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre restano esclusi i dipendenti da datori di lavoro privati, non compresi nell’elenco di cui al D.Lgs.165/2001, che versano la contribuzione previdenziale ed assistenziale alle Casse della Gestione ex INPDAP. La parte sindacale ne chiedeva, invece, l’estensione a tutte la casse amministrate dall’ex Inpdap. Secondo la relazione illustrativa la norma non presenta oneri per la finanza pubblica, in quanto, come detto, già la normativa vigente prevede, in caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale per i dipendenti pubblici, l’obbligo per il datore di lavoro del versamento dell’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, calcolato sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia.


Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche – DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4

Rilevazione del fabbisogno di personale propedeutica all‘elaborazione della sezione 3.3. del PIAO 2023/2025

Con nota prot. n. 119964 del 5/12/2022, inerente l’oggetto, inviata per conoscenza, oltre che alle SS.LL., anche alle scriventi OO.SS., il Dirigente Generale del Dipartimento Funzione pubblica e del personale ha invitato tutti i Dirigenti Generali a compilare delle schede, riportanti sia il numero di personale in servizio, sia i nuovi fabbisogni necessari per il miglior funzionamento della Pubblica Amministrazione regionale, al fine di consentire l’aggiornamento del PIAO entro il termine del 31 gennaio 2023, propedeutico alla pianificazione delle risorse assunzionali nel triennio 2023/2025.
Al riguardo, si evidenzia che tale atto è fondamentale sia per consentire il reclutamento di nuove risorse sia anche per realizzare la oramai necessaria e improcrastinabile valorizzazione delle risorse interne, attraverso le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, così come previsto dall’articolo 3 del D.L. 80/2021, convertito in legge 113/2021.
Sull’argomento, le scriventi rappresentano che la deliberazione di giunta n. 513 del 20 settembre 2022, ha quantificato per il triennio 2022-24, un fabbisogno di personale pari a circa 9000 unità, che rende impellente la necessità di rinforzare e riqualificare l’attuale dotazione organica che è caratterizzata per il 69% (7.948 unità di personale) da una età media compresa tra 51 e 60 anni, per il 23% (2.607 unità di personale) da una età maggiore di 60 anni e da una elevata presenza di categorie “A” e “B” (48%), demansionate al momento della stabilizzazione, che nella genericità dei casi svolge mansioni superiori.
In particolare, si deve evidenziare che le gravi carenze di personale, che hanno anche determinato la mancata realizzazione di alcuni programmi del PNRR, ha indotto il precedente Governo a percorrere, senza alcun risultato positivo, la strada dell’utilizzo del personale collocato in quiescenza.

Conseguentemente, al fine di permettere un miglioramento dell’azione amministrativa, attesa la limitatezza delle risorse ed i vincoli imposti dall’Accordo per il ripiano decennale del disavanzo (delibera di Giunta regionale n. 107 del 23.2.2021), che ha determinato l’adozione della legge regionale 9/2021 che ha previsto ulteriori contrazioni della dotazione organica del comparto e vietato l’assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale per il triennio 2021/2023, si ritiene indispensabile intervenire, per
evitare il tracollo nel giro di pochi anni di tutta la macchina amministrativa regionale.
Premesso quanto sopra, rimarcando che l’attuale dotazione organica possiede al suo interno punte di eccellenza, infatti il 20% circa del personale in servizio possiede la laurea e il 10% di titoli di specializzazione post laurea o dottorati di ricerca, seppur demotivata dalle mancate progressioni di carriera interna (l’ultima avvenuta oramai nel lontano 1986) e che la deliberazione n. 18 del 20 gennaio 2022, che ha regolamentato le procedure concorsuali per il potenziamento dei Centri per l’impiego e per il ricambio generazionale dell’Amministrazione regionale, ha eliminato la riserva dei posti per il personale interno rinviando alle future pianificazioni delle risorse assunzionali, si chiede alle SS.LL. un incontro congiunto per elaborare nuove strategie che possano determinare e realizzare il miglioramento dell’azione amministrativa secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità sfruttando le professionalità interne, così come previsto dal su richiamato D.L. 80/2021.
Nell’attesa della convocazione si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.

Comunicato del 14 dicembre 2022 CCRI ART. 90 – ARAN SICILIA NON PUÒ RIPARTIRE IL FORD DELL’ANNO 2022

