Statali, stretta sulle assenze anche per malattie gravi

Un tetto massimo di assenze per malattia durante l’anno anche in caso di gravi patologie che richiedono terapie salvavita quali chemioterapia ed emodialisi. È la ulteriore ‘stretta’ all’assenteismo nel pubblico impiego prevista dall’atto di indirizzo generale predisposto dal ministro della Funzione pubblica Marianna Madia per il rinnovo dei contratti.

E sarà l’Aran a negoziare, in sede di trattativa, il computo dei giorni di assenza collegati al l’effettuazione di terapie salvavita “anche se non coincidenti con i giorni di terapia e a condizione che si determinino effetti comportanti incapacita lavorativa”. Un ampio capitolo dell’atto di indirizzo del resto è dedicato a permessi, assenze e malattia, un tema delicato che da settembre sarà affidato ai controlli dell’Inps secondo quanto previsto dal nuovo testo unIco del pubblico impiego.

Stretta sui certificati di malattia. Sanzionati i medici che ignorano la trasmissione online

ItaliaOggi del 29 maggio 2017

ItaliaOggi del 29 maggio 2017

Pagina a cura di Carla De Lellis 

L’Inps adesso fa il duro con medici e lavoratori sui certificati di malattia. I medici che ignorano la trasmissione online saranno segnalati all’Asl per le sanzioni disciplinari, mentre i lavoratori che omettano di presentare un nuovo certificato per il rientro anticipato al lavoro saranno sanzionati (dall’Inps) nella stessa misura prevista per le assenze ingiustificate alle visite di controllo. La novità, dunque, non riguarda tanto gli adempimenti legati alla malattia, perché in vigore da tempo, quanto piuttosto le funzioni affidate all’Inps. Lo promette nella circolare n. 79/2017: d’ora in avanti non chiuderà più gli occhi dinanzi alle «incoerenze» sulla gestione delle assenze per malattia, punendo quanti trasgrediscono. La questione ruota attorno al certificato di malattia.

I certificati di malattia. Il certificato medico serve, al lavoratore, per avere il riconoscimento del diritto a due tutele: assenza da lavoro e indennità sostitutiva della paga. Attualmente i certificati viaggiano online: i medici, infatti, sono tenuti a inviarli telematicamente all’Inps e al datore di lavoro; soltanto in ipotesi residuali (per esempio se c’è mancanza di collegamento a internet), possono ancora rilasciarlo su carta. Il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal medico curante che provvede a trasmetterlo telematicamente all’Inps. È responsabilità del lavoratore, inoltre, controllare attentamente la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio per la reperibilità inseriti dal medico nel certificato, per non incorrere nelle eventuali sanzioni in caso di assenza ai controlli. Con il certificato trasmesso in via telematico, il lavoratore è esonerato dall’obbligo d’invio dell’attestato al proprio datore di lavoro, il quale può ottenerlo da sé e visualizzarlo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Inps. Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea. In tal caso egli deve, entro due giorni dalla data del rilascio, presentare oppure inviare per posta il certificato alla sede territoriale Inps di competenza e l’attestato al proprio datore di lavoro, per non incorrere nelle sanzioni consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio oltre il menzionato termine dei due giorni.

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l’invio telematico. Qualora, invece, i certificati siano redatti in modalità cartacea, vanno presentati o inviati, a cura del lavoratore, alla sede Inps di competenza e al datore di lavoro (privi dei dati di diagnosi) come sopra ricordato. Nel caso dei certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero), la consegna può avvenire anche oltre i due giorni dalla data del rilascio, ma comunque entro il termine di un anno di prescrizione della prestazione. Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute certificative, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Guarigione anticipata. Il certificato medico, come è obbligatorio per l’inizio o il prolungamento di una malattia, è altrettanto obbligatorio nell’ipotesi di guarigione anticipata. Il lavoratore, infatti, è tenuto a chiedere la rettifica del certificato in corso, per documentare correttamente il periodo d’incapacità temporanea al lavoro. Nella circolare n. 79/2017, l’Inps precisa che la rettifica, a fronte di una guarigione anticipata, è adempimento obbligatorio del lavoratore nei confronti dell’Inps (perché viene meno il diritto all’indennità) e nei riguardi del proprio datore di lavoro (ai fini della ripresa anticipata del lavoro).

La comunicazione al datore di lavoro. Tutti i contratti collettivi di lavoro prevedono a carico del lavoratore l’obbligo di giustificare lo stato di malattia, attraverso la tempestiva presentazione di un certificato medico all’azienda, eventualmente preceduto da una comunicazione dell’evento, che potrà avvenire anche in una maniera informale (ad esempio telefonicamente). Tale comunicazione, che serve a giustificare il tempo necessario al lavoratore ad attivarsi per ottenere la certificazione (chiamare o recarsi il medico ecc.), non può mai sostituire l’invio del certificato che va fatto tempestivamente: in via telematica (dal medico) ovvero a mano, se il certificato è redatto su carta. Si tenga conto, che l’obbligo non riguarda soltanto la comunicazione dell’inizio della malattia, ma anche ogni eventuale continuazione e proroga…..continua a leggere