Ecco cosa prevede la normativa in materia di assunzioni di personale

Innanzi tutto, per procedere ad assunzioni, è necessario che l’Ente Pubblico abbia adottato la programmazione triennale del fabbisogno di personale così come previsto dall’art. 35 comma 4, del D.lgs n. 165/2001 (Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze).

È, inoltre, illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale.  (altro…)

A proposito dei concorsi banditi da alcuni comuni.

Sul Giornale di Sicilia del 4 gennaio 2013 (Leggi l’articolo)

I sindaci rispondono ai quesiti dei cittadini sulle procedure per le selezioni: «Iter legittimi. In alcuni casi sono riservate ai precari»

La premessa di ogni Comune però è chiara: i bandi sono stati pubblicati per favorire la stabilizzare dei contrattisti, che nell’Isola rappresentano una platea di circa 22.500 lavoratori.

Le strade seguite per le assunzioni sono diverse.

A Piazza Armerina il Comune ha previsto dei punteggi aggiuntivi per i precari.

Altro avviso corposo è previsto a Caltanissetta, dove in palio ci sono 44 posti.

«Ma questa selezione – spiegano dal Comune – è rivolta a tutti i precari siciliani.

Un Lsu di un altro ente può quindi tentare la strada della stabilizzazione nel nostro ente. Ma non un esterno».

Il sindaco Michele Campisi spiega di essere «certo che si tratta di procedure legittime. Stiamo solo seguendo la strada indicata dalla Regione per procedere alle stabilizzazioni».

Porte aperte ai precari siciliani anche nel Messinese, dove diversi Comuni hanno avviato le selezioni. È il caso di S. Alessio Siculo, dove il sindaco Rosa Anna Fichera conferma la legittimità delle procedure: “Senza i precari è a rischio il funzionamento dell’ente».

È illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale.

ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGO:  È illegittimo bandire un concorso pubblico prima di avere espletato la procedura di mobilità del personale.
L’articolo 30 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, dopo aver fissato al primo comma il principio della mobilità volontaria a domanda (“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. 
Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”), al successivo comma 2-bis, introdotto dall’articolo 5, del decreto legislativo 31.01.2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31.03.2005, n. 43, stabilisce che “Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”. (altro…)

Il concorso bandito dal Comune di Caltanissetta per stabilizzare i precari non è un caso isolato. Anche Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Rodì Milici, S. Alessio Siculo e Terme di Vigliatore bandiscono concorsi per stabilizzare i precari

Tutti i bandi sembrerebbero illegittimi in quanto non prevedono la riserva almeno del 50% dei posti aperti a tutti…..Il giudice delle leggi boccia i “concorsi riservati”

Infatti, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex multis, sentenze n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009) le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall’esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all’art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che esso assicura.

(altro…)

Il comune di Caltanissetta bandisce un concorso per stabilizzare 44 precari

Mentre la Regione e la maggior parte dei comuni stanno facendo i salti mortali per prorogare fino a luglio i contratti in scadenza il 31 dicembre, il comune di Caltanissetta ha bandito un concorso per stabilizzare 44 precari con l’attuale qualifica che rivestono ……Concorso a titoli per stabilizzare altri 44 precari

Il concorso si svolgerà per soli titoli. Il bando prevede la copertura di 44 posti part time a 28 ore settimanali.

Il punteggio per i precari che dovranno essere stabilizzati prevede una percentuale alta (1,40), per ogni mese di lavoro svolto, tanto da vanificare in pratica e preclude la possibilità ad altri dipendenti che hanno prestato o prestano attualmente servizio in altri comuni di partecipare al concorso, perché si troverebbero la strada sbarrata dalla somma dei punti assegnati per ogni mesi di lavoro svolto dagli attuali precari.

In attesa maggiori approfondimenti, a prima vista sembrerebbe un concorso interamente riservato, senza la percentuale obbligatoria di posti da lasciare all’esterno che deve essere almeno (come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale) del 50%.

Turn-over, il calcolo è annuale.

ENTI LOCALI – PUBBLICO IMPIEGOCorte conti. Turn-over, il calcolo è annuale.
Il calcolo della spesa di personale cessato, da considerare per il turn-over, negli enti locali va effettuato tenendo conto dell’anno intero e non della frazione di anno effettivamente lavorata. 
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Toscana, col parere 17.11.2010 n. 160, fornisce un chiarimento fondamentale per la corretta applicazione dell’articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.
Tale disposizione ha modificato l’articolo 76, comma 7, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, il quale ora dispone: «È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».
Era fin qui rimasta incertezza rispetto al computo appunto del limite del 20% corrispondente al personale cessato l’anno precedente.
Visto il chiaro intento della manovra estiva 2010 di ridurre drasticamente la spesa pubblica, poteva desumersi che il 20% dovesse essere computato per cassa e, cioè, immaginando che un dipendente cessasse dal servizio a giugno, si dovesse conteggiare il 20% del costo sostenuto effettivamente per i sei mesi di lavoro. Era, tuttavia, chiara la conseguenza eccessivamente restrittiva di simile chiave di lettura.
Nell’esempio fatto, in effetti il limite di spesa, per la singola cessazione, sarebbe divenuto del 10%, con l’allungamento ad libitum dei tempi di copertura del turn-over e, soprattutto, con una distorsione del criterio di limitazione delle assunzioni che deve avvicinarsi quanto più possibile alla sostituzione di un dipendente, ogni cinque che cessano. Il computo della cassa ovviamente può di molto allontanare da tale risultato.
La sezione Toscana, molto semplicemente spiega che «la locuzione spesa corrispondente alle cessazioni va interpretata quale spesa annuale», estendendo agli enti locali la logica seguita dal dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18.10.2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno calcolati «sempre sui 12 mesi» (articolo ItaliaOggi del 21.01.2011 – tratto da www.corteconti.it).