Premesso che l’art. 90, comma 2, del vigente CCRL stabilisce che la contrattazione deve procedere, entro il 31 marzo di ogni anno, a definire la ripartizione e la programmazione delle risorse del FORD per consentire un corretto uso delle somme disponibili, convocare il 14 dicembre le delegazioni trattanti per ripartire il FORD 2022 ha un valore mortificante per i Sindacati che sono chiamati a ratificare in sanatoria le attività che sono state già realizzate.
Le continue disattenzioni nei confronti del personale hanno portato nel corso dell’anno ad un uso scriteriato delle risorse pubbliche che invece di servire a migliorare i servizi resi ai cittadini, hanno determinato l’autorizzazione di eccessive prestazioni di lavoro straordinario (circa 13 milioni), di indennità, di posizioni organizzative, di incentivi alla mobilità, tutte azioni non programmate e non concertate con le organizzazioni sindacali.
Tale operato, palesemente esagerato, che emerge dalla proposta presentata oggi dall’ARAN Sicilia, lede anche la dignità dei lavoratori che, nonostante le gravi carenze organiche di personale che hanno fatto aumentare a dismisura i carichi di lavoro, si vedono ridurre le risorse destinate alla produttività ad importi talmente miseri che sono, oramai, i più bassi di tutte le pubbliche amministrazioni d’Italia.
L’assenza dei dati economici e degli elementi giustificativi rendono poco chiara la proposta, per non parlare poi di una nota pervenuta nel corso dell’incontro da parte del Dipartimento Beni Culturali, che pare essere una provocazione, ma che conferma le perplessità delle scriventi, in quanto restituisce solo oggi circa 1,1 ml di straordinario non utilizzato. Non osiamo immaginare il dato reale complessivo di tutti i restanti Dipartimenti che sottrae risorse dalle tasche del personale.
Pertanto, le scriventi Segreterie che hanno chiesto senza alcun esito anche l’accantonamento delle somme necessarie per erogare la PEO a tutto il personale che a qualsiasi titolo è rimasto escluso, non hanno avuto la possibilità di sottoscrivere l’accordo, nonostante l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario.

Arretrati Peo 2020 e 2021. Pronte le diffide

Dopo avere invitato formalmente il Dipartimento della Funzione Pubblica a rettificare le decorrenze dei passaggi di posizione economica relativamente alle PEO 2020 e 2021 a far data al 1° gennaio 2021 il Cobas/Codir attraverso lo studio legale incaricato ha pronte le diffide da sottoscrivere.
Con nota prot. n. 22/424 dell’11.04.2022, la scrivente O.S. aveva, infatti, contestato l’informativa sindacale del 05.04.022, ex art. 4 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale, in merito alle procedure PEO relative agli anni 2020 e 2021, dove al punto: “destinatari e numero di posizioni” la citata informativa precisava che “i passaggi di posizione economica retributiva avverranno con decorrenza 1 gennaio 2022”.
In proposito il Cobas/Codir aveva rappresentato che il Dipartimento della Funzione pubblica (nazionale), con il Parere Dfp-0006153-P-29/01/2021, in risposta alla richiesta formulata da un Comune, aveva fornito chiarimenti in merito alla decorrenza delle “Peo” precisando che l’attribuzione della Progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il Contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. Ne deriva che, per dare una decorrenza dal 1° gennaio dell’anno delle Progressioni orizzontali, non è obbligatorio chiudere la graduatoria entro il 31 dicembre, ma è sufficiente la previsione nel Contratto integrativo decentrato.
Ad avviso del Cobas/Codir è assolutamente pacifico che per “anno nel quale si sono perfezionate le relative procedure attuative” non può che intendersi la sottoscrizione degli accordi PEO 2020 e 2021, avvenuta il 14 ottobre 2021, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie che, altrimenti, andrebbero in economia.
Per quanto sopra, a tutela dei propri iscritti i legali del Cobas/Codir hanno predisposto la
diffida da inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica. I lavoratori Cobas/Codir interessati a sottoscrivere la diffida ad ottenere il riconoscimento economico e giuridico spettante devono inviare una e-mail al seguente indirizzo [email protected] mettendo nell’oggetto “DIFFIDA ANZIANITA’ PEO”. Coloro che manifesteranno l’interesse a partecipare verranno ricontattati per ricevere indicazioni operative sulle procedure (la diffida non ha costi per gli iscritti al sindacato).

FoRD 2022. Contrattazione collettiva regionale integrativa – Art. 90 del CCRL 2016/2018

Il Cobas/Codir chiede somme in più per la Peo agli esclusi

Il COBAS/CODIR non ha sottoscritto gli accordi relativi alle progressioni economiche orizzontali per gli anni 2020 e 2021 soprattutto perché altamente e immotivatamente penalizzanti per circa 2000 dipendenti che sono stati tagliati fuori dai miglioramenti della propria posizione economica.
L’accordo FoRD 2022 è l’occasione per accantonare le risorse e consentire una chance a tutti gli esclusi: per questo motivo il COBAS/CODIR presenterà la proposta in occasione della riunione sindacale che si terrà giorno 14 dicembre presso l’Aran Sicilia.
Il COBAS/CODIR auspica, quindi, che l’ARAN Sicilia presenti un’ipotesi di accordo in cui tutti i Dipartimenti regionali concorrano parimente al raggiungimento degli obiettivi senza particolari prelievi a monte: questa circostanza nel passato ha sempre penalizzato gli uffici e i servizi della Regione la cui dirigenza non ha partecipato alla rivendicazione di somme aggiuntive.
Ribadiamo, quindi, che l’unico prelievo a monte che ci sembra legittimo sarebbe quello per consentire il recupero della progressione orizzontale per i dipendenti che non sono stati ancora inseriti utilmente in graduatoria e per il pagamento degli arretrati spettanti.