Disposizioni relative all’anticipazione della buonuscita (art. 20 L.R. 11/88). Rimodulazione delle disposizioni in materia

Come è noto, l’anticipazione dell’indennità di buonuscita ai dipendenti dell’Amministrazione regionale è disciplinata dal regolamento di esecuzione dell’art. 20* della L.R. 11/88 approvato con Decreto Presidenziale 31 luglio 1991, n. 41, pubblicato nella Gurs n. 14 settembre 1991, n. 44…..Decreto Presidenziale 31 luglio 1991, n. 41 – Regolamento di esecuzione dell’art. 20 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, relativo all’anticipazione della indennità di buonuscita ai dipendenti dell’Amministrazione regionale.….

Nelle more di una completa revisione del regolamento di attuazione, il Fondo Pensioni Sicilia ha rimodulato alcune disposizioni relative alle richieste di anticipazione.

La novità principale riguarda il termine di presentazione dell’istanza di anticipazione per l’acquisto della prima casa.

Le istanze, infatti, dovranno pervenire al Fondo per il tramite degli Uffici del personale di appartenenza entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario nel corso del quale si chiede l’anticipazione.

Le istanze pervenute in data successiva saranno considerate inammissibili  e dovranno essere riproposte nel primo semestre dell’anno successivo.

*Art. 20 L.r. 11/88

1. I dipendenti dell’amministrazione regionale con almeno otto anni di servizio utile ai fini dell’attribuzione dell’indennità di buonuscita possono chiedere anticipazioni, che non potranno complessivamente superare il 70 per cento dell’ammontare dell’indennità di buonuscita cui avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di impiego alla data della richiesta, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e non coperti da interventi della pubblica amministrazione, o per l’acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli.

2. L’anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dall’ammontare dell’indennità di buonuscita o, comunque, dal trattamento spettante per la cessazione del rapporto.

3. Tra i richiedenti dell’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione viene compilata una graduatoria annuale utilizzando, in quanto compatibili, i criteri previsti dal regolamento di esecuzione dell’art. 16 della legge regionale 3 maggio 1979, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni, per la compilazione delle graduatorie per la cessione di stipendio, e le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo.

4. Per l’erogazione dell’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione dovrà essere prodotta la documentazione dimostrativa dell’acquisto.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir